Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c. – Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

  • Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Art. 992 c.c. – Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

  • Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Art. 987 c.c. Miniere, cave e torbiere

    In vigore

    L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

  • Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 c.c. – Tesoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

  • Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    In vigore

    Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre alla loro ricostituzione. Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

  • Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 c.c. – Semenzai

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

  • Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Art. 981 c.c. – Contenuto del diritto di usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

    Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

  • Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Art. 982 c.c. – Possesso della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 1002.

  • Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 c.c. – Accessioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

    Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

  • Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 c.c. Frutti

    In vigore

    I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto. Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

  • Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 985 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

    Spiegazione

    L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che esistono ancora al momento della restituzione della cosa. L’indennità è pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito dalla cosa.

    Come funziona e quando si applica

    La regola evita che il proprietario si arricchisca a spese dell’usufruttuario, ma anche che quest’ultimo imponga spese eccessive: l’indennizzo è ancorato al minore tra costo e plusvalore. Diversa è la disciplina delle addizioni (art. 986).

    Esempio pratico

    L’usufruttuario che ha migliorato il fondo ha diritto, alla fine dell’usufrutto, a un indennizzo pari al minore tra quanto ha speso e l’aumento di valore prodotto.

    Domande frequenti

    L’usufruttuario è rimborsato dei miglioramenti?

    Sì, per quelli ancora esistenti alla restituzione, nella minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore della cosa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 c.c. – Addizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

    Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

    Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.