Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1070 Codice Civile: Abbandono del fondo servente

    Articolo 1070 Codice Civile: Abbandono del fondo servente

    Art. 1070 c.c. – Abbandono del fondo servente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

    Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

  • Art. 1071 c.c.: Divisione del fondo dominante o del fondo serven

    Art. 1071 c.c.: Divisione del fondo dominante o del fondo serven

    Art. 1071 c.c. – Divisione del fondo dominante o del fondo servente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

    Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

  • Articolo 1072 Codice Civile: Estinzione per confusione

    Articolo 1072 Codice Civile: Estinzione per confusione

    Art. 1072 c.c. – Estinzione per confusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.

  • Articolo 1073 Codice Civile: Estinzione per prescrizione

    Articolo 1073 Codice Civile: Estinzione per prescrizione

    Art. 1073 c.c. – Estinzione per prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

    Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

    Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.

    Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

    Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l’uso della servitù fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.

    La sospensione o l’interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

  • Articolo 1063 Codice Civile: Norme regolatrici

    Articolo 1063 Codice Civile: Norme regolatrici

    Art. 1063 c.c. – Norme regolatrici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

  • Articolo 1064 Codice Civile: Estensione del diritto di servitù

    Articolo 1064 Codice Civile: Estensione del diritto di servitù

    Art. 1064 c.c. – Estensione del diritto di servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

    Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

  • Art. 1065 c.c.: Esercizio conforme al Titolo o al possesso

    Art. 1065 c.c.: Esercizio conforme al Titolo o al possesso

    Art. 1065 c.c. – Esercizio conforme al titolo o al possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

  • Articolo 1066 Codice Civile: Possesso delle servitù

    Articolo 1066 Codice Civile: Possesso delle servitù

    Art. 1066 c.c. – Possesso delle servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

  • Art. 1067 c.c.: Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

    Art. 1067 c.c.: Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

    Art. 1067 c.c. – Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

    Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

  • Art. 1068 c.c.: Trasferimento della servitù in luogo diverso

    Art. 1068 c.c.: Trasferimento della servitù in luogo diverso

    Art. 1068 c.c. Trasferimento della servitù in luogo diverso

    In vigore

    Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della seritù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

  • Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Art. 1059 c.c. – Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente.

    La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

  • Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti

    Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti

    Art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

    Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

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