Autore: Andrea Marton

  • CCNL Telecomunicazioni: sicurezza tecnici rete e DPI

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il settore Telco presenta rischi specifici: lavoro in altezza per installatori (pali, tralicci, tetti), rischio elettrico per tecnici di rete, ergonomia per customer care (postura, ripetitivi). DPI specifici e formazione obbligatoria. Sorveglianza sanitaria periodica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Lavoro in altezza (installatori) Imbragatura, casco, formazione 12h
    Rischio elettrico (tecnici) PEI, DPI dielettrici, formazione PES/PAV
    Ergonomia (customer care) Postazione regolabile, pause, ginnastica
    Stress (CC, NOC) Supporto psicologico, rotazione
    Aggressioni clienti Procedure escalation, formazione

    Lavoro in altezza per installatori

    Pali, tralicci, tetti: rischio caduta dall’alto. Obbligatori: imbragatura, casco, scarpe antisdrucciolo. Formazione 12h + aggiornamento. Idoneità medica periodica.

    Rischio elettrico

    Tecnici di rete: lavorano con cabine elettriche, armadi rete. Formazione PES/PAV (norma CEI 11-27) obbligatoria. DPI dielettrici (guanti, calzature isolanti, elmetto). Procedura di lavoro con cabina sezionata.

    Ergonomia call center

    Customer care: postura, cuffia, mouse, videoterminale. Rischi: sindrome tunnel carpale, dolori cervicali, stress visivo. Postazione ergonomica obbligatoria + pause regolamentate + sorveglianza sanitaria.

    Stress e burnout

    Customer care, NOC: stress per pressione operativa, chiamate aggressive, turni notturni. Azienda obbligata a valutazione rischio stress + supporto psicologico se necessario.

    Casi pratici

    Tizio – Installatore con corso lavoro in altezza
    Tizio è B4 installatore. Completa formazione 12h lavoro in altezza + idoneità medica. Riceve DPI (imbragatura, casco). Certificato valido 3 anni. Salita su tralicci possibile.
    Caia – Customer care con tunnel carpale
    Caia (B3) sviluppa sindrome tunnel carpale dopo 6 anni di customer care. INAIL riconosce malattia professionale. Postazione ergonomica + esercizi + eventuale operazione.
    Sempronio – Tecnico rete shock elettrico
    Sempronio (C5) riceve shock elettrico in cabina (mancato sezionamento). Infortunio sul lavoro INAIL. Indagine procedurale: violazione procedure. Convalescenza 2 mesi + formazione aggiornata.

    Domande frequenti

    I tecnici installatori hanno formazione specifica?
    Sì, 12 ore di formazione obbligatoria per lavoro in altezza + idoneità medica + uso DPI (imbragatura, casco). Valida 3 anni. Senza formazione: divieto di lavoro in altezza.
    Cos'è la formazione PES/PAV?
    Formazione obbligatoria per tecnici elettrici (Norma CEI 11-27). PES = Persona Esperta, PAV = Persona Avvertita. Permette il lavoro in tensione con DPI dielettrici e procedure specifiche.
    La sindrome tunnel carpale è infortunio?
    È malattia professionale se documentata da uso prolungato di mouse/cuffia. INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi. Frequente nel customer care.
    I customer care hanno postazione ergonomica?
    Obbligatoria per legge (D.Lgs. 81/2008): sedia regolabile, monitor a giusta altezza, mouse ergonomico, cuffia di qualità, pause regolamentate. Sorveglianza sanitaria periodica.
    Lo stress da call center è tutelato?
    Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Supporto psicologico aziendale spesso disponibile.
    Posso rifiutare un'installazione pericolosa?
    Sì, se ci sono violazioni della sicurezza (assenza di DPI, mancanza di formazione, condizioni di rischio sproporzionato). Diritto al rifiuto per “pericolo grave e immediato”.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 164 D.Lgs. 209/2005 – Modalità per la gestione dei sinistri

    Art. 164 D.Lgs. 209/2005 – Modalità per la gestione dei sinistri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all' IVASS , previste dal comma 2.

    2. 2. L'impresa può: a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad un'impresa distinta; c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

    3. 3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa; b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

    4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell' IVASS .

    5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all' IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

  • Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

    3. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

    4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.

    5. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.

    ))

  • Art. 205-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)

    Art. 205-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

    2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.

    3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

    4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

    6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.

    ))

  • Art. 231 D.P.R. 115/2002

    Art. 231 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

  • Art. 158 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

    Art. 158 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza .

