- L'intermediario informa il consumatore sui premi offerti da tutte le imprese mandanti per il contratto base.
- Le informazioni sono fornite tramite collegamento al preventivatore IVASS/MIMIT.
- L'IVASS detta regole attuative per garantire accesso telematico e completezza.
- L'obbligo riguarda autovetture e motoveicoli per il contratto base ex DL 179/2012.
- La trasparenza serve a contrastare gli abusi di mandato esclusivo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 — Obblighi informativi degli intermediari
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
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3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.
Commento
Trasparenza precontrattuale rafforzata per gli intermediari
L'art. 132-bis impone all'intermediario - prima della sottoscrizione di una RCA - di mostrare al consumatore i premi offerti da tutte le imprese di cui e' mandatario, relativamente al contratto base ex art. 22 DL 179/2012. La norma colpisce uno dei principali fattori di opacita' nel mercato RCA: l'intermediario plurimandatario tende a proporre il prodotto più conveniente per se' (provvigione alta), non per il consumatore (premio basso).
Contratto base come benchmark
Il contratto base e' uno standard normativo definito dall'art. 22 DL 179/2012: garanzie minime, condizioni standard, parametri comparabili. La sua esistenza consente la comparazione orizzontale dei premi tra imprese diverse, indipendentemente da clausole specifiche. Il consumatore può confrontare "frutta con frutta", non polizze con composizioni eterogenee.
Preventivatore IVASS e MIMIT
Il comma 2 prevede che le informazioni siano fornite tramite collegamento al preventivatore consultabile su siti IVASS e MIMIT. Il preventivatore (preventivass.it, dal 2022) calcola in tempo reale i premi delle principali imprese sulla base dei dati del consumatore. L'intermediario stampa o invia il prospetto del preventivatore, dispensando dal supporto cartaceo proprio.
Ambito applicativo: autovetture e motoveicoli
Il comma 3 limita l'obbligo ad autovetture e motoveicoli per il contratto base. La scelta del legislatore tiene conto della comparabilita': natanti, autocarri, mezzi speciali hanno profili tariffari talmente eterogenei da rendere difficile la standardizzazione del contratto base. L'estensione a future categorie e' rimessa a regolamento IVASS.
Profilo della responsabilita' professionale
L'inadempimento dell'obbligo informativo può integrare: violazione amministrativa sanzionata IVASS; responsabilita' civile per inadempimento contrattuale verso il cliente; in casi gravi, responsabilita' disciplinare con sospensione dall'attività di intermediazione. La giurisprudenza di merito riconosce risarcimento equivalente alla differenza tra premio pagato e premio più basso disponibile, se l'intermediario aveva il mandato.
Interazione con la consulenza imparziale
L'obbligo del 132-bis non equivale a consulenza imparziale (art. 119-ter). L'intermediario plurimandatario rimane non indipendente. Tuttavia, mostrare tutti i premi delle sue mandanti riduce drasticamente l'asimmetria informativa, lasciando al consumatore la scelta finale informata.
Documentazione e prova dell'adempimento
L'intermediario deve documentare l'adempimento dell'obbligo: stampa del prospetto del preventivatore, ricevuta firmata dal cliente, registrazione nel proprio fascicolo del consumatore. La prova documentale tutela l'intermediario in caso di reclamo o contenzioso e dimostra la diligenza professionale. La conservazione minima e' decennale per le polizze assicurative, in coerenza con la disciplina civilistica della prescrizione (art. 2952 c.c. per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione).
Effetti sulla dinamica concorrenziale
L'obbligo di comparazione ha effetti misurabili sul mercato: ha favorito una progressiva uniformazione tariffaria al ribasso per profili comparabili, accentuata dall'ingresso di operatori digitali (compagnie online, comparatori). Le imprese tradizionali hanno dovuto rivedere strategie di pricing, in particolare per i segmenti retail standard. Restano differenziati i segmenti specializzati (flotte aziendali, veicoli storici, motoveicoli ad alta cilindrata) dove la comparazione e' tecnicamente meno praticabile.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — agente plurimandatario non comparativo
Caso 2: Caso Caia — uso del preventivatore IVASS
Domande frequenti
L'intermediario mi puo' nascondere le offerte delle altre sue mandanti?
No. Il 132-bis impone di mostrare i premi di tutte le imprese mandanti per il contratto base. L'omissione e' violazione amministrativa e responsabilita' civile.
Il preventivatore IVASS e' affidabile?
E' lo strumento ufficiale, calcola i premi su dati standard. Per profili particolari (auto storiche, conducenti professionali) il preventivatore puo' avere limiti, ma per la maggior parte dei consumatori e' un benchmark valido.
Se il broker e' di una sola compagnia (mandato esclusivo) deve mostrare gli altri premi?
No, l'obbligo riguarda i premi delle imprese di cui e' mandatario. Se ha mandato unico mostra solo quella. Deve pero' dichiarare al cliente la natura monomandataria del rapporto.
Vedi anche