Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Art. 1261 c.c. Divieti di cessione

    In vigore

    I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

  • Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Art. 1262 c.c. – Documenti probatori del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

    Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

  • Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Art. 1263 c.c. Accessori del credito

    In vigore

    Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

  • Art. 1264 c.c.: Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Art. 1264 c.c.: Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

    Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

  • Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    Art. 1265 c.c. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

    In vigore

    Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

  • Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente

    Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente

    Art. 1266 c.c. Obbligo di garanzia del cedente

    In vigore

    Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.

  • Art. 1256 c.c.: Impossibilità definitiva e impossibilità tempora

    Art. 1256 c.c.: Impossibilità definitiva e impossibilità tempora

    Art. 1256 c.c. – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

    Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

  • Articolo 1257 Codice Civile: Smarrimento di cosa determinata

    Articolo 1257 Codice Civile: Smarrimento di cosa determinata

    Art. 1257 c.c. – Smarrimento di cosa determinata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

    In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 1258 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Articolo 1258 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Art. 1258 c.c. – Impossibilità parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

    La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

  • Art. 1259 c.c.: Subingresso del creditore nei diritti del debito

    Art. 1259 c.c.: Subingresso del creditore nei diritti del debito

    Art. 1259 c.c. – Subingresso del creditore nei diritti del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

  • Articolo 1260 Codice Civile: Cedibilità dei crediti

    Articolo 1260 Codice Civile: Cedibilità dei crediti

    Art. 1260 c.c. Cedibilità dei crediti

    In vigore

    Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

  • Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Art. 1254 c.c. – Confusione rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.