Autore: Andrea Marton

  • Art. 33 D.Lgs. 42/2004 – Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

    Art. 33 D.Lgs. 42/2004 – Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

    2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

    3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

    4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana , che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

    5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

    6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

  • Lavoro sportivo: la riforma D.Lgs. 36/2021 in vigore dal 2023

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito il lavoro sportivo: atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi possono essere lavoratori subordinati, co.co.co. o autonomi. I compensi fino a una soglia annua rientrano in una franchigia contributiva. Il dilettantismo puro è limitato all’attività volontaristica senza compenso.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 36/2021 (riforma sport); circolari INPS 2023

    Tabella riepilogativa

    Forme di lavoro sportivo dopo la riforma 2023
    Qualifica Tipologia contrattuale possibile Note principali
    Atleta professionista Lavoro subordinato sportivo CCNL federale; tutele full Labour
    Atleta dilettante retribuito Co.co.co. / autonomo Franchigia contributiva fino alla soglia di legge
    Allenatore / istruttore Subordinato, co.co.co. o autonomo Iscrizione al registro CONI/FSN richiesta
    Direttore tecnico / sportivo Subordinato o co.co.co. Come sopra
    Volontario sportivo Non è un rapporto di lavoro Solo rimborso spese documentate

    Chi è «lavoratore sportivo» dopo la riforma

    Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in modo continuativo, nell’ambito delle organizzazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Chi svolge attività sportiva senza corrispettivo (o solo con rimborso spese documentato nei limiti di legge) rimane volontario sportivo e non instaura un rapporto di lavoro.

    Inquadramento contrattuale e franchigia contributiva

    Il lavoro sportivo può essere svolto come lavoro subordinato (con le tutele piene del diritto del lavoro), come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoro autonomo. Per i lavoratori sportivi con co.co.co. nelle ASD e SSD è prevista una franchigia contributiva: i compensi entro la soglia annuale stabilita dalla legge non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Al superamento della soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla parte eccedente.

    Obblighi di registrazione e adempimenti

    Le società e associazioni sportive devono registrare i contratti di lavoro sportivo sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive (CONI/Sport e Salute). I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti all’INPS con la specifica gestione; i co.co.co. con compensi sopra franchigia devono anch’essi essere comunicati all’INPS. L’INAIL copre gli infortuni sportivi.

    Casi pratici

    Tizio – istruttore di nuoto in ASD con co.co.co.

    Tizio insegna nuoto in una ASD per 15 ore settimanali e riceve un compenso mensile. Dopo la riforma è qualificato lavoratore sportivo: il contratto è co.co.co., registrato sul portale sportivo. Se il compenso annuo non supera la franchigia non sono dovuti contributi; oltre soglia si versa contribuzione sulla parte eccedente.

    Caia – calciatrice professionista

    Caia è calciatrice in una società di Serie A femminile: ha un contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dal CCNL della FIGC. Ha diritto a TFR, ferie, malattia e maternità come qualsiasi lavoratrice dipendente, oltre alle tutele specifiche del settore.

    Sempronio – volontario sportivo che riceve un compenso fisso

    Sempronio aiuta l’associazione come «volontario» ma riceve 800 € al mese fissi. Dopo la riforma, questa situazione configura un rapporto di lavoro sportivo (co.co.co.) che deve essere registrato e regolarizzato, pena le sanzioni previste per lavoro irregolare nello sport.

    Domande frequenti

    Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?

    Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.

    Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?

    Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.

    Come funziona la franchigia contributiva?

    I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.

    L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?

    Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.

    Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?

    Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all’obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 227 c.c. [Divisione dei beni della comunione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    2. 2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

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  • Art. 167 D.Lgs. 209/2005 – Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

    Art. 167 D.Lgs. 209/2005 – Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

    2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

  • Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

    2. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all' articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all' articolo 91, comma 2, del codice della strada ; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

  • Art. 116 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi portuali

    Art. 116 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". Codice della navigazione-art. 116 bis NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

  • Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

    2. 2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

    3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

    4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

    ))

  • Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione . Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

    a) medico di bordo;

    b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Art. 108 Codice della Navigazione

    Art. 108 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 286 D.P.R. 115/2002

    Art. 286 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

  • Art. 206 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 206 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato