Autore: Andrea Marton

  • Art. 124 D.Lgs. 42/2004 – Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

    Art. 124 D.Lgs. 42/2004 – Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

    2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

  • Art. 94 D.Lgs. 42/2004 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

    Art. 94 D.Lgs. 42/2004 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

  • Art. 144 Codice della Navigazione

    Art. 144 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • CCNL Edilizia Artigianato: periodo di prova

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede periodo di prova da 1 a 3 mesi: 1 mese per 1° (manovali), 2 mesi per livelli intermedi (3°-4°), 3 mesi per 5°-7° (capomuratore, capi cantiere). Recesso libero senza preavviso. Forma scritta obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Livello Durata prova
    3 mesi
    3 mesi
    3 mesi
    2 mesi
    2 mesi
    1,5 mesi
    1 mese

    Durata graduata

    Da 1 mese (1° manovale) a 3 mesi (5°-7° capomuratore, capi cantiere, tecnici).

    Forma scritta obbligatoria

    Nella lettera di assunzione. Senza clausola: prova non pattuita.

    Recesso libero

    Entrambe le parti senza preavviso. Non discriminatorio.

    Sospensione

    Per malattia, infortunio, ferie, maternità, maltempo.

    Casi pratici

    Tizio – Muratore 3° in prova 2 mesi
    Tizio (3°) in prova 2 mesi. Dopo 6 sett conferma. Anzianità dal 1° giorno.
    Caia – Capomuratore 5° in prova 3 mesi
    Caia (5°) in prova 3 mesi. Periodo per valutare leadership squadra.
    Sempronio – Recesso 1° in prova
    Sempronio (1° manovale) recede dopo 3 settimane (no manovalanza). Riceve giorni lavorati + Cassa Edile pro-quota.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova?
    Da 1 mese (1°) a 3 mesi (5°-7°). Per muratori 3°-4°: 2 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione.
    Posso essere licenziato in prova?
    Sì, liberamente senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + ROL + Cassa Edile pro-quota.
    La fermata maltempo sospende la prova?
    Sì, i giorni di fermata maltempo (oltre malattia/ferie) NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende.
    Anzianità inizia dalla prova?
    Sì, dal primo giorno di lavoro. I mesi di prova contano per tutto, incluso ANC della Cassa Edile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telco 2026: tabelle retributive aree A-D

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (D1) 2.542,92 €
    7° (C4) 2.542,92 €
    6° (C3) 2.317,44 €
    5°S (C2) 2.056,60 €
    5° (C1) 1.988,73 €
    4° (B2) 1.841,94 €
    3° (B1) 1.702,98 €
    2° (A2) 1.560,50 €
    1° (A1) 1.399,68 €

    Importi = TEM (trattamento economico minimo) conglobato del CCNL Telecomunicazioni (Asstel con SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL): comprende minimo tabellare, ex contingenza, EDR ed ERS. Rinnovo firmato l’11 novembre 2025 (validato dalle assemblee col 79,47% dei sì), vigenza 2023-2028: +298 € a regime al 5° livello in 4 tranche — la tabella recepisce la prima (+100 € dal 1/1/2026); prossime: dicembre 2026 (+50), luglio 2027 (+50), dicembre 2028 (+98), riparametrate per livello. È indicata anche la nuova Area professionale (es. 5°=C1), operativa in via sperimentale dal 1/7/2026 senza effetti sugli importi. ⚠ La parte speciale CRM/BPO (call center) ha tranche diverse: prima +50 € da aprile 2026. Al 7° livello si aggiunge un elemento retributivo di 59,39 €; ai Quadri un’indennità di funzione di 98,13 €. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: testo ufficiale dell’accordo di rinnovo 11/11/2025 (tabelle TEM ed incrementi per livello) e comunicato unitario SLC-FISTel-UILCOM. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Premio di Risultato

    Il Premio di Risultato è una componente variabile importante:

    • Parametri: produttività, qualità servizio (NPS, soddisfazione clienti), redditività aziendale

    Indennità specifiche

    Indennità che si sommano al minimo:

