Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Art. 1221 c.c. Effetti della mora sul rischio

    In vigore

    Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

  • Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Art. 1211 c.c. – Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

  • Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Art. 1212 c.c. Requisiti del deposito

    In vigore

    Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

  • Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Art. 1213 c.c. Ritiro del deposito

    In vigore

    Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

  • Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Art. 1214 c.c. – Offerta secondo gli usi e deposito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

  • Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi

    Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi

    Art. 1216 c.c. – Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art.

    1209.

    Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

  • Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Art. 1217 c.c. – Obbligazioni di fare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

    L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso.

  • Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 c.c. – Condizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.

  • Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 c.c. Effetti

    In vigore

    Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

  • Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Art. 1208 c.c. Requisiti per la validità dell’offerta

    In vigore

    Affinché l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione; 6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

  • Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Art. 1209 c.c. – Offerta reale e offerta per intimazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.

    Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

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