Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 244 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

In sintesi

  • Disciplina il pagamento ai titolari dei crediti prenotati a debito riscossi dal concessionario.
  • Il versamento avviene entro un mese dalla riscossione effettiva.
  • Operate previamente le ritenute fiscali e contributive di legge.
  • Riguarda professionisti, consulenti, ausiliari del giudice e altri creditori dell'erario.
  • Garantisce certezza dei tempi di pagamento ai professionisti coinvolti.
Indice dei contenuti

L'articolo 244 fissa una regola di trasparenza e tempestività nella restituzione delle somme che lo Stato ha anticipato a favore di terzi nelle ipotesi di prenotazione a debito. Quando il concessionario recupera quelle somme dal debitore, deve trasferirle entro un mese ai legittimi titolari, previa applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.

Cosa sono i crediti prenotati a debito

La prenotazione a debito è la registrazione di una spesa che lo Stato anticipa per conto di un altro soggetto: tipicamente in favore di parti ammesse al gratuito patrocinio (art. 131 DPR 115/2002) o di parti che agiscono per crediti di lavoro. Il credito sorge a favore dell'ausiliario del giudice (CTU, perito, traduttore), del difensore o di altri soggetti che hanno prestato attività professionale.

Il termine del mese

Il termine di un mese decorre dalla riscossione effettiva della somma dal debitore. Non è un termine ordinatorio generico: il rispetto è essenziale per il funzionamento del sistema, perché professionisti e ausiliari devono poter contare su tempi certi. Il ritardo può comportare interessi moratori e segnalazioni alla Ragioneria.

Le ritenute di legge

Sulle somme versate ai titolari il concessionario opera le ritenute fiscali (IRPEF a titolo d'acconto 20% sulle prestazioni professionali ex art. 25 DPR 600/1973) e contributive eventualmente dovute. Il sistema è coerente con il regime fiscale ordinario dei compensi professionali: il sostituto d'imposta è chi paga, in questo caso lo Stato tramite il concessionario.

Coordinate operative

La norma va letta in sistema con gli artt. 131-133 DPR 115/2002 (anticipazione e prenotazione a debito nel gratuito patrocinio), gli artt. 168-170 DPR 115/2002 (compensi degli ausiliari), l'art. 25 DPR 600/1973 (ritenuta sui compensi professionali) e le delibere dei consigli dell'ordine sui parametri tariffari forensi (DM 55/2014).

Rilievo operativo

Per il professionista incaricato (CTU, perito, traduttore, difensore d'ufficio o di gratuito patrocinio) l'art. 244 è la garanzia di tempi certi per il pagamento. Una volta che il concessionario ha effettivamente riscosso, il professionista deve ricevere il pagamento entro un mese, al netto delle ritenute. È buona prassi monitorare il fascicolo presso la cancelleria per conoscere lo stato della riscossione; in caso di ritardi può essere sollecitato l'ufficio recupero crediti. La ritenuta IRPEF del 20% deve essere indicata nel modello CU (Certificazione Unica) che il professionista riceverà a fine anno per gli adempimenti dichiarativi.

La gestione organizzativa dell'art. 244 richiede coordinamento stretto tra concessionario, ufficio recupero crediti e cancelleria: i sistemi informatici devono garantire la tracciabilità delle riscossioni e la generazione automatica dei mandati di pagamento entro il termine mensile, evitando manualità che genererebbero ritardi.

In sintesi: il legislatore vuole garantire che il sistema giustizia non gravi finanziariamente su chi presta attività professionale qualificata anticipata dall'erario, assicurando rapidità di pagamento ai professionisti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio CTU e il pagamento del compenso

Caso 2: Caio difensore d'ufficio

Domande frequenti

Entro quanto tempo il concessionario deve versare le somme ai titolari?

Entro un mese dalla riscossione effettiva del credito dal debitore.

Chi sono i 'titolari' a cui vanno versate le somme?

I soggetti che hanno prestato attività professionale o di ausilio al processo: CTU, periti, traduttori, difensori d'ufficio o gratuito patrocinio, altri creditori dell'erario.

Quali ritenute applica il concessionario?

Le ritenute fiscali (IRPEF 20% sulle prestazioni professionali ex art. 25 DPR 600/1973) e quelle contributive eventualmente dovute per legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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