Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni

    Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni

    Art. 1109 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

    1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

    2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105;

    3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’art. 1108.

    L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

  • Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese

    Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese

    Art. 1110 c.c. – Rimborso di spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

  • Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 1111 c.c. Scioglimento della comunione

    In vigore

    Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

  • Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Art. 1112 c.c. – Cose non soggette a divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

  • Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposizione

    Articolo 1113 Codice Civile: Intervento nella divisione e opposizione

    Art. 1113 c.c. Intervento nella divisione e opposizione

    In vigore

    I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

  • Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione

    Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 1105 c.c. Amministrazione

    In vigore

    Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

  • Articolo 1100 Codice Civile: Norme regolatrici

    Articolo 1100 Codice Civile: Norme regolatrici

    Art. 1100 c.c. – Norme regolatrici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

  • Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti

    Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti

    Art. 1101 c.c. – Quote dei partecipanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

    Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

  • Articolo 1102 Codice Civile: Uso della cosa comune

    Articolo 1102 Codice Civile: Uso della cosa comune

    Art. 1102 c.c. Uso della cosa comune

    In vigore

    Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

  • Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota

    Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota

    Art. 1103 c.c. – Disposizione della quota

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

    Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

  • Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti

    Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti

    Art. 1104 c.c. Obblighi dei partecipanti

    In vigore

    Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

    Spiegazione

    Ciascun partecipante alla comunione deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune e a quelle deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene rinunciando al proprio diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche solo tacitamente approvato la spesa.

    Come funziona e quando si applica

    Regola gli obblighi economici nella comunione ordinaria (e si riflette, in parte, in materia condominiale). Il contributo è proporzionale alla quota (art. 1101). La ‘liberazione mediante rinuncia’ è uno strumento per sottrarsi alle spese cedendo la propria quota agli altri.

    Esempio pratico

    Tra comproprietari di un terreno, ciascuno paga le spese di manutenzione in proporzione alla quota; chi non vuole sostenere una spesa può liberarsene rinunciando alla propria quota.

    Domande frequenti

    Chi paga le spese di un bene in comproprietà?

    Tutti i partecipanti, in proporzione alle rispettive quote, salvo liberarsi rinunciando al proprio diritto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1106 c.c.: Regolamento della comunione e nomina di amminist

    Art. 1106 c.c.: Regolamento della comunione e nomina di amminist

    Art. 1106 c.c. – Regolamento della comunione e nomina di amministratore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

    Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.