Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 1162 c.c. – Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

    Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.

    Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

  • Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà

    Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà

    Art. 1159 BIS c.c. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    In vigore

    rurale (1) La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

  • Art. 1152 c.c.: Ritenzione a favore del possessore di buona fede

    Art. 1152 c.c.: Ritenzione a favore del possessore di buona fede

    Art. 1152 c.c. – Ritenzione a favore del possessore di buona fede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

    Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

  • Art. 1154 c.c.: Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

    Art. 1154 c.c.: Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

    Art. 1154 c.c. – Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

  • Art. 1155 c.c.: Acquisto di buona fede e precedente alienazione

    Art. 1155 c.c.: Acquisto di buona fede e precedente alienazione

    Art. 1155 c.c. – Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

  • Art. 1156 c.c.: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubb

    Art. 1156 c.c.: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubb

    Art. 1156 c.c. – Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

  • Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Art. 1157 c.c. – Possesso di titoli di credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

  • Articolo 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio

    Articolo 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio

    Art. 1145 c.c. – Possesso di cose fuori commercio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

    Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

    Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione.

  • Art. 1146 c.c.: Successione nel possesso. Accessione del possesso

    Art. 1146 c.c.: Successione nel possesso. Accessione del possesso

    Art. 1146 c.c. – Successione nel possesso. Accessione del possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

    Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

  • Articolo 1147 Codice Civile: Possesso di buona fede

    Articolo 1147 Codice Civile: Possesso di buona fede

    Art. 1147 c.c. – Possesso di buona fede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.

    La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

    La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

  • Articolo 1148 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Articolo 1148 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Art. 1148 c.c. Acquisto dei frutti

    In vigore

    Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

  • Art. 1149 c.c.: Rimborso delle spese per la produzione e il racc

    Art. 1149 c.c.: Rimborso delle spese per la produzione e il racc

    Art. 1149 c.c. – Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.