Autore: Andrea Marton

  • Art. 292 D.P.R. 115/2002 – (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

    Art. 292 D.P.R. 115/2002 – (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

  • Art. 121-ter D.Lgs. 42/2004 – (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale)

    Art. 121-ter D.Lgs. 42/2004 – (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

    2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

    3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

    4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento .

  • Art. 240 D.P.R. 115/2002

    Art. 240 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

  • Art. 140 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale

    Art. 140 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

    2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

    3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

    4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

  • Art. 247 D.P.R. 115/2002

    Art. 247 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

  • Art. 95 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione di beni culturali

    Art. 95 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

    2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

    3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

  • Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati. 45

  • Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

    2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

    3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

    3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni … archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro … .

    4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

    5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

    6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

  • Art. 93 D.Lgs. 42/2004 – Determinazione del premio

    Art. 93 D.Lgs. 42/2004 – Determinazione del premio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

    2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

    3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

    4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

  • Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69

  • Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 – (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)

    Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 – (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

    2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

    ))

  • Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

    3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).