Autore: Andrea Marton

  • Art. 115 Codice della Navigazione – Categorie della gente di mare

    Art. 115 Codice della Navigazione – Categorie della gente di mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare si divide in tre categorie: 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Permesso per visita medica: è retribuito? Le regole

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per visite mediche ordinarie: la disciplina è affidata ai contratti collettivi, che variano notevolmente. Alcuni CCNL riconoscono permessi retribuiti per visite specialistiche o diagnostiche; altri prevedono solo la possibilità di recuperare il tempo; per molte categorie il lavoratore deve utilizzare le ferie o l’orario flessibile.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria; D.Lgs. 151/2001 per alcune categorie

    Tabella riepilogativa

    Permessi per visite mediche: varianti principali nei CCNL
    Tipo di trattamento Descrizione Esempi settoriali
    Permesso retribuito Il datore retribuisce l’assenza per visita Alcuni CCNL sanità, istruzione, PA
    Permesso con recupero L’assenza è autorizzata ma le ore si recuperano Molti CCNL industria
    Ferie o ROL Il lavoratore utilizza ferie, ROL o permessi ex festività Caso frequente in assenza di previsione specifica
    Malattia a ore Il lavoratore comunica malattia per poche ore Dipende dalla disciplina del CCNL e del medico
    Invalidità/categorie protette Permessi legge 104 o simili per esami connessi alla disabilità Tutti i settori se ricorrono i presupposti

    Cosa dice la legge

    Il diritto del lavoro italiano non prevede, sul piano legale generale, un permesso retribuito specifico per le visite mediche ordinarie (diverso dal congedo di malattia). L’unico caso con copertura legale diretta sono i permessi ex L. 104/1992 per i portatori di handicap grave, e le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici madri (visite prenatali). Per tutti gli altri lavoratori, la fonte è la contrattazione collettiva.

    Cosa prevedono i CCNL più diffusi

    I contratti collettivi adottano approcci molto diversi:

    • Alcuni riconoscono permessi retribuiti (solitamente da 1 a 3 ore, o una mezza giornata) per visite mediche specialistiche documentate, entro un monte-ore annuo (es. 18 o 24 ore).
    • Altri prevedono il recupero delle ore assenti, senza trattenuta.
    • In assenza di previsione specifica, il lavoratore deve usare ferie, ROL o permessi ex festività.
    • In alcuni casi si può chiedere al medico di base un certificato di malattia anche per poche ore (cosiddetta «malattia a ore»), se il CCNL e l’INPS lo consentono.

    Come richiedere il permesso in pratica

    Il lavoratore deve presentare al datore la richiesta con congruo anticipo (di norma 1-2 giorni lavorativi), indicando data e orario previsto. Al rientro deve esibire la documentazione medica (prenotazione CUP, ricevuta della visita, eventuale certificato). Se il permesso è retribuito, la documentazione è necessaria per la corretta imputazione; se previsto il recupero, le ore di recupero vanno concordate con il responsabile.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL metalmeccanici, visita specialistica

    Il CCNL Metalmeccanici industria prevede che il lavoratore possa assentarsi per visita specialistica documentata con l’obbligo di recupero delle ore. Tizio si assenta per 2 ore per una visita ortopedica: deve portare la ricevuta e recuperare le 2 ore entro la settimana, concordando con il capo turno.

    Caia – dipendente pubblico con permesso retribuito

    Il CCNL del comparto Funzioni Centrali (PA) prevede 18 ore annue di permesso retribuito per visite mediche e diagnostica documentata. Caia si assenta per un’ora: la ore vengono scalate dal monte-ore, senza recupero né trattenuta.

    Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

    Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

    Domande frequenti

    Ho diritto per legge a un permesso retribuito per la visita dal medico?

    No, in via generale. La legge non prevede un permesso retribuito generico per visite mediche. La disciplina è affidata al CCNL: alcuni contratti lo riconoscono, altri prevedono il recupero ore, altri ancora nulla di specifico. Verificare il proprio contratto collettivo.

    Quante ore di permesso per visite mediche prevede il mio CCNL?

    Varia molto: da 0 a 24 ore annue retribuite, a seconda del settore e del contratto. Per sapere esattamente cosa spetta, consultare la sezione «permessi» o «assenze» del proprio CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Posso usare la malattia per una visita specialistica?

    Se il medico di base rilascia un certificato di malattia (anche per poche ore), l’assenza è gestita come malattia ordinaria con le relative regole INPS e CCNL. Non tutti i medici rilasciano certificati per visite programmate; in ogni caso occorre verificare se il proprio CCNL ammette la malattia a ore.

    Devo portare la documentazione al rientro?

    Generalmente sì: il datore può richiedere la ricevuta della prenotazione CUP o la documentazione della visita per giustificare l’assenza. In mancanza, il permesso potrebbe essere imputato a ferie o risultare ingiustificato.

    Le visite prenatali sono trattate diversamente?

