Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1094 Codice Civile: Servitù attiva degli scoli

    Articolo 1094 Codice Civile: Servitù attiva degli scoli

    Art. 1094 c.c. – Servitù attiva degli scoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

  • Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli

    Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli

    Art. 1095 c.c. Usucapione della servitù attiva degli scoli

    In vigore

    Nella servitù attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo. Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere, che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario. Si reputa segno contrario l’esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.

  • Art. 1096 c.c.: Diritti del proprietario del fondo servente

    Art. 1096 c.c.: Diritti del proprietario del fondo servente

    Art. 1096 c.c. – Diritti del proprietario del fondo servente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.

  • Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua

    Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua

    Art. 1097 c.c. – Diritto agli avanzi d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

  • Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq

    Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq

    Art. 1098 c.c. – Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

  • Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice

    Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice

    Art. 1089 c.c. – Acqua impiegata come forza motrice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

  • Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale

    Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale

    Art. 1090 c.c. – Manutenzione del canale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella servitù di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

  • Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn

    Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn

    Art. 1091 c.c. – Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate.

  • Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua

    Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua

    Art. 1092 c.c. Deficienza dell’acqua

    In vigore

    La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. Tra diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall’ultimo utente. Tuttavia l’autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l’acqua è destinata. Il concedente dell’acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell’acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù

    Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù

    Art. 1093 c.c. – Riduzione della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.

    In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

  • Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù

    Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù

    Art. 1084 c.c. – Norme regolatrici della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

    In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

  • Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù

    Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù

    Art. 1085 c.c. Tempo d’esercizio della servitù

    In vigore

    Il diritto alla presa d’acqua si esercita per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera. La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.