Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 c.c. – Bonifica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d’acqua o da qualunque altro colatoio.

    Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l’autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

  • Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Art. 1047 c.c. – Contenuto della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

  • Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Art. 1048 c.c. – Obblighi degli utenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

  • Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Art. 1036 c.c. – Attraversamento di fiumi o di strade

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

  • Art. 1037 c.c.: Condizioni per la costituzione della servitù

    Art. 1037 c.c.: Condizioni per la costituzione della servitù

    Art. 1037 c.c. Condizioni per la costituzione della servitù

    In vigore

    Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

  • Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Art. 1040 c.c. – Uso dell’acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.

    Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall’art. 1038.

    La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

  • Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Art. 1041 c.c. – Letto dell’acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.

  • Art. 1042 c.c.: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Art. 1042 c.c.: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Art. 1042 c.c. – Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall’usucapione.

  • Articolo 1031 Codice Civile: Costituzione delle servitù

    Articolo 1031 Codice Civile: Costituzione delle servitù

    Art. 1031 c.c. – Costituzione delle servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

  • Articolo 1032 Codice Civile: Modi di costituzione

    Articolo 1032 Codice Civile: Modi di costituzione

    Art. 1032 c.c. – Modi di costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

    La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.

    Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.

  • Articolo 1033 Codice Civile: Obbligo di dare passaggio alle acque

    Articolo 1033 Codice Civile: Obbligo di dare passaggio alle acque

    Art. 1033 c.c. Obbligo di dare passaggio alle acque

    In vigore

    Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

  • Articolo 1034 Codice Civile: Apertura di nuovo acquedotto

    Articolo 1034 Codice Civile: Apertura di nuovo acquedotto

    Art. 1034 c.c. – Apertura di nuovo acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.

    Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell’acquedotto è dovuta un’indennità da determinarsi avuto riguardo all’acqua che s’introduce, al valore dell’acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

    La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

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