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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La licenza per navi minori e galleggianti è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione dell'unità.
  • Il documento deve indicare numero, tipo, caratteristiche principali, stazza lorda e netta, nome del proprietario e ufficio d'iscrizione.
  • Se la nave minore ha un nome (ai sensi dell'art. 141 cod. nav.), la licenza deve riportarlo espressamente.
  • Nei casi di prima abilitazione alla navigazione disciplinati dall'art. 152, primo comma, è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme regolamentari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 Codice della Navigazione — Licenza delle navi minori e dei galleggianti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Commento

Ratio e funzione della licenza per le unità minori

L'art. 153 del Codice della navigazione disciplina il documento identificativo fondamentale delle navi minori e dei galleggianti, svolgendo per tali categorie di unità navali una funzione analoga a quella che la matricola assolve per le navi maggiori. La licenza non è un mero atto amministrativo di riconoscimento: essa costituisce il titolo ufficiale che attesta la nazionalità dell'unità, la legittima all'uso della bandiera italiana e ne certifica le caratteristiche tecniche essenziali ai fini della sicurezza e del controllo portuale. La distinzione tra navi maggiori — soggette all'iscrizione in matricola — e navi minori e galleggianti — soggetti a registro — riflette una scelta di semplificazione procedurale che il legislatore del 1942 ha mantenuto anche nelle successive modifiche del codice, pur adeguando progressivamente i requisiti tecnici alle evoluzioni della flotta nazionale.

Competenza al rilascio

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione dell'unità. Tale autorità è, di norma, la Capitaneria di porto (o l'Ufficio circondariale marittimo) nella cui giurisdizione ricade il porto di iscrizione per le unità marittime, ovvero l'ufficio della navigazione interna competente per le unità adibite alla navigazione interna. Il collegamento tra ufficio competente e luogo di iscrizione garantisce che il documento sia rilasciato dall'autorità che dispone del fascicolo completo dell'unità e può verificare la corrispondenza tra le indicazioni in licenza e i dati registrati. Il regolamento di esecuzione del codice specifica le modalità operative di rilascio, i modelli di licenza e i controlli da effettuare prima dell'emissione.

Contenuto obbligatorio della licenza

Il secondo comma dell'art. 153 elenca tassativamente gli elementi che la licenza deve contenere: il numero progressivo assegnato nel registro; il tipo di unità (motobarca, rimorchiatore, pontone, chiatta, ecc.); le caratteristiche principali (dimensioni, materiale di costruzione, propulsione); la stazza lorda e netta, elementi fondamentali per determinare l'applicabilità di diverse discipline normative e per il calcolo di tasse e diritti portuali; il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione. Qualora l'unità abbia un nome ai sensi dell'art. 141 — che rimette al proprietario la facoltà di attribuire un nome alla nave minore — questo deve essere riportato in licenza, creando così un elemento identificativo aggiuntivo. L'elenco è da ritenersi tassativo: la presenza di tutti gli elementi indicati è condizione di validità del documento.

Licenza provvisoria

Il terzo comma introduce la figura della licenza provvisoria, riservata alle navi minori nei casi contemplati dal primo comma dell'art. 152, vale a dire quando l'unità abbia ottenuto l'abilitazione provvisoria alla navigazione nelle more del completamento delle procedure di iscrizione ordinaria. La licenza provvisoria ha carattere temporaneo e le sue modalità di rilascio, durata e conversione in licenza definitiva sono rimesse al regolamento. Questo istituto risponde a esigenze pratiche della navigazione: impedire che una nave sostanzialmente idonea rimanga ferma per mere ragioni burocratiche, pur assicurando che anche in regime provvisorio sussista un documento ufficiale di identificazione e abilitazione.

Profili pratici e coordinamento normativo

La licenza deve essere tenuta a bordo durante la navigazione e deve essere esibita su richiesta dell'autorità marittima o di polizia. La perdita o il deterioramento del documento comportano l'obbligo di richiedere un duplicato all'ufficio di iscrizione. Il coordinamento con l'art. 154, che disciplina la rinnovazione della licenza in caso di mutamento di dati essenziali, è fondamentale: la licenza perde validità quando le indicazioni in essa contenute non corrispondano più alla realtà, e il proprietario è tenuto a richiederne la rinnovazione senza indugio. In caso di controlli in porto o in navigazione, la difformità tra i dati della licenza e le caratteristiche effettive dell'unità può integrare illeciti amministrativi o, nei casi più gravi, reati di falso in atto pubblico.

Casi pratici

Caso 1: Rilascio della licenza per una nuova imbarcazione da pesca

Tizio acquista un motopeschereccio di 8 metri e lo iscrive nel registro delle navi minori presso la Capitaneria di porto competente. L'autorità, verificati i dati tecnici forniti dalla documentazione cantieristica e dalla perizia di stazza, rilascia la licenza riportando numero di registro, tipo (motopeschericcio), stazza lorda e netta, nome del proprietario e ufficio d'iscrizione. Tizio può ora navigare in acque nazionali con il documento di bordo in regola.

Caso 2: Attribuzione del nome e annotazione in licenza

Caio, proprietario di un rimorchiatore portuale iscritto nel registro delle navi minori, decide di attribuirgli il nome 'Adriatico' ai sensi dell'art. 141 cod. nav. Comunica la scelta all'ufficio di iscrizione, che aggiorna il registro e rilascia una nuova licenza recante il nome dell'unità. Da quel momento i documenti di bordo e le comunicazioni alle autorità portuali dovranno riportare il nome ufficialmente registrato.

Caso 3: Licenza provvisoria in attesa di completamento delle pratiche

Sempronio ha acquistato un galleggiante adibito a pontone e ha presentato tutta la documentazione per l'iscrizione nel registro, ma il procedimento non si è ancora concluso. Per consentirgli di utilizzare l'unità nelle more, l'ufficio rilascia una licenza provvisoria secondo le forme regolamentari. Sempronio potrà operare legalmente fino al rilascio della licenza definitiva, che sostituirà il documento provvisorio all'atto della conclusione del procedimento di iscrizione.

Domande frequenti

Chi rilascia la licenza per una nave minore?

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione dell'unità, di norma la Capitaneria di porto o l'ufficio della navigazione interna territorialmente competente.

Quali informazioni deve contenere la licenza di una nave minore?

La licenza deve indicare numero, tipo, caratteristiche principali, stazza lorda e netta dell'unità, nome del proprietario, ufficio d'iscrizione e, se attribuito, il nome dell'imbarcazione.

Quando viene rilasciata una licenza provvisoria?

La licenza provvisoria è rilasciata nei casi previsti dal primo comma dell'art. 152 cod. nav., quando la nave ha ottenuto un'abilitazione provvisoria alla navigazione nelle more dell'iscrizione definitiva nel registro.

Cosa succede se i dati della licenza non corrispondono più alla realtà dell'unità?

Il proprietario è obbligato a richiedere la rinnovazione della licenza ai sensi dell'art. 154 cod. nav.; la difformità tra documento e caratteristiche effettive può comportare sanzioni amministrative.

La licenza va tenuta a bordo durante la navigazione?

Sì, la licenza deve essere tenuta a bordo e va esibita su richiesta dell'autorità marittima o di polizia durante i controlli in porto o in navigazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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