Art. 250 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.
3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.
4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater.))
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall' CONSAP , con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall' CONSAP .
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo .
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato; b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero; c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere … superiore a quattro anni , rinnovabili una sola volta .
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (7) AGGIORNAMENTO (7) ————— Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis – Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l' articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell' articolo 133 del codice penale , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. ((Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.)) Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all' articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all' articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall' articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente))
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
((Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell' articolo 666 del codice di procedura penale . Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.))