Autore: Andrea Marton

  • Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

    2. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all' articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all' articolo 91, comma 2, del codice della strada ; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

  • Art. 116 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi portuali

    Art. 116 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". Codice della navigazione-art. 116 bis NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

  • Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

    2. 2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

    3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

    4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

    ))

  • Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    Art. 123 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione . Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

    a) medico di bordo;

    b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Art. 108 Codice della Navigazione

    Art. 108 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 286 D.P.R. 115/2002

    Art. 286 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

  • Art. 206 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 206 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 109 Codice della Navigazione

    Art. 109 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 81 D.Lgs. 42/2004 – Oneri per l’assistenza e la collaborazione

    Art. 81 D.Lgs. 42/2004 – Oneri per l’assistenza e la collaborazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

  • Art. 181 Codice della Navigazione – Rilascio delle spedizioni

    Art. 181 Codice della Navigazione – Rilascio delle spedizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell'ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali … , al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

  • Art. 93 Codice della Navigazione – Responsabilità del pilota

    Art. 93 Codice della Navigazione – Responsabilità del pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave .

  • Art. 291 D.P.R. 115/2002

    Art. 291 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.

    2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all' articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; all' articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511 ; all' articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168 ; all' articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ; all' articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; all' articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ; all' articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ; all' articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ; all' articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; all' articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; all' articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .