Autore: Andrea Marton

  • Art. 165 D.Lgs. 209/2005 – Raccordo con le disposizioni del codice civile

    Art. 165 D.Lgs. 209/2005 – Raccordo con le disposizioni del codice civile

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile .

  • Art. 66 D.Lgs. 42/2004 – Uscita temporanea per manifestazioni

    Art. 66 D.Lgs. 42/2004 – Uscita temporanea per manifestazioni

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

    2. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 7 AGGIORNAMENTO (7) ————— Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis – Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.

  • Art. 54 D.Lgs. 42/2004 – Beni inalienabili

    Art. 54 D.Lgs. 42/2004 – Beni inalienabili

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi. d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

    2. 2. Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni … , fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ; c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 .

    3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

    4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

  • Art. 58 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione alla permuta

    Art. 58 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione alla permuta

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

  • Art. 142 Codice della Navigazione – Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

    Art. 142 Codice della Navigazione – Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento. Sezione II Dei requisiti di nazionalità

  • Art. 300 D.P.R. 115/2002

    Art. 300 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7 , l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma , l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".

    3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15 , la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ."

  • Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

    2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

    ))

  • Art. 168 D.Lgs. 209/2005 – Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

    Art. 168 D.Lgs. 209/2005 – Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall' IVASS .

    3. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell' IVASS , non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.

    4. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

  • Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

  • Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

    2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

    3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

    4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.

    5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

  • Art. 243 D.P.R. 115/2002

    Art. 243 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all' articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito . . . .

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

    3. Le somme sono ripartite ai sensi dell' articolo 138, commi 4 , 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .

  • Art. 144 D.Lgs. 209/2005 – Azione diretta del danneggiato

    Art. 144 D.Lgs. 209/2005 – Azione diretta del danneggiato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

    2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

    3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

    4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.