In sintesi
- Disciplina la reiscrizione di crediti già discaricati per inesigibilità.
- Base normativa: art. 20, c. 6 D.Lgs. 112/1999.
- Criteri fissati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
- Si applica in casi eccezionali (es. sopravvenute disponibilità del debitore).
Testo dell'articoloVigente
Art. 231 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. In applicazione dell' articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .
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Commento
Il discarico non è sempre definitivo: se sopravvengono elementi nuovi (eredita, vincite, miglioramento delle condizioni patrimoniali), il credito può essere riportato in vita mediante reiscrizione nei ruoli. La norma rinvia a un decreto ministeriale che fissa i criteri eccezionali per riaprire posizioni chiuse.
La logica della reiscrizione
Quando un credito viene discaricato per inesigibilità, l'amministrazione prende atto dell'incapacita di recuperare in quel momento. Ma il discarico non cancella il rapporto sostanziale: il debitore resta tenuto, e se in futuro torna in bonis può essere nuovamente perseguito. La reiscrizione è lo strumento che riattiva l'azione esattiva.
La fonte regolatoria
L'art. 20, c. 6 D.Lgs. 112/1999 prevede in via generale la possibilità di reiscrizione nella riscossione tributaria. L'art. 231 T.U. estende il meccanismo alle spese di giustizia, demandando a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia l'individuazione dei criteri operativi: tipologia di sopravvenienze rilevanti, soglie di tolleranza, modalità di accertamento.
L'eccezionalita
La norma sottolinea che i criteri sono "eccezionali", indicando l'intento di non riaprire indiscriminatamente le posizioni chiuse. Il discarico crea un legittimo affidamento del debitore alla chiusura, che può essere rovesciato solo da elementi sostanziali, debitamente accertati, che dimostrino l'esistenza di nuova capacità patrimoniale o l'emersione di errori nel discarico originario.
Cross-reference
Si vedano l'art. 20, c. 6 D.Lgs. 112/1999, l'art. 19 D.Lgs. 112/1999 sul discarico ordinario, l'art. 230 T.U. sul discarico automatico, l'art. 232 T.U. sulla rateizzazione. Per la potestà regolamentare, art. 17 L. 400/1988. Per il legittimo affidamento, art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) come principio generale applicabile.
Profili sostanziali e prescrizione
La reiscrizione non rinnova il rapporto obbligatorio sottostante: il credito resta soggetto al termine di prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui poteva essere fatto valere. Se la prescrizione è gia maturata alla data della reiscrizione, il debitore puo eccepirla in sede di opposizione alla cartella, ottenendo l'annullamento. La giurisprudenza tributaria ha precisato che gli atti di esecuzione interrompono la prescrizione solo se ritualmente notificati; il discarico amministrativo non interrompe, perché è atto interno dell'amministrazione, ma neppure sospende il decorso. Il debitore avveduto monitora dunque le scadenze: se intervengono nuove cartelle relative a crediti vecchi, la prima eccezione da valutare è la prescrizione. Per la pubblicita della reiscrizione, valgono le regole generali della cartella di pagamento.
L'esperienza degli uffici mostra che le ipotesi di reiscrizione sono numericamente contenute: i criteri eccezionali fissati dal decreto ministeriale circoscrivono l'istituto a poche fattispecie tipiche (eredita, vincite di importo significativo, accertata cessione di patrimonio occultato). La maggior parte dei crediti discaricati resta tale fino alla prescrizione, che opera come definitiva cancellazione.
Casi pratici
Caso 1: Reiscrizione dopo eredita
Caso 2: Rifiuto di reiscrizione per modesto miglioramento
Domande frequenti
Quando si può reiscrivere un credito già discaricato?
Quando ricorrono i criteri eccezionali fissati dal decreto ministeriale: tipicamente sopravvenuta disponibilità del debitore, eredita, vincite, miglioramenti patrimoniali significativi.
Chi decide la reiscrizione?
L'ufficio recupero crediti, valutati i presupposti del decreto dirigenziale, dispone la reiscrizione e ne comunica l'esito al concessionario per la ripresa dell'azione esecutiva.
Il debitore può opporsi alla reiscrizione?
Sì, davanti al giudice competente, contestando la sussistenza dei criteri eccezionali o eccependo prescrizione e altri elementi estintivi del credito originario.
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