  • CCNL Bancari: sicurezza, rapine e prevenzione antifrode

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il settore bancario presenta rischi specifici: rapine in filiale (in calo ma presenti), aggressioni clienti, frode interna/esterna, stress da pressione vendite. Tutele: vetri antiproiettile, allarmi silenziosi, supporto psicologico post-rapina, formazione antifrode obbligatoria, ergonomia per uso prolungato VDT.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2026 (proroga al 31 luglio 2026)
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Rapine Vetri antiproiettile, allarmi, supporto psicologico
    Aggressioni clienti Procedure escalation, formazione
    Frode interna Controlli antiriciclaggio, segregation of duties
    Frode esterna Formazione antifrode obbligatoria
    Ergonomia VDT Postazione, pause, sorveglianza
    Stress da pressione vendite Valutazione rischio, supporto

    Rapine: misure di prevenzione

    Misure obbligatorie:

    • Vetri antiproiettile alle casse
    • Bussole di accesso temporizzate
    • Allarmi silenziosi ai cassieri
    • Banconote marker (con inchiostro chimico)
    • Telecamere CCTV con registrazione H24
    • Procedure di emergenza scritte (cosa fare durante rapina)

    In caso di rapina: la priorità è la sicurezza personale, non la difesa del denaro. Mai opporsi.

    Supporto psicologico post-rapina

    Dopo una rapina o aggressione: supporto psicologico aziendale obbligatorio. Sindrome post-traumatica frequente: insonnia, ansia, paura del lavoro. Tutele:

    • Visita medica + psicologica
    • Eventuale spostamento temporaneo a back office
    • Malattia coperta al 100%
    • Supporto familiare se necessario

    Antifrode: formazione obbligatoria

    Per prevenire frodi interne ed esterne:

    • Formazione antiriciclaggio: 16h/anno obbligatorie per legge
    • Formazione antifrode: phishing, social engineering, frodi su carte
    • Whistleblowing: procedura per segnalare violazioni anonime
    • Segregation of duties: separazione di poteri per prevenire concentrazioni di rischio

    Ergonomia VDT e stress

    Per lavoro al videoterminale (VDT):

    • Postazione ergonomica obbligatoria
    • 15 minuti di pausa ogni 2 ore di VDT continuativo
    • Visita oculistica gratuita ogni 2-5 anni
    • Sorveglianza sanitaria periodica

    Stress da pressione vendite: valutazione rischio obbligatoria, supporto psicologico, eventuale spostamento mansione.

    Casi pratici

    Tizio – Vittima di rapina sportello
    Tizio (cassiere) vittima di rapina (4 minuti, no feriti). Supporto psicologico aziendale: 5 sedute con psicologo. Malattia post-traumatica 1 mese coperta al 100%. Rientro graduale con spostamento a back office per 2 mesi.
    Caia – Tentata frode su conto cliente
    Caia (gestore) intercetta tentativo di frode su conto cliente anziano (phishing). Segnala via whistleblowing. Cliente protetto. Caia riceve bonus aziendale antifrode €500.
    Sempronio – Stress da pressione vendite
    Sempronio (consulente) sviluppa stress severo per pressione vendita prodotti. Medico competente diagnostica. Spostamento temporaneo a back office. Supporto psicologico. Rivalutazione obiettivi MBO.

    Domande frequenti

    Cosa fare durante una rapina?
    Priorità assoluta: la sicurezza personale. Non opporsi, non discutere, dare quello che chiedono. Premere l’allarme silenzioso quando possibile. Memorizzare dettagli per la denuncia. La denuncia si fa dopo, mai durante.
    Il supporto psicologico è obbligatorio?
    Sì, dopo una rapina o aggressione l’azienda è obbligata a offrire supporto psicologico gratuito. Spesso anche dopo eventi traumatici minori (clienti aggressivi, minacce). Tutela importante per il settore.
    La formazione antiriciclaggio è obbligatoria?
    Sì, 16+ ore/anno per legge (D.Lgs. 231/2007). Senza adempimento: sanzioni amministrative al lavoratore (fino €500-€1.000). Le aziende organizzano corsi interni gratuiti.
    Cos'è il whistleblowing?
    Procedura per segnalare violazioni (frodi, illeciti, comportamenti scorretti) in modo anonimo e protetto. Obbligatorio per legge nelle banche. Tutela il segnalante da ritorsioni.
    Lo stress da pressione vendite è tutelato?
    Sì, come stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Settore ad alto rischio. Supporto psicologico aziendale spesso disponibile.
    Quanto pausa devo fare al VDT?
    15 minuti di pausa ogni 2 ore di VDT continuativo (D.Lgs. 81/2008). La pausa può essere distribuita anche in più momenti (es. 5 min × 3). Inderogabile per legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 115 Codice della Navigazione – Categorie della gente di mare

