Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento
In vigore
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Spiegazione
Se non è determinato il tempo dell’adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Quando però, per gli usi o per la natura della prestazione o per il modo o luogo di esecuzione, è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo, è stabilito dal giudice.
Come funziona e quando si applica
Regola la scadenza dell’obbligazione quando le parti non l’hanno fissata. La regola generale è l’esigibilità immediata; il termine giudiziale è eccezione per i casi in cui la prestazione richiede tempo. Si collega al termine a favore del debitore (art. 1184).
Esempio pratico
Se un prestito non indica una data di restituzione, il creditore può chiederla subito; se invece l’opera richiede tempo per essere eseguita, il giudice può fissare un termine congruo.
Domande frequenti
Quando va adempiuta un’obbligazione senza termine?
Subito, perché il creditore può esigerla immediatamente; il giudice fissa un termine solo se la prestazione lo richiede per sua natura o per gli usi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.