- L'art. 120 elenca tassativamente le cause di cancellazione dalle matricole della gente di mare, in aggiunta ai casi già previsti dagli artt. 1251 e 1253 del Codice.
- Le cause includono la morte, la volontà di abbandonare l'attività marittima, la perdita della cittadinanza italiana, la perdita permanente dell'idoneità fisica.
- È causa di cancellazione anche la condanna penale passata in giudicato per i reati che il regolamento identifica come ostativi all'iscrizione.
- La cessazione dall'esercizio della navigazione comporta la cancellazione dopo cinque anni consecutivi per gli iscritti ordinari, e dopo dieci anni per chi è titolare di titoli professionali ex art. 123.
- La disciplina della cancellazione dai registri del personale portuale e tecnico è interamente rimessa al regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 Codice della Navigazione — Cancellazione dalle matricole e dai registri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio e funzione della norma
L'articolo 120 del Codice della navigazione disciplina la cancellazione dalle matricole della gente di mare e dai registri del personale portuale e tecnico delle costruzioni navali. Si tratta di una norma di chiusura del sistema di accesso e permanenza nelle categorie marittime: dopo aver regolato i requisiti di iscrizione (art. 119), il legislatore individua i motivi per cui tale iscrizione viene meno. L'elencazione delle cause di cancellazione è tassativa per quanto riguarda la gente di mare, a differenza della disciplina dei registri che è integralmente demandata al regolamento. La norma si coordina con i casi di cancellazione già previsti dagli artt. 1251 e 1253, che riguardano ipotesi di carattere sanzionatorio o legato a sentenze penali in materia di navigazione.
Le cause di cancellazione: analisi delle singole ipotesi
La lettera a) prevede la cancellazione per morte dell'iscritto: si tratta di una causa automatica e ovvia, che pone fine all'iscrizione senza necessità di alcun atto volontario. La lettera b) riguarda la dichiarazione volontaria di abbandono dell'attività marittima: il marittimo che intende definitivamente lasciare la professione manifesta formalmente la propria volontà all'ufficio marittimo, che procede alla cancellazione. La lettera c) prevede la cancellazione per perdita della cittadinanza italiana: questa causa riflette il requisito di cittadinanza previsto per l'iscrizione dall'art. 119. Va notato che la perdita della cittadinanza italiana non implica automaticamente la perdita della cittadinanza comunitaria (che consente anch'essa l'iscrizione), per cui la valutazione della causa di cancellazione va effettuata tenendo conto dell'eventuale altra cittadinanza posseduta dall'iscritto.
L'inidoneità fisica e la condanna penale
La lettera d) introduce la cancellazione per perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata secondo le leggi speciali in materia di medicina legale marittima. L'idoneità fisica è un requisito essenziale per chi opera a bordo di una nave, esposto a condizioni ambientali difficili, a turni di lavoro prolungati e a rischi specifici (incendi, naufragio, manovre pericolose). La verifica dell'idoneità fisica avviene mediante visite mediche periodiche obbligatorie; la perdita permanente — distinta dalla inidoneità temporanea — comporta la definitiva uscita dal registro. La lettera e) prevede la cancellazione in caso di condanna penale definitiva per reati ostativi all'iscrizione, individuati dal regolamento: si tratta in genere di reati gravi contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, nonché dei delitti specificamente marittimi che denotano una incompatibilità con l'esercizio della professione. Il requisito della sentenza passata in giudicato assicura che la cancellazione intervenga solo all'esito definitivo del processo, in ossequio al principio della presunzione di innocenza.