    Art. 115 Codice della Navigazione – Categorie della gente di mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare si divide in tre categorie: 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Permesso per visita medica: è retribuito? Le regole

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per visite mediche ordinarie: la disciplina è affidata ai contratti collettivi, che variano notevolmente. Alcuni CCNL riconoscono permessi retribuiti per visite specialistiche o diagnostiche; altri prevedono solo la possibilità di recuperare il tempo; per molte categorie il lavoratore deve utilizzare le ferie o l’orario flessibile.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria; D.Lgs. 151/2001 per alcune categorie

    Tabella riepilogativa

    Permessi per visite mediche: varianti principali nei CCNL
    Tipo di trattamento Descrizione Esempi settoriali
    Permesso retribuito Il datore retribuisce l’assenza per visita Alcuni CCNL sanità, istruzione, PA
    Permesso con recupero L’assenza è autorizzata ma le ore si recuperano Molti CCNL industria
    Ferie o ROL Il lavoratore utilizza ferie, ROL o permessi ex festività Caso frequente in assenza di previsione specifica
    Malattia a ore Il lavoratore comunica malattia per poche ore Dipende dalla disciplina del CCNL e del medico
    Invalidità/categorie protette Permessi legge 104 o simili per esami connessi alla disabilità Tutti i settori se ricorrono i presupposti

    Cosa dice la legge

    Il diritto del lavoro italiano non prevede, sul piano legale generale, un permesso retribuito specifico per le visite mediche ordinarie (diverso dal congedo di malattia). L’unico caso con copertura legale diretta sono i permessi ex L. 104/1992 per i portatori di handicap grave, e le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici madri (visite prenatali). Per tutti gli altri lavoratori, la fonte è la contrattazione collettiva.

    Cosa prevedono i CCNL più diffusi

    I contratti collettivi adottano approcci molto diversi:

    • Alcuni riconoscono permessi retribuiti (solitamente da 1 a 3 ore, o una mezza giornata) per visite mediche specialistiche documentate, entro un monte-ore annuo (es. 18 o 24 ore).
    • Altri prevedono il recupero delle ore assenti, senza trattenuta.
    • In assenza di previsione specifica, il lavoratore deve usare ferie, ROL o permessi ex festività.
    • In alcuni casi si può chiedere al medico di base un certificato di malattia anche per poche ore (cosiddetta «malattia a ore»), se il CCNL e l’INPS lo consentono.

    Come richiedere il permesso in pratica

    Il lavoratore deve presentare al datore la richiesta con congruo anticipo (di norma 1-2 giorni lavorativi), indicando data e orario previsto. Al rientro deve esibire la documentazione medica (prenotazione CUP, ricevuta della visita, eventuale certificato). Se il permesso è retribuito, la documentazione è necessaria per la corretta imputazione; se previsto il recupero, le ore di recupero vanno concordate con il responsabile.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL metalmeccanici, visita specialistica

    Il CCNL Metalmeccanici industria prevede che il lavoratore possa assentarsi per visita specialistica documentata con l’obbligo di recupero delle ore. Tizio si assenta per 2 ore per una visita ortopedica: deve portare la ricevuta e recuperare le 2 ore entro la settimana, concordando con il capo turno.

    Caia – dipendente pubblico con permesso retribuito

    Il CCNL del comparto Funzioni Centrali (PA) prevede 18 ore annue di permesso retribuito per visite mediche e diagnostica documentata. Caia si assenta per un’ora: la ore vengono scalate dal monte-ore, senza recupero né trattenuta.

    Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

    Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

    Domande frequenti

    Ho diritto per legge a un permesso retribuito per la visita dal medico?

    No, in via generale. La legge non prevede un permesso retribuito generico per visite mediche. La disciplina è affidata al CCNL: alcuni contratti lo riconoscono, altri prevedono il recupero ore, altri ancora nulla di specifico. Verificare il proprio contratto collettivo.

    Quante ore di permesso per visite mediche prevede il mio CCNL?

    Varia molto: da 0 a 24 ore annue retribuite, a seconda del settore e del contratto. Per sapere esattamente cosa spetta, consultare la sezione «permessi» o «assenze» del proprio CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Posso usare la malattia per una visita specialistica?

    Se il medico di base rilascia un certificato di malattia (anche per poche ore), l’assenza è gestita come malattia ordinaria con le relative regole INPS e CCNL. Non tutti i medici rilasciano certificati per visite programmate; in ogni caso occorre verificare se il proprio CCNL ammette la malattia a ore.

    Devo portare la documentazione al rientro?

    Generalmente sì: il datore può richiedere la ricevuta della prenotazione CUP o la documentazione della visita per giustificare l’assenza. In mancanza, il permesso potrebbe essere imputato a ferie o risultare ingiustificato.

    Le visite prenatali sono trattate diversamente?

    Sì. Le visite prenatali obbligatorie sono coperte dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001: le lavoratrici madri hanno diritto ad assentarsi per i controlli prenatali con retribuzione a carico del datore (non dell’INPS) senza obbligo di recupero.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Artigianato: tredicesima e bonus Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato prevede 13 mensilità ma con specificità: la 13ª e la gratifica natalizia sono pagate dalla Cassa Edile (non dall’azienda direttamente). Il datore versa contributi mensili (~14% retribuzione). La Cassa paga al lavoratore: giugno (ferie + gratifica feriale) e dicembre (13ª + gratifica natalizia).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità Pagatore
    13ª 1 mensilità Cassa Edile (dicembre)
    Gratifica natalizia ~0,5 mensilità Cassa Edile (dicembre)
    Gratifica feriale ~0,5 mensilità Cassa Edile (giugno)
    Premio aziendale (raro) €500-€2.000 Azienda

    13ª via Cassa Edile

    Particolarità edilizia: la 13ª non è pagata in busta paga dal datore. Funzionamento:

    1. Il datore versa ogni mese ~14% della retribuzione alla Cassa Edile
    2. La Cassa accantona per: ferie, 13ª, gratifica natalizia, ANC
    3. A dicembre la Cassa paga al lavoratore: 13ª + gratifica natalizia (~€2.000-€3.000 netti tipici per un 3°)
    4. A giugno paga: ferie + gratifica feriale (~€1.000-€1.500 netti)

    Composizione bonus dicembre

    Bonus dicembre tipico per 3° (~€1.650/mese stipendio):

    • 13ª: €1.650 lordi (~€1.250 netti)
    • Gratifica natalizia: ~€825 lordi (~€625 netti)
    • Eventuale ANC: 1-2% di tutto l’accantonato
    • Totale: ~€2.000-€2.500 netti a dicembre

    Premio aziendale raro

    Premi di risultato rari in edilizia artigianato (settore poco strutturato). Quando presenti: €500-€2.000/anno per merito o fine cantiere. Pagati dal datore in busta paga.

    Welfare aziendale limitato

    Welfare aziendale poco diffuso. Solo aziende >20 dipendenti tendono a offrirlo. Buoni pasto comuni per chi mangia in cantiere/mensa.

    Casi pratici

    Tizio – Bonus dicembre via Cassa
    Tizio (3°) riceve a dicembre dalla Cassa Edile: 13ª €1.250 + gratifica €625 + ANC €100 = €1.975 netti.
    Caia – Bonus giugno ferie
    Caia (4°) riceve a giugno: ferie €1.000 netti + gratifica feriale €400 = €1.400 netti.
    Sempronio – Premio aziendale fine cantiere
    Sempronio (3°) riceve premio aziendale €800 per consegna anticipata cantiere. Pagato in busta paga dal datore.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª in edilizia?
    A dicembre, ma NON dal datore in busta paga: dalla Cassa Edile (con bonifico diretto al lavoratore). Insieme alla gratifica natalizia.
    Quanto riceverò a dicembre dalla Cassa?
    Per un 3° (€1.650/mese): ~€2.000-€2.500 netti (13ª + gratifica natalizia + ANC). Per 4°: ~€2.300-€2.800. Per 5°: ~€2.500-€3.000.
    A giugno cosa ricevo?
    Dalla Cassa Edile: ferie (per le settimane non lavorate) + gratifica feriale. Tipicamente €1.000-€1.500 netti per un 3°.
    I premi sono diffusi?
    No, rari nel CCNL Edilizia Artigianato. Solo aziende strutturate li prevedono. Importi modesti €500-€2.000/anno.
    Esiste 14ª?
    NO, 13 mensilità + bonus Cassa Edile (gratifica feriale e natalizia). Le gratifiche Cassa Edile fanno funzione simile alla 14ª.
    Cosa è l'ANC nel bonus?
    Anzianità di Cantiere: percentuale (0,4-2%) calcolata sui versamenti totali alla Cassa Edile durante la tua carriera. Aggiunta al bonus di dicembre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 180 Codice della Navigazione – Verifiche ed ispezioni

    Art. 180 Codice della Navigazione – Verifiche ed ispezioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

  • Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono : a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 ; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

    2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

    3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.