In sintesi
- Divieto senza autorizzazione: i componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o del suo delegato.
- Controllo degli sbarchi: il comandante esercita un potere di controllo sulle uscite dell'equipaggio dalla nave durante la sosta in porto.
- Finalità di sicurezza: la norma garantisce che la nave disponga sempre di un equipaggio sufficiente per le operazioni di emergenza e per la partenza.
- Delegabilità: l'autorizzazione può essere conferita da chi «fa le veci» del comandante, consentendo flessibilità operativa in sua assenza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 188 Codice della Navigazione — Autorizzazione per scendere a terra
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.
Stesso numero, altri codici
- Art. 188 D.Lgs. 209/2005 — Poteri di intervento
- Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o
- Articolo 188 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 188 C.d.S.: Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di
- Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice
- Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 188 del Codice della navigazione disciplina uno degli aspetti più concreti della vita di bordo in porto: il controllo del comandante sugli sbarchi a terra dei componenti dell'equipaggio. La norma, apparentemente semplice nella sua brevità, risponde a esigenze fondamentali di sicurezza e operatività della nave: garantire che la nave non rimanga mai priva del personale minimo necessario per le operazioni ordinarie, per rispondere a eventuali emergenze e per poter effettuare la partenza nei tempi previsti.
La collocazione nell'ambito della polizia di bordo — subito dopo il fondamentale art. 186 sull'autorità del comandante — sottolinea che il controllo sugli sbarchi è una delle manifestazioni tipiche dell'autorità di bordo. Non si tratta di una limitazione alla libertà personale in senso costituzionale, ma di una condizione di impiego inerente al contratto di arruolamento e alle peculiari condizioni della navigazione.
Contenuto del divieto e natura del vincolo
Il divieto di scendere a terra senza autorizzazione si configura come un obbligo contrattuale rinforzato dalla legge: il marittimo, con l'arruolamento, accetta di assoggettarsi a questo controllo per la durata del servizio a bordo. La violazione del divieto — lo sbarco non autorizzato — costituisce inadempimento contrattuale e può rilevare anche sul piano disciplinare, con conseguenze che possono giungere sino al licenziamento per giusta causa nelle ipotesi più gravi.
Il divieto si applica durante la sosta in porto e, per estensione logica, in rada o comunque in ogni momento in cui l'uscita dalla nave sia fisicamente possibile. Non si applica ovviamente in navigazione, dove la questione non si pone. Il requisito dell'autorizzazione non significa che il comandante possa negarla arbitrariamente: nel bilanciamento tra esigenze di servizio e diritti dei lavoratori, il comandante non può impedire sistematicamente all'equipaggio di usufruire del riposo a terra durante le soste, salvo che le esigenze operative lo rendano obiettivamente necessario.
Il soggetto autorizzante: comandante e suoi sostituti
La norma prevede che l'autorizzazione possa essere data dal comandante «o di chi ne fa le veci»: si tratta tipicamente del primo ufficiale di coperta o dell'ufficiale di guardia, cui il comandante può delegare questa funzione. La delegabilità è importante nella prassi: durante le soste di lunghezza significativa, il comandante non può essere fisicamente presente a bordo in ogni momento, e la possibilità di delegare l'autorizzazione agli sbarchi garantisce continuità nel controllo.
L'autorizzazione può essere individuale — concessa caso per caso a singoli componenti dell'equipaggio — ovvero generale per turni, come avviene di solito nelle soste programmate: si costituisce una lista di turni di guardia obbligatoria e si autorizza l'uscita a terra per i turni liberi. Questa organizzazione, tipica delle navi mercantili, rispecchia la logica dell'art. 188: il comandante autorizza le uscite in modo da mantenere a bordo il personale di guardia necessario.
Coordinamento con la normativa sul lavoro marittimo e i diritti di accesso a terra
La Maritime Labour Convention (MLC 2006), ratificata dall'Italia, riconosce espressamente il diritto dei marittimi di scendere a terra durante le soste in porto (Standard A3.2, Regulation 2.4). Questo diritto si configura come un corollario del diritto al riposo e al ripristino delle condizioni psicofisiche, essenziale per chi vive e lavora in mare per periodi prolungati. La MLC impone agli armatori e ai comandanti di facilitare — non di impedire — l'accesso a terra, salvo esigenze operative giustificate.
