Autore: Andrea Marton

  • Art. 300 D.P.R. 115/2002

    Art. 300 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7 , l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma , l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".

    3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15 , la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ."

  • Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

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    1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

    2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

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  • Art. 168 D.Lgs. 209/2005 – Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

    Art. 168 D.Lgs. 209/2005 – Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall' IVASS .

    3. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell' IVASS , non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.

    4. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

  • Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

  • Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

    2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

    3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

    4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.

    5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

  • Art. 243 D.P.R. 115/2002

    Art. 243 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all' articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito . . . .

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

    3. Le somme sono ripartite ai sensi dell' articolo 138, commi 4 , 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .

  • Art. 144 D.Lgs. 209/2005 – Azione diretta del danneggiato

    Art. 144 D.Lgs. 209/2005 – Azione diretta del danneggiato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

    2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

    3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

    4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

  • Art. 272 D.P.R. 115/2002

    Art. 272 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell' articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e dell' articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

    2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

  • Art. 71 D.Lgs. 42/2004 – Attestato di circolazione temporanea

    Art. 71 D.Lgs. 42/2004 – Attestato di circolazione temporanea

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

    2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

    3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

    4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

    5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

    6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

    7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

    8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

  • Art. 209 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

    Art. 209 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

  • Art. 161 Codice della Navigazione – Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio

    Art. 161 Codice della Navigazione – Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

  • Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

    2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.

    3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

    4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

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