Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Art. 1274 c.c. Insolvenza del nuovo debitore

    In vigore

    Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

  • Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Art. 1275 c.c. – Estinzione delle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

  • Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Art. 1276 c.c. – Invalidità della nuova obbligazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

  • Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Art. 1277 c.c. – Debito di somma di danaro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

    Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

  • Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c. – Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

  • Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Art. 1279 c.c.: Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Art. 1279 c.c. – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

  • Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore

    Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore

    Art. 1267 c.c. – Garanzia della solvenza del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

    Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

  • Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa

    Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa

    Art. 1268 c.c. – Delegazione cumulativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

    Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

  • Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento

    Articolo 1269 Codice Civile: Delegazione di pagamento

    Art. 1269 c.c. – Delegazione di pagamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

    Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

  • Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione

    Articolo 1270 Codice Civile: Estinzione della delegazione

    Art. 1270 c.c. – Estinzione della delegazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

    Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

  • Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato

    Articolo 1271 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal delegato

    Art. 1271 c.c. – Eccezioni opponibili dal delegato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

    Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benchè questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

    Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

  • Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione

    Articolo 1272 Codice Civile: Espromissione

    Art. 1272 c.c. Espromissione

    In vigore

    Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

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