    • Indennità domenicale/festivo: +50% sulle ore
    • Indennità notturna: +25-30% sulle ore 22-6

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Bancari: periodo di prova per area e Quadro

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari prevede periodo di prova da 2 a 6 mesi: 2 mesi per 1ª Area, 3-4 mesi per 3ª Area, 6 mesi per Quadri Direttivi. Recesso libero senza preavviso. Va indicato per iscritto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Categoria/Livello Durata prova
    Quadri Direttivi (QD1-QD4) 6 mesi
    3ª Area 4° livello 5 mesi
    3ª Area 3° livello 4 mesi
    3ª Area 2° livello 3 mesi
    3ª Area 1° livello 3 mesi
    2ª Area 2-3 mesi
    1ª Area 2 mesi

    Durata graduata

    Da 2 mesi (1ª Area) a 6 mesi (Quadri Direttivi). Massimo legale 6 mesi.

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare la prova in mesi. Senza clausola: prova non pattuita, rapporto definitivo.

    Recesso libero

    Entrambe le parti recedono liberamente, senza preavviso. Non può essere discriminatorio.

    Sospensione

    Si sospende per malattia, infortunio, ferie, maternità. I giorni sospesi NON contano.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere 2° liv in prova 3 mesi
    Tizio è 2° liv 3ª Area in prova 3 mesi. Dopo 2 mesi conferma. Anzianità decorre dal 1° giorno.
    Caia – QD1 gestrice in prova 6 mesi
    Caia è QD1 in prova 6 mesi (massimo legale). Periodo per valutare competenze gestione clienti e team.
    Sempronio – Recesso in prova
    Sempronio (3° liv) recede dopo 2 mesi (nuova offerta). Riceve giorni lavorati + 13ª + ferie maturate.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova in banca?
    Da 2 mesi (1ª Area) a 6 mesi (Quadri Direttivi). Per 3ª Area cassiere: 3 mesi. Per 3° livello consulente: 4 mesi. Per Quadro Direttivo: 6 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione. Senza clausola: prova non pattuita, rapporto definitivo dall’inizio con tutte le tutele.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + quota 13ª + ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e maternità NON contano. La prova si sospende e riprende al rientro.
    I mesi di prova contano per anzianità?
    Sì, l’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro. I mesi di prova contano per ferie, 13ª, TFR, scatti, premi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Servizi Ambientali: livelli A-J e mansioni

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Ambientali (FISE Assoambiente/Utilitalia) classifica i lavoratori in 10 livelli da A (mansioni di base) a J (figure direttive). Le mansioni-chiave sono Operatore Ecologico (livelli 2A-3A), Autista Compattatore (3B-4A), Spazzino (1A-2A), Operatore Impianti (3-5). Patente C/CQC obbligatoria per autisti compattatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · FISE Assoambiente · Cisambiente Confindustria · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    9 dicembre 2025: ipotesi di accordo, divenuta efficace il 3 febbraio 2026 con lo scioglimento della riserva (approvazione superiore al 92%)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL unico dei Servizi Ambientali)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° gennaio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Servizi Ambientali
    Livello Profili tipo
    1A, 1B Operai pulizie, ausiliari, manovali
    2A Operatori ecologici raccolta porta-a-porta
    2B Operatori ecologici differenziata, spazzini meccanici
    3A Autisti compattatori (patente B/C), addetti impianti
    3B Autisti compattatori grandi (patente C+CQC)
    4A, 4B Capi squadra, operatori impianti trattamento
    5A, 5B Capi servizio, tecnici impianti, addetti laboratorio
    6, 7 Quadri direttivi, responsabili area
    Q Quadri (responsabili divisione)

    Operatore Ecologico: livelli 2A-2B

    L’Operatore Ecologico è la figura più diffusa del settore (~60% del personale). Esegue raccolta rifiuti urbani:

    • 2A: raccolta porta-a-porta indifferenziato/organico
    • 2B: raccolta differenziata multi-frazione (carta, plastica, vetro, organico)

