Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento

    Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento

    Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento

    In vigore

    Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

  • Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento

    Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento

    Art. 1183 c.c. Tempo dell’adempimento

    In vigore

    Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

    Spiegazione

    Se non è determinato il tempo dell’adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Quando però, per gli usi o per la natura della prestazione o per il modo o luogo di esecuzione, è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo, è stabilito dal giudice.

    Come funziona e quando si applica

    Regola la scadenza dell’obbligazione quando le parti non l’hanno fissata. La regola generale è l’esigibilità immediata; il termine giudiziale è eccezione per i casi in cui la prestazione richiede tempo. Si collega al termine a favore del debitore (art. 1184).

    Esempio pratico

    Se un prestito non indica una data di restituzione, il creditore può chiederla subito; se invece l’opera richiede tempo per essere eseguita, il giudice può fissare un termine congruo.

    Domande frequenti

    Quando va adempiuta un’obbligazione senza termine?

    Subito, perché il creditore può esigerla immediatamente; il giudice fissa un termine solo se la prestazione lo richiede per sua natura o per gli usi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 c.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

  • Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Art. 1185 c.c. Pendenza del termine

    In vigore

    Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

  • Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione

    Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione

    Art. 1174 c.c. – Carattere patrimoniale della prestazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

  • Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza

    Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza

    Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, …

    .

    Spiegazione

    Nell’obbligazione, sia il debitore sia il creditore devono comportarsi secondo correttezza (buona fede oggettiva). È una clausola generale che impone lealtà e reciproca salvaguardia degli interessi, oltre il contenuto letterale del rapporto.

    Come funziona e quando si applica

    Insieme agli artt. 1337 (trattative), 1366 (interpretazione) e 1375 (esecuzione di buona fede), l’art. 1175 esprime il principio di buona fede che pervade l’intero rapporto obbligatorio ed è fonte di obblighi accessori (informazione, protezione, cooperazione).

    Esempio pratico

    Il creditore deve evitare comportamenti che aggravino inutilmente la posizione del debitore; il debitore, a sua volta, deve adempiere in modo da non danneggiare il creditore.

    Domande frequenti

    Cosa significa «correttezza» nell’art. 1175?

    Un dovere reciproco di lealtà e salvaguardia tra debitore e creditore, che integra il rapporto con obblighi di buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento

    Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento

    Art. 1176 c.c. – Diligenza nell’adempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

    Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

  • Articolo 1177 Codice Civile: Obbligazione di custodire

    Articolo 1177 Codice Civile: Obbligazione di custodire

    Art. 1177 c.c. – Obbligazione di custodire

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

  • Articolo 1178 Codice Civile: Obbligazione generica

    Articolo 1178 Codice Civile: Obbligazione generica

    Art. 1178 c.c. – Obbligazione generica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

  • Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Art. 1168 c.c. Azione di reintegrazione

    In vigore

    Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

  • Art. 1169 c.c.: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Art. 1169 c.c.: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Art. 1169 c.c. – Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

  • Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Art. 1170 c.c. – Azione di manutenzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

    L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

    Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.