Autore: Andrea Marton

  • Art. 85 D.Lgs. 42/2004 – Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

    Art. 85 D.Lgs. 42/2004 – Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

  • Art. 206-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collegio delle autorità di vigilanza)

    Art. 206-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collegio delle autorità di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.

    2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.

    3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all' articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

    5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.

    ))

  • Art. 173 Codice della Navigazione – Giornale nautico

    Art. 173 Codice della Navigazione – Giornale nautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

    a) inventario di bordo;

    b) giornale generale e di contabilità;

    c) giornale di navigazione;

    d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

  • Art. 131 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi dei porti

    Art. 131 Codice della Navigazione – Personale addetto ai servizi dei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

  • Art. 120 Codice della Navigazione – Cancellazione dalle matricole e dai registri

    Art. 120 Codice della Navigazione – Cancellazione dalle matricole e dai registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:

    a) morte dell'iscritto;

    b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;

    c) perdita della cittadinanza italiana;

    d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;

    e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;

    f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

  • Art. 153 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori e dei galleggianti

    Art. 153 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori e dei galleggianti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

  • Art. 227-bis D.P.R. 115/2002

    Art. 227-bis D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

  • Art. 192 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione italiane

    Art. 192 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.

    2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.

    3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

    4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.

    4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante

  • Art. 121-bis D.Lgs. 209/2005 – Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

    Art. 121-bis D.Lgs. 209/2005 – Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

    2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. (45)

  • Art. 127 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero

    Art. 127 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare. Del personale della navigazione interna

  • Art. 287 D.P.R. 115/2002

    Art. 287 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall' articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

  • Art. 73 D.Lgs. 42/2004 – Denominazioni

    Art. 73 D.Lgs. 42/2004 – Denominazioni

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ; e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.