Autore: Andrea Marton

  • Art. 67 Codice della Navigazione – Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

    Art. 67 Codice della Navigazione – Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

  • Art. 63 Codice della Navigazione – Manovre disposte d’ufficio

    Art. 63 Codice della Navigazione – Manovre disposte d’ufficio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto. L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

  • Art. 241 TUEL – Articolo 241

    Art. 241 TUEL – Articolo 241

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

    2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239.

    3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

    4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

    5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione.

    6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

    6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi

    7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

  • Art. 119-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza)

    Art. 119-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

    2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

    3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

    4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

    5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.))

    45

  • Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 Codice Civile: Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Art. 234 c.c. – Nascita del figlio dopo i trecento giorni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

    Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

    Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

    In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

  • Art. 70 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto coattivo

    Art. 70 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto coattivo

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione , qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

    2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa . . . per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

    3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa . . . nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

  • Art. 91 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale

    Art. 91 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

  • Art. 46 Codice della Navigazione – Subingresso nella concessione

    Art. 46 Codice della Navigazione – Subingresso nella concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

  • Art. 40 Codice della Navigazione – Riduzione del canone

    Art. 40 Codice della Navigazione – Riduzione del canone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44. Art. 41 (Costituzione d'ipoteca). Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

  • Art. 87 Codice della Navigazione – Pilotaggio obbligatorio

    Art. 87 Codice della Navigazione – Pilotaggio obbligatorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei luoghi dove ne è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto reale. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

  • Art. 111 D.Lgs. 42/2004 – Attività di valorizzazione

    Art. 111 D.Lgs. 42/2004 – Attività di valorizzazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

    2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

    3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

    4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

  • Art. 269 Cod. Amb. – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

    Art. 269 Cod. Amb. – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

    1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell’ articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 . Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell’ articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all’articolo 273-bis, comma

    13. 2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

    2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.

    3. Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell’ articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 . Per il rinnovo e per l’aggiornamento dell’autorizzazione l’autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all’autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l’autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità competente. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

    4. L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell’autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all’articolo 271, comma 18. 136 c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire.

    5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 .

    6. L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all’articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L’autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. L’autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall’avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

    7. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma

    3. L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , prima dei termini previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

    8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l’autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestor e può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 . È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, comma

    11. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta, a differenza dell’aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 . Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis.

    9. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.

    10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall’autorità competente.

    11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all’installazione di uno stabilimento nuovo.

    11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all’autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall’atto che la produce. L’aggiornamento dell’autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

    11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell’autorizzazione per la parte trasferita. L’autorizzazione applica la classificazione di cui all’articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L’autorità competente procede altresì all’aggiornamento dell’autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest’ultimo.

    11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.

    12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .