Autore: Andrea Marton

  • Art. 279 D.P.R. 115/2002

    Art. 279 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

  • Art. 228 D.P.R. 115/2002

    Art. 228 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.

    2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

  • Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 229 c.c. [Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 176 Codice della Navigazione – Libri di bordo delle navi minori

    Art. 176 Codice della Navigazione – Libri di bordo delle navi minori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca . Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

  • Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili

    Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili

    Art. 228 c.c. [Prelevamento di beni mobili] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 100 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    Art. 100 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni. Del rimorchio

  • Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio

    Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio

    Art. 240 c.c. – Contestazione dello stato di figlio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.

  • Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all' IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

    2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

    ((

    3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.

    ))

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

  • Art. 96 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

    Art. 96 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

  • Art. 103 D.Lgs. 42/2004 – Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

    Art. 103 D.Lgs. 42/2004 – Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

    2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

    3. 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

    4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  • Art. 157 D.Lgs. 209/2005 – Ruolo dei periti assicurativi

    Art. 157 D.Lgs. 209/2005 – Ruolo dei periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.

    2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

  • Art. 139 Codice della Navigazione – Stazzatura all’estero

    Art. 139 Codice della Navigazione – Stazzatura all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro per le comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.