La cessazione dall'esercizio e i termini differenziati
La lettera f) è quella di maggiore complessità applicativa. La cessazione dall'esercizio della navigazione per un periodo prolungato costituisce causa di cancellazione, ma i termini variano in funzione della qualificazione professionale dell'iscritto. Per chi è titolare dei titoli professionali di cui all'art. 123 (capitani, ufficiali, direttori di macchina e altre qualifiche di alto livello), il termine è di dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione. Per gli altri iscritti, il termine è più breve: cinque anni consecutivi. La differenziazione è giustificata dalla maggiore specificità e dal valore della qualificazione acquisita dai titolari di titoli professionali: il legislatore ha ritenuto che l'investimento formativo e professionale di queste figure meriti una tutela più lunga, consentendo loro di tornare alla navigazione dopo un'assenza più prolungata senza dover ricominciare da capo l'iter di accesso. Il carattere 'consecutivo' dell'interruzione è elemento essenziale: periodi anche brevi di imbarco interrompono il decorso del termine.
La disciplina dei registri e il rinvio al regolamento
Il secondo comma dell'art. 120 rinvia integralmente al regolamento per la disciplina della cancellazione dai registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni navali. Questa scelta riflette la minore rigidità sistematica che caratterizza la disciplina dei registri rispetto a quella delle matricole: le attività portuali e cantieristiche presentano una varietà di situazioni concrete che rende preferibile una normativa secondaria, più facilmente adattabile all'evoluzione del settore.
Casi pratici
Caso 1: Il marittimo condannato che perde l'iscrizione in matricola
Tizio, iscritto nella matricola della gente di mare come ufficiale di coperta, è stato condannato con sentenza definitiva per un reato che il regolamento di esecuzione del Codice individua come ostativo all'iscrizione. L'ufficio marittimo competente procede alla cancellazione ai sensi dell'art. 120, lett. e), non appena la sentenza acquista valore di giudicato.
Caso 2: Il capitano che interrompe la navigazione per dieci anni
Caio, capitano di lungo corso titolare del relativo titolo professionale ai sensi dell'art. 123, decide di dedicarsi all'insegnamento in un istituto nautico. Dopo dodici anni senza imbarchi, l'ufficio marittimo avvia il procedimento di cancellazione ex art. 120, lett. f): essendo titolare di un titolo professionale, il termine è di dieci anni consecutivi, già ampiamente trascorsi.
Caso 3: Il marittimo dichiarato permanentemente inidoneo
Sempronio, marinaio iscritto nella matricola di seconda categoria, subisce un grave infortunio a bordo che comporta una menomazione permanente alla vista. A seguito della visita medico-legale marittima, viene accertata la perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione: l'art. 120, lett. d), impone la cancellazione dalla matricola, fermo restando il diritto a eventuali prestazioni previdenziali e assicurative.
Domande frequenti
Quali sono le cause di cancellazione dalla matricola della gente di mare?
L'art. 120 elenca sei cause: morte, dichiarazione di abbandono dell'attività, perdita della cittadinanza italiana, perdita permanente dell'idoneità fisica, condanna penale definitiva per reati ostativi, e cessazione dall'esercizio della navigazione per cinque o dieci anni consecutivi a seconda del titolo posseduto.
Dopo quanti anni di inattività scatta la cancellazione dalla matricola?
Per i titolari di titoli professionali ex art. 123 (capitani, ufficiali, ecc.) il termine è di dieci anni consecutivi di interruzione; per gli altri iscritti il termine è di cinque anni. L'interruzione deve essere consecutiva: anche un breve periodo di imbarco azzera il conteggio.
La cancellazione dalla matricola è automatica in caso di condanna penale?
No, non è automatica: la cancellazione interviene solo quando la sentenza è passata in giudicato (definitiva). Il regolamento individua i reati ostativi; fino all'irrevocabilità della condanna, il marittimo può continuare a essere iscritto nella matricola.
Chi disciplina la cancellazione dai registri del personale portuale?
La cancellazione dai registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni navali è disciplinata integralmente dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, non direttamente dalla legge.
Un marittimo che perde la cittadinanza italiana ma acquista quella di un altro Stato UE viene cancellato dalla matricola?
La cancellazione per perdita della cittadinanza italiana deve essere valutata tenendo conto della cittadinanza complessiva dell'iscritto: se questi conserva o acquisisce la cittadinanza di un altro Stato membro UE, il requisito di cui all'art. 119 per l'iscrizione potrebbe comunque essere soddisfatto.
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