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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la percentuale riservata agli ufficiali giudiziari su crediti recuperati per spese processuali e pene pecuniarie.
  • Il calcolo è al netto delle somme riversate a terzi.
  • Include i ricavi della vendita di beni confiscati nel processo penale.
  • La liquidazione è bimestrale, dai concessionari verso l'UNEP.
  • Le modalità telematiche sono fissate da decreto del Ministero della giustizia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 246 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

Commento

L'articolo 246 disciplina un meccanismo di incentivazione: una percentuale dei crediti effettivamente recuperati spetta agli ufficiali giudiziari che hanno contribuito all'esecuzione delle procedure. La norma riconosce il valore dell'attività esecutiva svolta dagli UNEP e ne lega la remunerazione al risultato concreto, in coerenza con la natura di organi tecnico-operativi della giustizia.

L'oggetto del calcolo

La percentuale si calcola sui crediti recuperati relativi alle spese processuali (civili, amministrative e contabili), alle pene pecuniarie e sui ricavi della vendita dei beni oggetto di confisca penale. Si tratta di tre voci che rappresentano i principali canali di recupero erariale collegati all'attività giudiziaria. Il riferimento al netto delle somme riversate a terzi evita doppi conteggi.

La cadenza bimestrale

La liquidazione avviene ogni due mesi: una scelta di equilibrio tra puntualità dei pagamenti e snellezza amministrativa. Versamenti più frequenti avrebbero appesantito le procedure contabili; più radi avrebbero penalizzato gli ufficiali giudiziari. Il bimestre è il compromesso storicamente sedimentato.

I soggetti coinvolti

I concessionari della riscossione liquidano le percentuali agli UNEP, che a loro volta ripartiscono internamente tra ufficiali giudiziari, aiutanti e fondo di gestione secondo le regole del DPR 1229/1959. Il sistema mantiene la struttura piramidale dell'ordinamento UNEP, in cui ogni ufficio è organizzato come unità funzionale con regole interne di ripartizione.

Le modalità telematiche

Il comma 2 demanda a decreto dirigenziale del Ministero della giustizia la fissazione delle modalità di versamento, anche con riferimento al DPR 123/2001 sul processo civile telematico. I flussi finanziari oggi viaggiano su canali F23 telematici e portali SIAMM, con riconciliazione automatica delle posizioni.

Coordinamento sistematico

La norma si lega agli artt. 138, 142, 154 DPR 1229/1959 (ordinamento UNEP), all'art. 243 stesso testo unico (versamento mensile somme prenotate a debito), agli artt. 122 ss. c.p. (confisca penale) e al D.Lgs. 82/2005 (CAD).

Rilievo operativo

Per gli UNEP la norma è una fonte di entrata importante e variabile: dipende dalla performance recuperatoria del territorio e dall'efficienza delle procedure esecutive avviate. Per i singoli ufficiali giudiziari la quota percentuale rappresenta un incentivo concreto a coltivare le procedure in modo accurato (notifiche corrette, esecuzioni ben istruite). I sistemi informatici della giustizia (SIAMM, portale UNEP) consentono di tracciare in tempo reale i recuperi attribuibili a ciascuna procedura, semplificando la liquidazione bimestrale e riducendo i tempi di contestazione.

Sul piano organizzativo la regolarità della liquidazione bimestrale richiede coordinamento tra concessionari, UNEP e Ministero della giustizia, supportato dai sistemi informatici dedicati. Un'esecuzione efficiente di queste procedure incentiva la produttività degli ufficiali giudiziari e migliora i tassi di recupero erariale complessivo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio capo UNEP e la liquidazione bimestrale

Caso 2: Caso 2 — Caio ufficiale giudiziario e la confisca penale

Domande frequenti

Su quali crediti si calcola la percentuale dell'art. 246?

Sulle spese processuali civili, amministrative e contabili, sulle pene pecuniarie e sui ricavi della vendita dei beni oggetto di confisca penale, al netto delle somme riversate a terzi.

Con quale frequenza viene liquidata la percentuale agli UNEP?

Ogni due mesi, secondo cadenza bimestrale fissata dal comma 1 dell'art. 246.

Chi materialmente paga e chi riceve?

I concessionari della riscossione pagano agli UNEP, che a loro volta ripartiscono internamente tra ufficiali giudiziari, aiutanti e fondo di gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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