- Obbligo di obbedienza dell'equipaggio: i componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle istruzioni per il servizio e la disciplina.
- Diritto di reclamo: contro i provvedimenti del comandante che incidono sulla loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare.
- Divieto di impedire il reclamo: il comandante non può ostacolare chi intende proporre reclamo, salvo urgenti esigenze del servizio.
- Regimi speciali per servizi pubblici: per i componenti dell'equipaggio di navi in servizi pubblici di linea o rimorchio in navigazione interna si applicano leggi e regolamenti speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 187 Codice della Navigazione — Disciplina di bordo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio e fondamento dell'obbligo di obbedienza
L'articolo 187 del Codice della navigazione disciplina la struttura gerarchica del bordo e il meccanismo di tutela dei componenti dell'equipaggio contro i provvedimenti disciplinari del comandante. La norma esprime il necessario bilanciamento tra due esigenze fondamentalmente opposte: da un lato, la piena efficienza operativa della nave, che richiede una catena di comando incontestata e un'obbedienza immediata agli ordini; dall'altro, la tutela dei diritti dei lavoratori imbarcati, che non possono essere ridotti a meri esecutori privi di qualsiasi strumento di reazione contro decisioni arbitrarie o illegittime.
L'obbligo di obbedienza ai superiori non è assoluto né incondizionato: si riferisce alle «istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo», escludendo implicitamente gli ordini manifestamente illegittimi o contrari a norme penali o ai diritti fondamentali della persona. La giurisprudenza e la dottrina unanimemente escludono che l'art. 187 possa fondare un obbligo di eseguire ordini criminosi.
La gerarchia di bordo e i «superiori»
Il riferimento ai «superiori» nell'art. 187 richiama la struttura gerarchica della nave definita dalla normativa sull'arruolamento e i titoli professionali marittimi. Al vertice si pone il comandante, seguito dagli ufficiali di coperta e di macchina, dal personale subalterno fino ai mozzi e al personale di camera. L'obbligo di obbedienza opera lungo tutta questa catena gerarchica: un marinaio di coperta deve obbedire al suo diretto superiore, che a sua volta è subordinato al comandante.
Le «istruzioni per il servizio» comprendono sia gli ordini specifici relativi alla condotta della nave e alle manovre, sia le istruzioni operative generali contenute nei regolamenti di bordo. Le «istruzioni per la disciplina di bordo» riguardano invece i comportamenti attesi dai marittimi nella vita collettiva a bordo: orari di guardia, norme sull'utilizzo degli spazi comuni, divieto di consumo di alcol durante il servizio, regole sull'uso delle attrezzature.
Il diritto di reclamo: struttura e limiti
Il secondo comma introduce un diritto di reclamo importante per i componenti dell'equipaggio: possono contestare i «provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività» davanti al comandante del porto o all'autorità consolare. Il reclamo tutela quindi specificamente i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e sull'esercizio dell'attività professionale — ad esempio l'assegnazione di mansioni diverse da quelle concordate, la riduzione delle razioni (disciplinata anche dall'art. 189), provvedimenti disciplinari ingiusti — ma non qualsiasi ordine operativo relativo alla condotta della nave.
Notevole è la previsione che il comandante «non può impedire» la presentazione del reclamo alle autorità. Si tratta di una limitazione espressa all'autorità altrimenti molto ampia del comandante, giustificata dall'esigenza di garantire l'effettività del diritto di reclamo in un contesto fisicamente isolato. L'unica eccezione ammessa è quella delle «urgenti esigenze del servizio»: se la presenza del marittimo è indispensabile in quel momento per la sicurezza della navigazione, il comandante può temporaneamente differire la presentazione del reclamo, ma non eliminarla definitivamente.
Le autorità competenti a ricevere il reclamo
Il reclamo va presentato al «comandante del porto» — cioè alla Capitaneria di porto o all'ufficio marittimo locale — ovvero all'autorità consolare quando la nave si trova in porto straniero. La scelta di queste autorità non è casuale: il comandante del porto esercita funzioni di vigilanza e polizia marittima, ed è l'interlocutore naturale per le questioni disciplinari e lavorative della gente di mare; il console, quando la nave è all'estero, esercita in via suppletiva le stesse funzioni.
