- Le procedure di dismissione, valorizzazione e utilizzazione di immobili pubblici di interesse culturale sono soggette agli artt. 54, 55 e 56.
- Anche le concessioni in uso e le locazioni di immobili culturali pubblici richiedono prescrizioni conservative.
- L'inosservanza delle prescrizioni da parte del concessionario o locatario comporta revoca della concessione o risoluzione del contratto senza indennizzo.
- Le prescrizioni sono riportate nell'atto e trascritte nei registri immobiliari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 57-bis D.Lgs. 42/2004 — (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
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1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
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Commento
L'articolo 57-bis, introdotto dal D.Lgs. 156/2006, estende l'applicazione del regime di tutela degli articoli 54-56 alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche quando si svolgano attraverso strumenti diversi dalla vendita: concessioni in uso, locazioni, conferimenti a fondi.
Ambito di applicazione esteso
La norma colma una lacuna del sistema precedente: prima della sua introduzione, le concessioni e le locazioni di immobili pubblici di interesse culturale sfuggivano al filtro autorizzativo perché non costituivano alienazione in senso tecnico. Ora qualsiasi procedura che comporti utilizzazione economica del bene da parte di terzi, anche temporanea, soggiace al regime di tutela.
Tipologie di procedure interessate
Rientrano la concessione di valorizzazione (D.L. 351/2001), il leasing immobiliare pubblico, la concessione in uso a fondazioni e imprese culturali, la locazione commerciale o residenziale di immobili pubblici, il conferimento a fondi immobiliari ad apporto. In ciascun caso le prescrizioni conservative dei contratti devono essere coerenti con la tutela.
Prescrizioni conservative
L'autorizzazione prevede prescrizioni sull'uso compatibile, sui limiti di intervento edilizio, sull'apertura al pubblico, sul mantenimento di destinazioni d'uso storiche, sulle modalita' di manutenzione e restauro. Le prescrizioni sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione, con vincolo sull'utilizzatore per l'intera durata.
Trascrizione e opponibilita'
Le prescrizioni sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del Soprintendente. La trascrizione assicura l'opponibilita' ai cessionari del contratto di concessione o di locazione e ai subconduttori. La pubblicita' rende stabile la tutela attraverso i passaggi di gestione.
Risoluzione senza indennizzo
L'inosservanza delle prescrizioni da parte del concessionario o del locatario, accertata dal Soprintendente e comunicata all'amministrazione proprietaria, comporta revoca della concessione o risoluzione del contratto senza indennizzo. La clausola e' particolarmente rigorosa: il concessionario inadempiente perde l'investimento senza diritto di ristoro, salvo recupero del valore di interventi di manutenzione ordinaria.
Concessione di valorizzazione
Una figura ricorrente e' la concessione di valorizzazione disciplinata dal D.L. 351/2001 e dal Codice. Lo Stato o l'ente proprietario concede a un soggetto privato (impresa, fondazione, consorzio) un immobile culturale dismesso per recuperarlo e gestirlo economicamente per un periodo lungo (50 anni). Il concessionario investe nel restauro e nella gestione, ricavando proventi dall'attività economica (alberghiero, ristorativo, museale). Alla scadenza il bene torna libero all'ente proprietario.
Patrimoni di destinazione
Le procedure si intrecciano con il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010) che ha trasferito beni dello Stato a Comuni, Regioni e Citta' metropolitane. Gli enti destinatari assumono titolarita' e oneri di gestione, soggetti al medesimo regime di tutela e ai poteri di vigilanza del Ministero.
Casi pratici
Caso 1: Tizio concessionario gestisce un castello pubblico come hotel
Caso 2: Caio concessionario viola prescrizioni e perde concessione
Domande frequenti
La concessione di un palazzo storico a un'impresa alberghiera richiede autorizzazione?
Si'. Le concessioni di immobili pubblici di interesse culturale, anche per usi commerciali, sono soggette al regime degli artt. 55 e 56. L'autorizzazione contiene prescrizioni conservative riportate nell'atto e trascritte.
Cosa succede se il locatario di un immobile culturale apporta modifiche non autorizzate?
Il Soprintendente accerta la violazione e ne da' comunicazione all'amministrazione proprietaria, che dichiara la risoluzione del contratto senza indennizzo. Il locatario perde l'investimento e deve restituire il bene allo stato originario.
La concessione di valorizzazione e' un'alienazione?
No, e' una concessione amministrativa di lunga durata (fino a 50 anni). La proprieta' resta in capo all'ente concedente. Il concessionario ha solo il diritto di uso e gestione economica per la durata pattuita.
Vedi anche