Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo

    181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

    2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

    3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225

    4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

    5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , di attuazione della direttiva 1999/31/CE .

    6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma

    3. 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

    8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 , COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

  • Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: I commi 79, 80 e 81 entrano in vigore dal 01/01/2026 e producono effetti già sulla determinazione del reddito imponibile e degli acconti IRES per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2026 (per il primo tetto al 35%) e al 31/12/2027 (per il secondo tetto al 42%). Il comma 81 disciplina anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2028.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    79. Il computo delle perdite, ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dell’eccedenza, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 , relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in diminuzione del reddito: a) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile; b) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

    80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

    81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’ articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, commi 1067 e 1068 , della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

  • Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

    3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2135 del codice civile , e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.

    4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.

    5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo

    183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’ articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

    5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 .

    5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

    5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e

    216. 218

  • Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli

    Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli

    Commi 58-65 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Blocco di otto commi che riguardano: rideterminazione degli acconti d’imposta 2026 in relazione ai commi 56 e 57 (c. 58); interpretazione autentica e modifica della L. 1216/1961 e del D.Lgs. 174/2024 in materia di imposta sui premi assicurativi RC auto, infortunio del conducente e assistenza stradale (c. 59-62); meccanismo di sconto in fattura ai contraenti (c. 63); decorrenza per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 (c. 64); facoltà di valutazione dei titoli al costo per soggetti non IAS adopter, esercizi 2025 e 2026 (c. 65).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    58. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.

    59. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tariffa di cui all’allegato A, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50

    61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tabella A dell’allegato 1, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50

    62. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall’articolo 12, comma 1 , primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

    63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell’ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.

    64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

  • Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti

    Comma 56 LB26: deducibilità quinquennale svalutazioni crediti

    Comma 56 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 56 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari: 2026) e ai tre successivi (2027, 2028 e 2029). La norma deroga, per tale periodo, alla disciplina ordinaria di deducibilità di cui all’art. 106, c. 3, del TUIR (DPR 917/1986) e all’art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    56. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

  • Articolo 69.1 del T.U.B.

    Articolo 69.1 del T.U.B.

    Art. 69.1 T.U.B. – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le società di partecipazionefinanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) abbiano sede legale in Italia, non siano aloro volta controllate da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell’insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

    b) abbiano sede legale in Italia o in un altroStato dell’Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delledisposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

    2. L’autorizzazione prevista al comma 1 èrilasciata dalla Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis,60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.”

  • Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026

    Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026

    Comma 55 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 – Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    55. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 54 LB 2026 (soppresso): decorrenza nuova tassazione dividendi

    Comma 54 LB 2026 (soppresso): decorrenza nuova tassazione dividendi

    Comma 54 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 – Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    54. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% sui dividendi a società UE/SEE, soppresso dal 28 marzo 2026

    Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% sui dividendi a società UE/SEE, soppresso dal 28 marzo 2026

    Comma 53 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 53 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha avuto vigore fino al 28 marzo 2026. La norma è stata soppressa dal Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Il commento si limita a illustrare la portata della norma soppressa per finalità storiche e di completezza informativa rispetto ai rapporti tributari maturati nel breve periodo di vigenza.

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    53. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 52 LB 2026 (soppresso): ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE

    Comma 52 LB 2026 (soppresso): ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE

    Comma 52 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 – 28/03/2026 (soppresso da DL 38/2026 art. 11)

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 51 LB 2026: PEX e dividendi, soglia 5% o 500.000 euro

    Comma 51 LB 2026: PEX e dividendi, soglia 5% o 500.000 euro

    Comma 51 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, soppresso dal 28 marzo 2026 dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Norma di brevissima vita: ha prodotto effetti solo per i bilanci con esercizio chiuso entro il 27 marzo 2026 e per le plusvalenze realizzate in quella finestra temporale.

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    51. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Commi 46-50 LB 2026: dividendi UE esclusi dalla base IRAP e rimborsi

    Commi 46-50 LB 2026: dividendi UE esclusi dalla base IRAP e rimborsi

    Commi 46-50 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 50 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire modalità, contenuti e tempistiche di presentazione delle istanze di rimborso e dell’opzione per la compensazione con il contributo straordinario di cui ai commi 68-73. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    46. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’ articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»; b) all’articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’ articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non concorrono a formare la base imponibile della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

    47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d’imposta anteriori, la quota dell’imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

    48. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , hanno diritto al rimborso previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate.

    49. Con l’istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo, nei termini ivi disciplinati. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’ articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 37, comma 49-quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    50. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

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