Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Art. 1299 c.c. Regresso tra condebitori

    In vigore

    Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

  • Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 c.c. Novazione

    In vigore

    La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

  • Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 c.c. Remissione

    In vigore

    La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

  • Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Art. 1302 c.c. – Compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

    A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

  • Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 c.c. – Confusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

  • Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Art. 1304 c.c. – Transazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

    Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

  • Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Art. 1292 c.c. Nozione della solidarietà

    In vigore

    L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

  • Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Art. 1293 c.c. – Modalità varie dei singoli rapporti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

  • Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

  • Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Art. 1295 c.c. – Divisibilità tra gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

  • Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Art. 1296 c.c. – Scelta del creditore per il pagamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

  • Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Art. 1297 c.c. – Eccezioni personali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

    A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.