Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Art. 1237 c.c. – Restituzioni volontaria del titolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

    Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

  • Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Art. 1238 c.c. – Rinunzia alle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

  • Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Art. 1239 c.c. – Fideiussori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

    La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

  • Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Art. 1240 c.c. – Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

  • Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Art. 1241 c.c. – Estinzione per compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

  • Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Art. 1242 c.c. – Effetti della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

  • Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Art. 1230 c.c. – Novazione oggettiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

    La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

  • Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Art. 1231 c.c. – Modalità che non importano novazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

  • Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Art. 1232 c.c. – Privilegi, pegno e ipoteche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

  • Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida

    Art. 1233 c.c.: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solida

    Art. 1233 c.c. – Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

  • Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Art. 1234 c.c. – Inefficacia della novazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.

    Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

  • Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Art. 1235 c.c. – Novazione soggettiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.