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Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I titoli professionali marittimi per la gente di mare sono stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, che ne disciplina requisiti, limiti e certificazione.
  • Per gli altri servizi di bordo, l'art. 123 identifica espressamente il medico di bordo e il marconista come titoli professionali specifici.
  • I requisiti per i titoli del primo e del secondo comma sono fissati dal regolamento; quelli del terzo comma (medico e marconista) sono disciplinati da leggi e regolamenti speciali.
  • Il regolamento stabilisce anche le qualifiche per l'esercizio della professione marittima e i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nella pesca.
  • Con il D.L. 535/1996, convertito in L. 647/1996, è stato istituito il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, sia in mare che nelle acque interne.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 123 Codice della Navigazione — Titoli professionali del personale marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione . Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di bordo;

b) marconista. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento. ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

In sintesi

  • I titoli professionali marittimi per la gente di mare sono stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, che ne disciplina requisiti, limiti e certificazione.
  • Per gli altri servizi di bordo, l'art. 123 identifica espressamente il medico di bordo e il marconista come titoli professionali specifici.
  • I requisiti per i titoli del primo e del secondo comma sono fissati dal regolamento; quelli del terzo comma (medico e marconista) sono disciplinati da leggi e regolamenti speciali.
  • Il regolamento stabilisce anche le qualifiche per l'esercizio della professione marittima e i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nella pesca.
  • Con il D.L. 535/1996, convertito in L. 647/1996, è stato istituito il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, sia in mare che nelle acque interne.
Indice dei contenuti

Ratio della norma e sistema delle abilitazioni marittime

L'articolo 123 del Codice della navigazione è la norma fondamentale del sistema dei titoli professionali marittimi. Esso istituisce un doppio regime: da un lato, i titoli propri della gente di mare (coperta, macchina, e altri servizi di navigazione), la cui disciplina di dettaglio è demandata al decreto ministeriale e al regolamento; dall'altro, i titoli per servizi speciali a bordo (medico e marconista), regolati da norme speciali di settore. Il sistema si inserisce in un quadro internazionale definito dalla Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) del 1978, aggiornata con gli emendamenti di Manila del 2010, che ha armonizzato a livello mondiale i requisiti minimi per la formazione e la certificazione del personale marittimo.

I titoli professionali della gente di mare: il decreto ministeriale

Il primo comma demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione — oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — la competenza esclusiva per la determinazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni della gente di mare, nonché per la disciplina dell'attività di certificazione. Questa scelta attribuisce al potere esecutivo una notevole flessibilità: i requisiti possono essere aggiornati con atto ministeriale, senza necessità di modificare la fonte primaria, per adeguarsi agli sviluppi tecnologici, alle convenzioni internazionali o alle nuove esigenze del settore marittimo. I titoli della gente di mare comprendono le abilitazioni di coperta (dalla patente nautica di base fino al brevetto di capitano di lungo corso), le abilitazioni di macchina (da motorista a direttore di macchina), e le abilitazioni per gli altri dipartimenti di bordo (commissario di bordo, cuoco di bordo, ecc.). Ciascun titolo abilita a funzioni specifiche entro determinati limiti (tipicamente di stazza della nave, di distanza dalla costa, di potenza dei motori).

Il medico di bordo e il marconista

Il terzo comma dell'art. 123 identifica due categorie speciali di titoli professionali: il medico di bordo e il marconista. Il medico di bordo è una figura obbligatoria solo su alcune categorie di navi in base alla stazza e al numero di persone imbarcate; la disciplina del titolo è rimessa alle norme speciali del settore sanitario, integrate con quelle marittime. Il marconista è il tecnico specializzato nelle comunicazioni radio: la sua figura ha assunto rilievo crescente con lo sviluppo delle comunicazioni marittime e con l'adozione del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza in Mare (GMDSS — Global Maritime Distress and Safety System), introdotto a livello internazionale dalla Convenzione SOLAS e dai relativi emendamenti. La disciplina del titolo di marconista rimanda alle leggi speciali in materia di telecomunicazioni e di sicurezza della navigazione. Entrambi i titoli sono soggetti a requisiti molto più specifici rispetto ai generali titoli marittimi, in ragione della specializzazione tecnica richiesta.

Le specializzazioni di coperta per la pesca

Una previsione di particolare rilievo pratico è quella relativa alla specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca. Il regolamento determina i requisiti per questa specializzazione, che si sovrappone ai titoli generali di coperta. La pesca marittima, in particolare la pesca d'altura e la pesca al largo, presenta caratteristiche operative molto specifiche che richiedono competenze tecniche aggiuntive: conoscenza degli attrezzi da pesca, delle tecniche di conservazione del pescato, della navigazione nelle zone di pesca, delle normative nazionali e internazionali sulla pesca. I titoli di coperta specializzati per la pesca sono pertanto distinti dai corrispondenti titoli per la navigazione commerciale.