L'art. 188 cod. nav. e la MLC non sono in conflitto: l'art. 188 richiede l'autorizzazione, non la nega. Il sistema si equilibra così: il comandante mantiene il controllo formale sugli sbarchi (art. 188), ma non può esercitarlo in modo da negare sistematicamente il diritto al riposo a terra riconosciuto dalla MLC. Le autorità portuali e i sindacati marittimi vigilano sull'effettività di questo equilibrio.
Profili pratici: sbarchi, permessi e gestione dei turni
Nella prassi operativa, la gestione degli sbarchi avviene attraverso un «libro delle uscite» o un registro analogo, nel quale vengono annotati i permessi concessi e i tempi di rientro attesi. Questo registro ha importanza pratica in caso di emergenza: il comandante deve sapere quante e quali persone si trovano a terra per valutare la capacità residua della nave. La mancata comunicazione del rientro oltre l'orario concordato può dar luogo a procedura di ricerca del marittimo e, nei casi gravi, alla partenza della nave senza il componente dell'equipaggio in ritardo — con conseguente stato di «abbandono» regolato dall'art. 915 cod. nav. e dalle norme sul contratto di arruolamento.
Casi pratici
Caso 1: Sbarco non autorizzato durante la sosta in porto
Tizio, marittimo di bordo, scende a terra durante la sosta al porto di Napoli senza chiedere l'autorizzazione al primo ufficiale di guardia. Il suo sbarco non autorizzato viola l'art. 188 cod. nav. e costituisce inadempimento contrattuale, potenzialmente sanzionabile disciplinarmente; se la nave deve anticipare la partenza per urgenze operative e Tizio non è reperibile, il comandante può essere costretto a partire senza di lui.
Caso 2: Autorizzazione delegata al primo ufficiale
Caio, comandante, si assenta dalla nave durante una sosta di tre giorni a Venezia e delega al primo ufficiale Sempronio il compito di autorizzare gli sbarchi dell'equipaggio. Sempronio organizza i turni di guardia, autorizza le uscite dei componenti liberi dal servizio e registra nel libro delle uscite gli orari di rientro concordati, esercitando correttamente le funzioni di chi fa le veci del comandante ai sensi dell'art. 188.
Caso 3: Rifiuto dell'autorizzazione in caso di emergenza
Durante una sosta a Palermo, Sempronio, comandante della nave, riceve l'ordine di partenza urgente per un servizio straordinario. Revoca le autorizzazioni agli sbarchi già concesse e ordina a tutto l'equipaggio di rientrare a bordo entro trenta minuti. La revoca è legittima in quanto le urgenti esigenze del servizio giustificano la limitazione delle uscite a terra ai sensi del sistema delineato dagli artt. 186-188 cod. nav.
Domande frequenti
Un marittimo può scendere a terra senza chiedere permesso?
No. L'art. 188 cod. nav. vieta ai componenti dell'equipaggio di scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci. La violazione costituisce inadempimento contrattuale con possibili conseguenze disciplinari.
Chi può autorizzare lo sbarco in assenza del comandante?
L'autorizzazione può essere conferita da 'chi fa le veci' del comandante, tipicamente il primo ufficiale di coperta o l'ufficiale di guardia, cui il comandante delega questa funzione durante la sosta.
Il comandante può sempre negare il permesso di scendere a terra?
No. Il comandante deve bilanciare le esigenze operative con il diritto al riposo a terra riconosciuto dalla Maritime Labour Convention (MLC 2006). Non può negare sistematicamente le uscite a terra salvo esigenze operative obiettivamente giustificate.
Cosa succede se un marittimo non rientra entro l'orario concordato?
Il ritardo comporta inadempimento contrattuale. In casi gravi, la nave può partire senza il marittimo, che si trovera in stato di 'abbandono' disciplinato dalle norme sul contratto di arruolamento, con ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro.
L'obbligo di autorizzazione si applica anche in rada o solo in porto?
L'art. 188 si applica ogni volta che scendere a terra è fisicamente possibile, quindi anche in rada o in qualunque altra situazione di sosta della nave con possibilità di sbarco, non solo durante la sosta in porto.
Vedi anche