- La nave non può partire senza aver ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.
- Le spedizioni si rilasciano apponendo il visto con ora e data sulla dichiarazione integrativa di partenza, consegnata in copia o trasmessa elettronicamente al comandante.
- Le spedizioni non possono essere rilasciate se l'armatore o il comandante non ha adempiuto agli obblighi di polizia, sicurezza della navigazione, visite e prescrizioni impartite.
- Il diniego è previsto anche in caso di inadempimento degli obblighi sanitari, fiscali, doganali, di pagamento dei diritti portuali o di versamento delle cauzioni richieste.
- Il comandante è tenuto a conservare la dichiarazione integrativa tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 181 Codice della Navigazione — Rilascio delle spedizioni
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell'ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali … , al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 181 D.Lgs. 209/2005 — Contratti di assicurazioni sulla vita
- Art. 181 D.Lgs. 42/2004 — Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
- Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso
- Articolo 181 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 181 C.d.S.: Esposizione dei contrassegni per la circolazione
- Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti
Commento
Funzione e significato delle spedizioni
Le spedizioni — termine tecnico del diritto della navigazione — costituiscono l'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'autorità marittima o consolare che abilita la nave a lasciare il porto. Si tratta di un atto di polizia marittima con cui l'autorità certifica che la nave ha adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla legge per la partenza: documentali, di sicurezza, fiscali, sanitari e doganali. Senza le spedizioni, la partenza della nave è vietata e il comandante che vi contravvenisse incorrerebbe nelle sanzioni penali e amministrative applicabili. L'istituto ha origini storiche antiche ed è funzionale a garantire che la nave non 'scompaia' dal controllo dello Stato senza aver soddisfatto tutti i propri obblighi.
Il procedimento di rilascio
Il rilascio delle spedizioni avviene mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza presentata dal comandante o dal suo delegato. La dichiarazione integrativa, prevista dall'articolo 179, attesta l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza, polizia, sanitari, fiscali, contrattuali e statistici. Una copia della dichiarazione vidimata viene consegnata al comandante o trasmessa per via elettronica; il comandante è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo, dove costituirà documentazione utile in caso di controllo da parte delle autorità del porto di destinazione.
I presupposti del diniego: profili di polizia e sicurezza
La norma individua due categorie di presupposti che legittimano il diniego delle spedizioni. La prima riguarda l'area della polizia e sicurezza della navigazione: le spedizioni non possono essere rilasciate se risulta che l'armatore o il comandante non ha adempiuto agli obblighi di polizia, non ha rispettato le norme per la sicurezza della navigazione, non si è sottoposto alle visite prescritte o non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dall'autorità competente. Questa categoria assorbe sia le prescrizioni generali di legge e regolamento sia quelle specificamente impartite in sede di ispezione ai sensi dell'articolo 180.
I presupposti del diniego: profili fiscali, sanitari e doganali
La seconda categoria di presupposti del diniego è di natura patrimoniale e amministrativa: inadempimento degli obblighi sanitari, fiscali e doganali; mancato pagamento dei diritti portuali; mancato versamento delle cauzioni eventualmente richieste; ogni altro caso previsto da disposizioni di legge. Questa previsione attribuisce all'istituto delle spedizioni una funzione di garanzia delle entrate dello Stato e degli enti portuali: l'armatore non può eludere i propri obblighi economici semplicemente lasciando il porto. Il diniego delle spedizioni costituisce quindi uno strumento di coercizione indiretta molto efficace, poiché blocca l'attività commerciale della nave fino alla regolarizzazione delle posizioni debitorie.
Profili pratici: obblighi del comandante e gestione del diniego
Nella pratica commerciale, la gestione delle spedizioni è quasi sempre affidata al raccomandatario marittimo, che coordina l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla norma. In caso di diniego, il raccomandatario deve identificare rapidamente la causa dell'inadempimento e procedere alla regolarizzazione. Il fermo della nave in porto ha costi commerciali elevatissimi per l'armatore — noli persi, penali contrattuali, spese di stazionamento — il che rende il rispetto puntuale degli adempimenti di partenza un obbligo di gestione ordinaria di primaria importanza.
Casi pratici
Caso 1: Mancato pagamento dei diritti portuali: diniego delle spedizioni
Tizio, armatore di una nave porta-rinfuse, dispone la partenza urgente dal porto di Ravenna senza che il raccomandatario abbia provveduto al pagamento dei diritti portuali maturati durante lo scalo. Il comandante del porto nega le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, secondo comma, fino all'avvenuto pagamento; la nave rimane ferma in banchina per diciotto ore con conseguenti penali contrattuali a carico dell'armatore.
Caso 2: Prescrizioni di sicurezza non ottemperate: fermo ante partenza
Caio, comandante di una nave cisterna, ha ricevuto in sede di ispezione una prescrizione relativa all'adeguamento del sistema antincendio, con scadenza fissata prima della partenza. Alla richiesta delle spedizioni, il comandante del porto verifica che la prescrizione non è stata ottemperata e nega il visto di partenza; Caio è costretto a trattenere la nave in porto fino all'esecuzione dei lavori e alla presentazione della documentazione attestante la conformità.
Caso 3: Conservazione della dichiarazione integrativa durante il viaggio
Sempronio, comandante di un traghetto sulla rotta Napoli-Palermo, riceve le spedizioni con il visto del comandante del porto di Napoli sulla dichiarazione integrativa. Durante la traversata, la Guardia costiera effettua un controllo in mare: Sempronio esibisce la dichiarazione integrativa conservata tra i documenti di bordo come previsto dall'articolo 181, terzo comma, documentando la regolarità della partenza.
Domande frequenti
Cosa sono le spedizioni nel diritto della navigazione?
Le spedizioni sono l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comandante del porto o dall'autorità consolare che abilita la nave a partire dal porto, attestando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Come vengono rilasciate le spedizioni?
Le spedizioni si rilasciano apponendo il visto con ora e data sulla dichiarazione integrativa di partenza, che viene consegnata in copia al comandante o trasmessa per via elettronica.
Il mancato pagamento dei diritti portuali impedisce la partenza?
Sì. L'articolo 181 prevede che le spedizioni non possano essere rilasciate in caso di mancato pagamento dei diritti portuali o di versamento delle cauzioni richieste dalla normativa vigente.
Per quanto tempo il comandante deve conservare la dichiarazione integrativa?
Il comandante è tenuto a conservare la dichiarazione integrativa tra i documenti di bordo fino al successivo approdo, dove potrà essere richiesta dall'autorità marittima o consolare competente.
Un armatore inadempiente agli obblighi sanitari può ottenere le spedizioni?
No. La mancata ottemperanza agli obblighi sanitari costituisce uno dei presupposti del diniego delle spedizioni elencati dall'articolo 181; la regolarizzazione è condizione necessaria per la partenza.
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