L'aggiornamento del 1996: il conduttore per imbarcazioni da noleggio

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha integrato il sistema dei titoli professionali dell'art. 123 istituendo il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il corrispondente titolo per le acque interne. Si tratta di un'innovazione significativa nel settore del turismo nautico: le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio costituiscono una categoria intermedia tra la nautica da diporto privata (soggetta a patente nautica) e la navigazione commerciale vera e propria. Il titolo di conduttore per il noleggio richiede requisiti specifici aggiuntivi rispetto alla semplice patente nautica, in quanto chi conduce un'imbarcazione a nolo risponde nei confronti dei passeggeri e deve avere competenze adeguate sia nautiche sia di gestione dell'emergenza.

Coordinamento con la Convenzione STCW

Il sistema dei titoli professionali dell'art. 123 si coordina strettamente con la Convenzione STCW del 1978 e con i suoi emendamenti successivi (in particolare Manila 2010), recepiti nell'ordinamento italiano con decreto legislativo. La Convenzione STCW fissa i requisiti minimi internazionali di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi: ciascun titolo professionale italiano deve essere equivalente o superiore ai requisiti STCW per essere riconosciuto a bordo di navi internazionali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio della delega ex art. 123, deve pertanto allineare costantemente il sistema italiano dei titoli ai requisiti STCW aggiornati.

Casi pratici

Caso 1: L'ufficiale di coperta che vuole cambiare categoria di abilitazione

Tizio è abilitato come ufficiale di coperta su navi fino a 3.000 GT e intende ottenere l'abilitazione per navi di stazza superiore. Ai sensi dell'art. 123, i requisiti per l'ampliamento dell'abilitazione — in termini di ore di navigazione, esami teorici e pratici, certificati STCW — sono fissati dal decreto ministeriale; Tizio deve verificare se la propria esperienza professionale soddisfa i criteri previsti per il passaggio alla categoria superiore.

Caso 2: Il marconista e le comunicazioni GMDSS a bordo

Caio è un marconista certificato GMDSS imbarcato su una nave cargo che effettua rotte oceaniche. In caso di emergenza, il suo titolo professionale — disciplinato da leggi speciali in materia di telecomunicazioni marittime in raccordo con la Convenzione SOLAS — lo abilita all'uso di tutte le apparecchiature radio previste dal sistema internazionale di soccorso, confermando la rilevanza pratica del titolo ex art. 123 anche nelle situazioni di pericolo.

Caso 3: Il conduttore di imbarcazione da noleggio sulla costa sarda

Sempronio intende condurre a noleggio un'imbarcazione di 12 metri per escursioni turistiche lungo la costa della Sardegna. Non gli è sufficiente la semplice patente nautica da diporto: la L. 647/1996 (che integra l'art. 123) richiede il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, che si consegue previo superamento di un apposito esame e previo possesso di requisiti di esperienza nautica documentata.

Domande frequenti

Chi stabilisce i requisiti per i titoli professionali marittimi in Italia?

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro dei trasporti e della navigazione) stabilisce con proprio decreto i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla Convenzione STCW 1978 e dai suoi emendamenti.

La patente nautica è sufficiente per condurre una barca a noleggio?

No. Per condurre imbarcazioni da diporto adibite al noleggio è necessario il titolo professionale di conduttore, istituito dal D.L. 535/1996 convertito in L. 647/1996 in integrazione dell'art. 123. Tale titolo richiede requisiti aggiuntivi rispetto alla sola patente nautica.

Il medico di bordo deve avere un titolo marittimo specifico?

Sì. Il medico di bordo è previsto dall'art. 123 come titolo professionale autonomo per i servizi di bordo diversi dalla navigazione in senso stretto. I requisiti per il conseguimento del titolo sono disciplinati da leggi e regolamenti speciali che integrano la normativa marittima con quella sanitaria.

Cosa prevede la Convenzione STCW per i marittimi italiani?

La Convenzione STCW (1978, aggiornata con gli emendamenti di Manila 2010) fissa i requisiti minimi internazionali di addestramento, certificazione e tenuta della guardia. I titoli professionali italiani devono essere equivalenti o superiori a tali requisiti minimi per essere riconosciuti a bordo di navi internazionali.

Cosa sono le specializzazioni di coperta per la pesca?

Sono titoli aggiuntivi che si sovrappongono alle abilitazioni generali di coperta e abilitano il personale alla conduzione di unità da pesca. Il regolamento di esecuzione dell'art. 123 definisce i requisiti specifici, che tengono conto delle caratteristiche operative della pesca marittima d'altura e al largo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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