    Sì. Le visite prenatali obbligatorie sono coperte dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001: le lavoratrici madri hanno diritto ad assentarsi per i controlli prenatali con retribuzione a carico del datore (non dell’INPS) senza obbligo di recupero.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: tredicesima e bonus Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede 13 mensilità ma con specificità: la 13ª e la gratifica natalizia sono pagate dalla Cassa Edile (non dall’azienda direttamente). Il datore versa contributi mensili (~14% retribuzione). La Cassa paga al lavoratore: giugno (ferie + gratifica feriale) e dicembre (13ª + gratifica natalizia).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità Pagatore
    13ª 1 mensilità Cassa Edile (dicembre)
    Gratifica natalizia ~0,5 mensilità Cassa Edile (dicembre)
    Gratifica feriale ~0,5 mensilità Cassa Edile (giugno)
    Premio aziendale (raro) €500-€2.000 Azienda

    13ª via Cassa Edile

    Particolarità edilizia: la 13ª non è pagata in busta paga dal datore. Funzionamento:

    1. Il datore versa ogni mese ~14% della retribuzione alla Cassa Edile
    2. La Cassa accantona per: ferie, 13ª, gratifica natalizia, ANC
    3. A dicembre la Cassa paga al lavoratore: 13ª + gratifica natalizia (~€2.000-€3.000 netti tipici per un 3°)
    4. A giugno paga: ferie + gratifica feriale (~€1.000-€1.500 netti)

    Composizione bonus dicembre

    Bonus dicembre tipico per 3° (~€1.650/mese stipendio):

    • 13ª: €1.650 lordi (~€1.250 netti)
    • Gratifica natalizia: ~€825 lordi (~€625 netti)
    • Eventuale ANC: 1-2% di tutto l’accantonato
    • Totale: ~€2.000-€2.500 netti a dicembre

    Premio aziendale raro

    Premi di risultato rari in edilizia artigianato (settore poco strutturato). Quando presenti: €500-€2.000/anno per merito o fine cantiere. Pagati dal datore in busta paga.

    Welfare aziendale limitato

    Welfare aziendale poco diffuso. Solo aziende >20 dipendenti tendono a offrirlo. Buoni pasto comuni per chi mangia in cantiere/mensa.

    Casi pratici

    Tizio – Bonus dicembre via Cassa
    Tizio (3°) riceve a dicembre dalla Cassa Edile: 13ª €1.250 + gratifica €625 + ANC €100 = €1.975 netti.
    Caia – Bonus giugno ferie
    Caia (4°) riceve a giugno: ferie €1.000 netti + gratifica feriale €400 = €1.400 netti.
    Sempronio – Premio aziendale fine cantiere
    Sempronio (3°) riceve premio aziendale €800 per consegna anticipata cantiere. Pagato in busta paga dal datore.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª in edilizia?
    A dicembre, ma NON dal datore in busta paga: dalla Cassa Edile (con bonifico diretto al lavoratore). Insieme alla gratifica natalizia.
    Quanto riceverò a dicembre dalla Cassa?
    Per un 3° (€1.650/mese): ~€2.000-€2.500 netti (13ª + gratifica natalizia + ANC). Per 4°: ~€2.300-€2.800. Per 5°: ~€2.500-€3.000.
    A giugno cosa ricevo?
    Dalla Cassa Edile: ferie (per le settimane non lavorate) + gratifica feriale. Tipicamente €1.000-€1.500 netti per un 3°.
    I premi sono diffusi?
    No, rari nel CCNL Edilizia Artigianato. Solo aziende strutturate li prevedono. Importi modesti €500-€2.000/anno.
    Esiste 14ª?
    NO, 13 mensilità + bonus Cassa Edile (gratifica feriale e natalizia). Le gratifiche Cassa Edile fanno funzione simile alla 14ª.
    Cosa è l'ANC nel bonus?
    Anzianità di Cantiere: percentuale (0,4-2%) calcolata sui versamenti totali alla Cassa Edile durante la tua carriera. Aggiunta al bonus di dicembre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 180 Codice della Navigazione – Verifiche ed ispezioni

    Art. 180 Codice della Navigazione – Verifiche ed ispezioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

  • Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono : a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 ; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

    2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

    3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

  • Art. 170-bis D.Lgs. 209/2005 – (Durata del contratto)

    Art. 170-bis D.Lgs. 209/2005 – (Durata del contratto)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all' articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile . L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 62

    1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

  • Art. 87 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzione UNIDROIT)

    Art. 87 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzione UNIDROIT)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

    ))

  • Art. 80 D.Lgs. 42/2004 – Pagamento dell’indennizzo

    Art. 80 D.Lgs. 42/2004 – Pagamento dell’indennizzo

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

    2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

    3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

  • Art. 104 D.Lgs. 42/2004 – Fruizione di beni culturali di proprietà privata

    Art. 104 D.Lgs. 42/2004 – Fruizione di beni culturali di proprietà privata

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

    2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

    3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

    4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

  • Art. 99 D.Lgs. 42/2004 – Indennità di esproprio per i beni culturali

    Art. 99 D.Lgs. 42/2004 – Indennità di esproprio per i beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

    2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

  • Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

    2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.

    3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

    4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

    ))

  • Art. 57 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 57

    Art. 57 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 57

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.