Autore: Andrea Marton

  • Art. 113 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

    Art. 113 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

    2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

    3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

    4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

  • Art. 109 L. 689/1981 – Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

    Art. 109 L. 689/1981 – Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    388-ter. – (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). – Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

  • Art. 233 D.P.R. 115/2002

    Art. 233 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

  • Art. 80 Codice della Navigazione – Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

    Art. 80 Codice della Navigazione – Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

  • Art. 108 L. 689/1981 – (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)

    Art. 108 L. 689/1981 – (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell' articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo

    66. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.))

  • Art. 264 D.P.R. 115/2002

    Art. 264 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.

    2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.

  • Art. 121-octies D.Lgs. 209/2005 – (Protocollo d’intesa)

    Art. 121-octies D.Lgs. 209/2005 – (Protocollo d’intesa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore)) . ((45))

  • Art. 169 Codice della Navigazione – Carte, libri e altri documenti

    Art. 169 Codice della Navigazione – Carte, libri e altri documenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

    a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

    b) i documenti doganali e sanitari;

    c) il giornale nautico;

    d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca .

  • Art. 118 Codice della Navigazione – Matricole e registri del personale marittimo

    Art. 118 Codice della Navigazione – Matricole e registri del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

  • Art. 105 Codice della Navigazione – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

    Art. 105 Codice della Navigazione – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

  • Art. 51 D.Lgs. 42/2004 – Studi d’artista

    Art. 51 D.Lgs. 42/2004 – Studi d’artista

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.

    2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

  • Art. 92 Codice della Navigazione – Attribuzioni e obblighi del pilota

    Art. 92 Codice della Navigazione – Attribuzioni e obblighi del pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.