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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Accertamento su richiesta: il comandante del porto o l'autorità consolare devono verificare le razioni di viveri su richiesta delle associazioni sindacali o di almeno un quinto dell'equipaggio.
  • Provvedimenti correttivi obbligatori: se si riscontrano deficienze, le autorità ordinano misure immediate al comandante e, in caso di inerzia, intervengono d'ufficio.
  • Copertura finanziaria d'ufficio: l'intervento officioso può essere finanziato con prestito garantito da ipoteca sulla nave o con la vendita/pegno di attrezzi o cose caricate.
  • Tutela anche dei passeggeri: gli stessi meccanismi si applicano in caso di reclamo dei passeggeri per deficienze delle razioni.
  • Indennizzo per vendita di beni altrui: se vengono vendute pertinenze altrui, l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto ai sensi dell'art. 308 cod. nav.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 Codice della Navigazione — Deficienza delle razioni di viveri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Commento

Ratio della norma: tutela della gente di mare a bordo

L'articolo 189 del Codice della navigazione si inserisce nel quadro delle norme di tutela della gente di mare che il codice ha previsto fin dalla sua originaria emanazione nel 1942. La norma risponde a una preoccupazione concreta: garantire che l'equipaggio riceva un'alimentazione sufficiente e di qualità adeguata durante il servizio a bordo, condizione essenziale sia per la salute individuale sia per la sicurezza della navigazione. Un equipaggio denutrito o malnutrito è un equipaggio inefficiente e potenzialmente pericoloso per la sicurezza della nave.

La norma introduce un meccanismo di controllo pubblico sull'adempimento di questa obbligazione: le autorità marittime e consolari non sono semplici spettatori passivi, ma vengono investite di un potere-dovere di intervento su richiesta e, nei casi più gravi, di un potere di intervento sostitutivo d'ufficio. Il sistema riflette la consapevolezza che, a bordo, la posizione di forza dell'armatore e del comandante nei confronti dell'equipaggio può dar luogo ad abusi che solo un'autorità pubblica esterna può efficacemente contrastare.

Legittimazione a richiedere l'accertamento

L'accertamento delle condizioni alimentari può essere richiesto da due categorie di soggetti: le associazioni sindacali interessate — cioè le organizzazioni sindacali rappresentative dei marittimi — e almeno un quinto dell'equipaggio. La previsione della legittimazione sindacale riconosce il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori nella tutela delle condizioni di vita a bordo, anche per situazioni in cui i singoli marittimi potrebbero essere riluttanti a esporre se stessi personalmente per timore di ritorsioni.

La soglia del quinto dell'equipaggio è una misura di bilanciamento: evita che singoli reclami strumentali possano dar luogo ad accertamenti inutilmente disturbativi per l'operatività della nave, ma garantisce al tempo stesso una soglia abbastanza bassa da essere effettivamente raggiungibile in caso di problemi reali.

Il procedimento di accertamento e i provvedimenti correttivi

Ricevuta la richiesta, le autorità competenti — comandante del porto per la navigazione in porto italiano, autorità consolare per la navigazione all'estero — devono procedere all'accertamento della qualità e della quantità delle razioni. L'accertamento ha natura sia quantitativa (le razioni sono sufficienti in termini calorici e di peso?) sia qualitativa (gli alimenti sono freschi, conservati adeguatamente, conformi alle norme igieniche?).

Se le deficienze sono accertate, le autorità non si limitano a prendere atto della situazione ma hanno l'obbligo — non la facoltà — di «ordinare al comandante di prendere immediatamente le misure opportune». L'ordine ha natura amministrativa vincolante. Se il comandante non esegue, le autorità «provvedono d'ufficio»: si sostituiscono al comandante nell'adottare le misure necessarie per ripristinare le condizioni alimentari adeguate.

Il meccanismo di finanziamento dell'intervento d'ufficio

La norma si occupa anche di un problema pratico fondamentale: come finanziare l'intervento d'ufficio delle autorità? La risposta è articolata e rivela la complessità del bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti. Le autorità possono procurarsi la somma necessaria attraverso: (a) un prestito garantito da ipoteca sulla nave — soluzione che addossa il costo all'armatore attraverso un diritto reale sulla nave; (b) la vendita o il pegno di attrezzi o arredi «non indispensabili per la sicura navigazione» — soluzione residuale che aggredisce il patrimonio dell'armatore presente a bordo; (c) la vendita o il pegno di «cose caricate» — che possono essere di proprietà dei caricatori (non dell'armatore).

Quest'ultima ipotesi è la più delicata, ed è per questo che la norma prescrive il «preventivo avviso» agli aventi diritto sulle cose caricate. Se nonostante questo avviso le merci altrui vengono vendute o date in pegno, l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto ai sensi dell'art. 308 cod. nav. Il meccanismo crea così una responsabilità dell'armatore per le conseguenze di un inadempimento del comandante, giustificata dal rapporto di dipendenza che lega i due soggetti.

Estensione ai passeggeri e coordinamento normativo

Il terzo comma estende la tutela dell'art. 189 anche ai passeggeri: in caso di reclamo per deficienze delle razioni, le stesse autorità devono adottare gli stessi provvedimenti previsti per l'equipaggio. L'equiparazione è significativa: i passeggeri, che si trovano a bordo in virtù di un contratto di trasporto, hanno diritto a ricevere le prestazioni alimentari pattuite (o comunque adeguate alla durata del viaggio), e l'autorità pubblica garantisce questa tutela anche nei confronti di soggetti che non hanno un rapporto di dipendenza con l'armatore.

La norma deve essere coordinata con la disciplina del contratto di trasporto di passeggeri (artt. 396 e seguenti cod. nav.) e, per la navigazione marittima internazionale, con il Regolamento UE 1177/2010 sui diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e per vie navigabili interne, che prevede specifici obblighi di assistenza in caso di interruzione del viaggio.

Casi pratici

Caso 1: Reclamo sindacale per razioni insufficienti

Il sindacato marittimo di Tizio, che rappresenta i marittimi imbarcati su una cargo, segnala al comandante del porto di Livorno che le razioni distribuite a bordo sono sistematicamente inferiori agli standard minimi contrattuali e calorici. Il comandante del porto è obbligato dall'art. 189 a procedere all'accertamento e, se le deficienze sono confermate, ad ordinare al comandante della nave le misure correttive immediate.

Caso 2: Intervento d'ufficio per inadempimento del comandante

Caio, comandante di un cargo attraccato a Venezia, riceve l'ordine del comandante del porto di ripristinare le razioni dell'equipaggio ma non ottempera, adducendo difficoltà finanziarie dell'armatore. L'autorità portuale procede d'ufficio ad acquistare i viveri necessari, garantendosi il rimborso delle spese mediante un prestito ipotecario sulla nave, il cui costo ricadrà definitivamente sull'armatore.

Caso 3: Reclamo dei passeggeri durante una traversata lunga

Sempronio, passeggero su una nave da crociera fluviale, assieme ad altri passeggeri presenta reclamo all'autorità consolare italiana nel porto straniero di approdo per le razioni di viveri assolutamente inadeguate rispetto a quanto indicato nel contratto di trasporto. L'autorità consolare è obbligata ad accertare la situazione e ad adottare gli stessi provvedimenti previsti per le deficienze delle razioni dell'equipaggio.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'accertamento delle razioni di viveri a bordo?

Le associazioni sindacali dei marittimi interessati e almeno un quinto dell'equipaggio possono richiedere all'autorità portuale o consolare di accertare qualità e quantità delle razioni distribuite.

Cosa fa l'autorità se riscontra deficienze nelle razioni?

Ordina al comandante di adottare immediatamente le misure necessarie; se il comandante non ottempera, l'autorità interviene d'ufficio, finanziando le spese con prestito ipotecario sulla nave o con la vendita di attrezzature o merci a bordo.

L'armatore risponde dei costi sostenuti dall'autorità per l'intervento d'ufficio?

Sì, le spese sostenute dalle autorità per l'intervento sostitutivo ricadono sull'armatore. Se vengono vendute merci di terzi, l'armatore deve indennizzare gli aventi diritto a norma dell'art. 308 cod. nav.

La tutela dell'art. 189 si applica anche ai passeggeri?

Sì, il terzo comma dell'art. 189 estende gli stessi meccanismi di accertamento e intervento ai passeggeri che presentino reclamo per deficienze delle razioni a loro destinate durante il viaggio.

Il reclamo di un singolo marittimo è sufficiente per attivare l'accertamento?

No. È necessario che la richiesta provenga da un'associazione sindacale o da almeno un quinto dell'intero equipaggio, per evitare che reclami individuali strumentali diano luogo ad accertamenti inutilmente perturbativi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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