    Lavora in coppia con autista compattatore. Movimenta bidoni 240-1100 litri. Esposizione a rischi biologici, schiacciamento, taglio. Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

    Autista Compattatore: 3A-3B

    L’Autista Compattatore conduce mezzi raccolta rifiuti:

    • 3A: compattatori medi (patente C, max 12t)
    • 3B: compattatori pesanti (patente C+E, CQC, autoscarrabili, autospurgo)

    Patentini obbligatori:

    • Patente C/CE
    • CQC (Carta Qualificazione Conducente) trasporto cose
    • ADR (per trasporto rifiuti pericolosi)

    Spazzino e netturbino

    Lo spazzino (più tecnicamente “addetto spazzamento”) esegue pulizia strade e aree pubbliche:

    • 1A-2A: spazzamento manuale (scopa, paletta, sacco)
    • 2B: spazzamento meccanizzato (motoscope elettriche, conducente piccola motrice)
    • 3A: autista spazzatrice stradale grande

    Operatore impianti trattamento

    Gli impianti (TMB, compostaggio, incenerimento, discarica, selezione differenziata) richiedono personale specializzato:

    • 3A: addetto cernita su nastro selezione differenziata
    • 4A-4B: operatori impianto (controllo macchine, pulizia, manutenzione)
    • 5A: capi turno impianto (anche notte)
    • 5B: tecnici laboratorio analisi (campionamento e analisi rifiuti)

    Quadri e dirigenti tecnici

    I livelli 6-7-Q sono ruoli direttivi:

    • 6: Responsabili di zona (coordinano squadre raccolta)
    • 7: Responsabili di area (raccolta, impianti, manutenzione mezzi)
    • Q: Quadri (direttori operativi, capi divisione)

    I Quadri hanno tutele specifiche (Fonser, polizza dirigenziale).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore Ecologico 2A
    Tizio raccoglie rifiuti porta-a-porta in coppia con autista. Livello 2A, stipendio €1.620/mese × 14 mens (CCNL Servizi Ambientali). Turno mattutino 5-13. Esposizione rischi biologici.
    Caia – Autista Compattatore 3B
    Caia conduce compattatore 26t Roma raccolta differenziata. Livello 3B, patente C+CQC+ADR. Stipendio €1.890/mese × 14 mens + indennità mezzi pesanti.
    Sempronio – Capo turno impianto TMB
    Sempronio coordina turno notte impianto TMB Milano. Livello 5A, stipendio €2.250 + indennità turno notturno + indennità responsabilità. Equipe 8 operatori.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Servizi Ambientali?
    10 livelli da 1A (mansioni base) a Q (Quadri). Operatori ecologici 2A-2B, autisti compattatori 3A-3B, capi servizio 4-5, responsabili 6-7-Q.
    Quale patente serve per guidare un compattatore?
    Per compattatori medi (max 12t): patente C. Per compattatori pesanti (>12t): patente C/CE + CQC trasporto cose. Per rifiuti pericolosi: anche patentino ADR.
    Lo spazzino è inquadrato in che livello?
    Spazzamento manuale 1A-2A. Spazzamento meccanizzato (motoscope) 2B. Autista grandi spazzatrici stradali: 3A.
    Cosa fa un operatore impianto TMB?
    L’operatore impianto Trattamento Meccanico Biologico (livelli 4A-4B) controlla macchine selezione/triturazione/maturazione, esegue pulizia e manutenzione minore, monitora parametri di processo.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 252 D.P.R. 115/2002

    Art. 252 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

  • Art. 165 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    Art. 165 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi. Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

  • Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

  • Art. 190 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di informativa

    Art. 190 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di informativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

    ))

    ((

    1-bis. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

    ))

    ((

    1-ter. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

    ))

    ((

    2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

    ))

    2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4

    3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l' IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

    4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all' IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo . I medesimi soggetti forniscono all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

    ((

    4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

    ))

    5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

    5-bis. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all' IVASS : a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

    5-ter. L' IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l' IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

  • Art. 297 D.P.R. 115/2002

    Art. 297 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .