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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce la nave come qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche per rimorchio, pesca, diporto o altro scopo.
  • Distingue le navi in maggiori (alturiere) e minori (costiere, dei servizi portuali e della navigazione interna).
  • È la norma-cardine: dalla qualificazione di un mezzo come "nave" discende l'applicazione dell'intero regime del codice (registri, nazionalità, privilegi, ipoteca, responsabilità).
  • La nozione è funzionale: rileva la destinazione al trasporto per acqua, non la dimensione o il sistema di propulsione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 Codice della Navigazione — Navi e galleggianti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Commento

La ratio della norma

L'art. 136 apre il Libro dedicato alla nave e ne fissa la nozione giuridica. Si tratta di una disposizione fondamentale, perché stabilisce il presupposto di applicazione di gran parte del codice: solo ciò che è qualificabile come "nave" è soggetto alla disciplina su nazionalità, iscrizione nei registri, armamento, privilegi e ipoteca navale, contratti di utilizzazione e responsabilità.

Una nozione funzionale

Il legislatore adotta una definizione ampia e funzionale: è nave "qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua". Rileva quindi la destinazione del mezzo, non le sue dimensioni né il sistema di propulsione. La norma chiarisce che è indifferente lo scopo concreto: il trasporto di persone o cose, ma anche il rimorchio, la pesca, il diporto o "altro scopo". Ne deriva che rientrano nella nozione tanto le grandi navi mercantili quanto le imbarcazioni da diporto, i pescherecci e i rimorchiatori.

La distinzione tra navi maggiori e minori

Il secondo profilo regolato è la classificazione. Le navi si distinguono in maggiori e minori: sono maggiori le navi alturiere, destinate alla navigazione d'altura; sono minori le navi costiere, quelle adibite al servizio marittimo dei porti e le navi della navigazione interna. La distinzione non è meramente descrittiva: incide sul regime amministrativo, sui requisiti di abilitazione del comando, sulle formalità di iscrizione e su numerosi adempimenti tecnici.

Navi e galleggianti

La rubrica accosta alle navi i galleggianti. Le disposizioni dettate per le navi si applicano, in quanto compatibili, anche alle costruzioni galleggianti destinate a un servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne (pontoni, draghe, bacini galleggianti). L'estensione evita vuoti di disciplina per mezzi che, pur non "navigando" in senso proprio, partecipano dell'attività portuale e nautica.

Perché la qualificazione è decisiva

Stabilire se un mezzo è "nave" non è un esercizio teorico. Dalla qualificazione dipende l'assoggettamento al sistema dei privilegi e dell'ipoteca navale (artt. 552 e 565), l'obbligo di iscrizione e di possesso dei documenti di bordo, l'individuazione del regime di responsabilità dell'armatore (art. 274) e l'applicabilità delle norme sui contratti di utilizzazione (locazione, noleggio, trasporto).

Casi pratici

Caso 1: Imbarcazione da diporto e regime della nave

Tizio acquista un'imbarcazione a vela che utilizza esclusivamente per il diporto. Pur non essendo destinata ad attività commerciale, l'imbarcazione resta una "nave" ai sensi dell'art. 136, perché è una costruzione destinata al trasporto per acqua. Ne consegue che, per gli aspetti compatibili, si applicano le regole su iscrizione, documenti di bordo e responsabilità, integrate dalla disciplina speciale del Codice della nautica da diporto.

Caso 2: Rimorchiatore e nozione funzionale

La società di Caio impiega un rimorchiatore per assistere le manovre in porto. Sebbene il mezzo non trasporti merci proprie, l'art. 136 lo qualifica espressamente come nave, includendo le costruzioni destinate "anche a scopo di rimorchio". Il rimorchiatore è quindi soggetto al regime delle navi minori adibite al servizio marittimo dei porti.

Caso 3: Pontone galleggiante e applicazione analogica

Sempronio gestisce un pontone-gru ancorato in banchina per operazioni di carico. Il pontone non è una nave in senso stretto, ma è un galleggiante destinato a un servizio attinente al traffico portuale: le disposizioni sulle navi gli si applicano in quanto compatibili, con riguardo ad esempio agli adempimenti di sicurezza e all'individuazione del soggetto responsabile dell'esercizio.

Domande frequenti

Che cosa si intende per nave secondo il Codice della navigazione?

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro scopo. La nozione è funzionale: rileva la destinazione al trasporto per acqua, non la dimensione o il tipo di propulsione.

Qual è la differenza tra navi maggiori e navi minori?

Sono maggiori le navi alturiere, destinate alla navigazione d'altura; sono minori le navi costiere, quelle adibite al servizio marittimo dei porti e le navi della navigazione interna. La distinzione incide sul regime amministrativo e sui requisiti di abilitazione.

Un'imbarcazione da diporto è una nave?

Sì. L'art. 136 include espressamente le costruzioni destinate al diporto. L'imbarcazione resta una nave, sia pure assoggettata anche alla disciplina speciale del Codice della nautica da diporto.

Le regole sulle navi valgono anche per i galleggianti?

Le disposizioni dettate per le navi si applicano, in quanto compatibili, anche ai galleggianti destinati a un servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, come pontoni e bacini galleggianti.

Perché è importante qualificare un mezzo come nave?

Perché dalla qualificazione discende l'applicazione dell'intero regime del codice: iscrizione nei registri, nazionalità, privilegi e ipoteca navale, responsabilità dell'armatore e disciplina dei contratti di utilizzazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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