Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Art. 1006 c.c. – Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.

  • Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Art. 1007 c.c. – Rovina parziale di edificio accessorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

  • Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c. – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

    Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

  • Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Art. 1009 c.c. – Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.

    Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

  • Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Art. 998 c.c. – Scorte vive e morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

  • Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Art. 999 c.c. Locazioni concluse dall’usufruttuario

    In vigore

    Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

  • Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Art. 1000 c.c. – Riscossione di capitali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

    Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.

  • Art. 1001 c.c.: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Art. 1001 c.c.: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Art. 1001 c.c. – Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995.

    Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

  • Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Art. 997 c.c. Impianti, opifici e macchinari

    In vigore

    Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

  • Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Art. 994 c.c. – Perimento delle mandre o dei greggi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

    Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

  • Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Art. 995 c.c. – Cose consumabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

    Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

  • Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Art. 996 c.c. – Cose deteriorabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.