Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Art. 1208 c.c. Requisiti per la validità dell’offerta

    In vigore

    Affinché l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione; 6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

  • Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Art. 1209 c.c. – Offerta reale e offerta per intimazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.

    Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

  • Art. 1210 c.c.: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Art. 1210 c.c.: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Art. 1210 c.c. – Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

    Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

  • Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Art. 1198 c.c. – Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

    È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’art. 1267.

  • Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza

    Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza

    Art. 1199 c.c. – Diritto del debitore alla quietanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

    Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

  • Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie

    Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie

    Art. 1200 c.c. – Liberazione dalle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

  • Articolo 1201 Codice Civile: Surrogazione per volontà del creditore

    Articolo 1201 Codice Civile: Surrogazione per volontà del creditore

    Art. 1201 c.c. – Surrogazione per volontà del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

  • Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitore

    Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitore

    Art. 1202 c.c. Surrogazione per volontà del debitore

    In vigore

    Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

  • Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale

    Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale

    Art. 1203 c.c. Surrogazione legale

    In vigore

    La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 1194 Codice Civile: Imputazione del pagamento agli interessi

    Articolo 1194 Codice Civile: Imputazione del pagamento agli interessi

    Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

    Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.

  • Articolo 1195 Codice Civile: Quietanza con imputazione

    Articolo 1195 Codice Civile: Quietanza con imputazione

    Art. 1195 c.c. – Quietanza con imputazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

  • Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento

    Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento

    Art. 1196 c.c. Spese del pagamento

    In vigore

    Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

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