Autore: Andrea Marton

  • Art. 95 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione di beni culturali

    Art. 95 D.Lgs. 42/2004 – Espropriazione di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

    2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

    3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

  • Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati. 45

  • Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

    2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

    3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

    3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni … archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro … .

    4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

    5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

    6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

  • Art. 93 D.Lgs. 42/2004 – Determinazione del premio

    Art. 93 D.Lgs. 42/2004 – Determinazione del premio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

    2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

    3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

    4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

  • Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69

  • Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 – (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)

    Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 – (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

    2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

    ))

  • Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

    3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

  • Art. 147 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    Art. 147 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato. Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

  • Art. 25 D.Lgs. 42/2004 – Conferenza di servizi

    Art. 25 D.Lgs. 42/2004 – Conferenza di servizi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto , sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21 .

    ((

    2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    ))

    3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

  • Art. 235 D.P.R. 115/2002

    Art. 235 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese … dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

    2. Se l'invito al pagamento delle spese … si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

    3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

  • Art. 113 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale marittimo

    Art. 113 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

  • Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

    1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

    2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

    3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

    4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

    6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

    7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.