Il reclamo ha natura principalmente amministrativa, ma può costituire il presupposto per azioni più incisive: se il provvedimento del comandante configura una violazione del contratto di arruolamento, il marittimo può avvalersi anche della tutela giurisdizionale ordinaria, davanti al tribunale del lavoro competente.
Coordinamento con la Maritime Labour Convention
La disciplina dell'art. 187 deve essere letta in coordinamento con la Maritime Labour Convention (MLC 2006) dell'OIL, ratificata dall'Italia con l. 23 marzo 2012 n. 30. La MLC prevede standard minimi inderogabili per le condizioni di lavoro a bordo, incluse procedure di reclamo formalizzate (Standard A5.1.5) che i comandanti e gli armatori devono adottare. I meccanismi di reclamo della MLC e quelli dell'art. 187 cod. nav. si integrano: la MLC aggiunge tutele procedurali specifiche (reclamo confidenziale, protezione da ritorsioni, accesso a procedure di risoluzione esterna) che completano il presidio normativo interno.
Regimi speciali per i servizi pubblici interni
Il terzo comma dell'art. 187 prevede che per i componenti dell'equipaggio di navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna si applichino le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali. Questa previsione riflette la peculiare posizione di questi lavoratori, che svolgono un servizio pubblico essenziale e sono pertanto soggetti a norme lavoristiche settoriali che possono differire dal regime ordinario del codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Reclamo per assegnazione di mansioni straordinarie
Tizio, marinaio di coperta imbarcato con qualifica di «able seaman», riceve dal comandante l'ordine di svolgere mansioni di cucina per diversi giorni in sostituzione del cuoco malato. Ritenendo l'incarico non rientrante nelle proprie mansioni contrattuali, Tizio ha diritto di presentare reclamo al comandante del porto all'arrivo successivo, e il comandante non può impedirgli di farlo, salvo urgenti esigenze di servizio.
Caso 2: Disobbedienza a un ordine manifestamente illegittimo
Caio, primo ufficiale di coperta, riceve dal comandante Sempronio l'ordine di falsificare il giornale di navigazione per coprire un'avaria non denunciata. Caio può legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine: l'obbligo di obbedienza ex art. 187 non si estende agli ordini che impongono di commettere un reato, e il rifiuto non costituisce inadempimento contrattuale.
Caso 3: Reclamo in porto straniero
Sempronio, marittimo imbarcato su una nave italiana in porto a Valencia, subisce un provvedimento disciplinare del comandante che ritiene ingiusto. Poiché la nave si trova in porto straniero e non è disponibile il comandante del porto italiano, Sempronio ha diritto di presentare reclamo al console italiano a Valencia, che è competente a riceverlo ai sensi dell'art. 187 cod. nav.
Domande frequenti
I marittimi devono sempre obbedire agli ordini del comandante?
Devono obbedire per quanto riguarda il servizio e la disciplina di bordo, ma non sono tenuti a eseguire ordini manifestamente illegittimi o che impongano di compiere reati. L'obbligo di obbedienza ha limiti impliciti derivanti dall'ordinamento generale.
Come si presenta il reclamo contro i provvedimenti del comandante?
Il reclamo va presentato al comandante del porto (Capitaneria di porto) o all'autorità consolare se la nave è in porto straniero. Il comandante non può impedire che il marittimo si rechi a presentare il reclamo, salvo urgenti esigenze del servizio.
Quali provvedimenti del comandante possono essere impugnati con il reclamo?
Possono essere impugnati i provvedimenti che concernono l'esercizio dell'attività dei marittimi: provvedimenti disciplinari, modifiche delle mansioni, questioni legate alle condizioni di lavoro e di servizio a bordo.
Il comandante può ritardare la presentazione del reclamo?
Sì, ma solo temporaneamente e solo se urgenti esigenze del servizio richiedono la presenza del marittimo a bordo. Non può però eliminare definitivamente il diritto di reclamo né imporre un diniego permanente.
Come si coordina l'art. 187 con la Maritime Labour Convention?
La MLC 2006 (ratificata dall'Italia) aggiunge procedure di reclamo formalizzate, protezione da ritorsioni e accesso a meccanismi di risoluzione esterna che completano e rafforzano il diritto di reclamo già previsto dall'art. 187 cod. nav.
Vedi anche