Autore: Andrea Marton

  • Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.

    2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

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    3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

    4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

  • Art. 148 Codice della Navigazione

    Art. 148 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 298 D.P.R. 115/2002

    Art. 298 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276 , da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo ; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; – la legge 20 luglio 1922, n. 995 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18 , già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 ; – il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596 , già espressamente, dall' articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – l' articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , già espressamente, dall' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; – l' articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – la legge 1 dicembre 1956, n. 1426 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 , già espressamente, dall' art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – l' articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134 .

  • Art. 82 D.Lgs. 42/2004 – Azione di restituzione a favore dell’Italia

    Art. 82 D.Lgs. 42/2004 – Azione di restituzione a favore dell’Italia

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

    2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

  • Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 – (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)

    Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 – (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se: a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , in caso di polizza obbligatoria.

    2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 . 82

  • Art. 136 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti

    Art. 136 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

  • Art. 289 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 289 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

    2. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

    3. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

    4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

    5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

    5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

    6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

    7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .

  • Art. 244 D.P.R. 115/2002

    Art. 244 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

  • Art. 237 Codice Civile: Fatti costitutivi del possesso di stato

    Art. 237 Codice Civile: Fatti costitutivi del possesso di stato

    Art. 237 c.c. – Fatti costitutivi del possesso di stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

    In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

    che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.

    che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

    che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

  • CCNL Vigilanza: periodo di prova per livello

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede periodo di prova variabile: 1 mese per livelli base (GPG IV, SF D), 2-3 mesi per livelli intermedi, 6 mesi per posizioni di coordinamento. Per le GPG il completamento della formazione (200h) e l’ottenimento della licenza prefettizia sono condizioni essenziali oltre alla prova. Recesso libero durante la prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Vigilanza
    Categoria/Livello Durata prova
    GPG I (coordinatori) 6 mesi
    GPG II (specializzati) 4 mesi
    GPG III (operatori) 3 mesi
    GPG IV (entry) 2 mesi
    SF A (coordinatori) 6 mesi
    SF B (qualificati) 3 mesi
    SF C-D (base) 1-2 mesi

    Durata graduata per categoria e livello

    Le durate massime di prova:

    • GPG IV (entry): 2 mesi
    • GPG III: 3 mesi
    • GPG II: 4 mesi
    • GPG I (coordinatori): 6 mesi
    • SF D: 1 mese
    • SF C: 2 mesi
    • SF B: 3 mesi
    • SF A: 6 mesi

    Particolarità GPG: prova + licenza prefettizia

    Per le GPG, oltre al periodo di prova, è richiesto:

    • Licenza prefettizia: nominata dal Prefetto su richiesta dell’istituto di vigilanza
    • Porto d’arma: rilasciato dalla Questura
    • Formazione iniziale: 200 ore (teoria + pratica) presso enti accreditati
    • Idoneità psico-fisica: visita medica per attestare le condizioni

    Se la GPG non ottiene la licenza prefettizia (es. per precedenti penali emergenti) o non supera la formazione: il rapporto cessa anche se la prova è stata superata (impossibilità sopravvenuta).

    Recesso libero durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso non può essere discriminatorio.

    Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota 13ª (e 14ª per GPG), ferie maturate non godute.

    Sospensione della prova

    Il periodo si sospende per:

    • Malattia o infortunio
    • Ferie programmate
    • Permessi retribuiti
    • Maternità
    • Sospensione attesa licenza prefettizia (per GPG)

    I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova.

    Casi pratici

    Tizio – GPG IV in prova 2 mesi
    Tizio è assunto come GPG IV, prova 2 mesi. Completa formazione 200h durante la prova. Ottiene licenza prefettizia + porto d’arma. Al termine: conferma definitiva.
    Caia – SF C in prova 2 mesi
    Caia è SF C in residence, prova di 2 mesi. Dopo 5 settimane il datore comunica recesso per «mancato superamento». Recesso libero senza preavviso. Caia riceve giorni lavorati + ferie/13ª maturate.
    Sempronio – GPG senza licenza prefettizia
    Sempronio è in prova come GPG III. Dopo 1 mese la Prefettura nega la licenza per precedente penale non dichiarato. Cessazione automatica del rapporto (impossibilità sopravvenuta). Riceve giorni lavorati.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per una GPG?
    2 mesi per GPG IV (entry), 3 mesi per GPG III, 4 mesi per GPG II, 6 mesi per GPG I (coordinatori). Per Servizi Fiduciari: 1-6 mesi a seconda del livello.
    Posso essere assunta come GPG senza licenza?
    No, la licenza prefettizia è essenziale. L’istituto di vigilanza la richiede al Prefetto. Senza licenza, anche se la prova è superata, il rapporto non può proseguire (impossibilità sopravvenuta).
    La formazione GPG è retribuita?
    Sì, le 200h di formazione iniziale sono retribuite come ore di lavoro effettivo (anche se fatte durante il periodo di prova). I corsi sono finanziati dall’azienda.
    Posso essere licenziata durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai la retribuzione per i giorni di lavoro, quota 13ª/14ª, ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro.
    Cosa succede se non ottengo il porto d'arma?
    Se non hai i requisiti per il porto d’arma (es. precedenti penali, problemi sanitari), il rapporto come GPG non può iniziare/proseguire. Possibilità: passaggio a Servizi Fiduciari (non armati) con livello diverso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.