Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Art. 1023 c.c. Ambito della famiglia

    In vigore

    Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto (1). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

  • Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 c.c. – Uso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

    I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

  • Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 c.c. – Abitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

  • Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Art. 1010 c.c. Passività gravanti su eredità in usufrutto

    In vigore

    L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto. Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

  • Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Art. 1011 c.c. – Ritenzione per le somme anticipate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 1009 e dal secondo comma dell’art. 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

  • Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ

    Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ

    Art. 1012 c.c. – Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

    L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

  • Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Art. 1013 c.c. – Spese per le liti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

  • Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Art. 1014 c.c. Estinzione dell’usufrutto

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

  • Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Art. 1015 c.c. Abusi dell’usufruttuario

    In vigore

    L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire

  • Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Art. 1016 c.c. – Perimento parziale della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

  • Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Art. 1007 c.c. – Rovina parziale di edificio accessorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

  • Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c. – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

    Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

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