Art. 986 c.c. – Addizioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
Spiegazione
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che esistono ancora al momento della restituzione della cosa. L’indennità è pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito dalla cosa.
Come funziona e quando si applica
La regola evita che il proprietario si arricchisca a spese dell’usufruttuario, ma anche che quest’ultimo imponga spese eccessive: l’indennizzo è ancorato al minore tra costo e plusvalore. Diversa è la disciplina delle addizioni (art. 986).
Esempio pratico
L’usufruttuario che ha migliorato il fondo ha diritto, alla fine dell’usufrutto, a un indennizzo pari al minore tra quanto ha speso e l’aumento di valore prodotto.
Domande frequenti
L’usufruttuario è rimborsato dei miglioramenti?
Sì, per quelli ancora esistenti alla restituzione, nella minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore della cosa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.