Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plusvalenze

    Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plusvalenze

    Commi 37-43 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    37. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

    38. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

    39. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

    40. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

    41. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

    42. All’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata».

    43. Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.

  • Comma 35 LB 2026: assegnazione agevolata beni ai soci entro 30/09/2026

    Comma 35 LB 2026: assegnazione agevolata beni ai soci entro 30/09/2026

    Comma 35 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 35 entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il termine per l’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, o per la trasformazione in società semplice delle società di mero godimento, è fissato al 30 settembre 2026. La data di riferimento per l’iscrizione dei soci nel libro soci è il 30 settembre 2025, con la finestra straordinaria di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per i soci che abbiano titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    35. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

  • CCNL Logistica: Sanilog, Previlog e welfare di settore

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede tre strumenti di welfare: il fondo pensione Priamo (dove dal 1° ottobre 2017 è confluito Previlog), la cassa sanitaria Sanilog e l’ente bilaterale Ebilog. Sanilog costa all’azienda 150 euro l’anno per lavoratore; Ebilog 3,50 euro al mese dall’azienda e 0,50 dal lavoratore; in Priamo l’adesione è volontaria, con l’1% a carico dell’azienda e l’1% del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Enti welfare CCNL Logistica (Testo Unico, artt. 50-52)
    Ente Funzione Contributo
    Priamo Previdenza complementare (adesione volontaria) 1% azienda + 1% lavoratore, più la quota di TFR
    Sanilog Assistenza sanitaria integrativa 150 euro l’anno per lavoratore, solo a carico dell’azienda
    Ebilog Ente bilaterale nazionale 3,50 euro al mese azienda + 0,50 euro lavoratore, per 12 mensilità

    Priamo: la previdenza complementare (art. 50)

    Il fondo di settore Previlog non esiste più come fondo autonomo: dal 1° ottobre 2017 è confluito in Priamo, che da allora è la forma pensionistica complementare di riferimento per chi lavora con questo contratto.

    • Contributo dell’azienda: 1% della retribuzione mensile (minimo tabellare conglobato, EPA, scatti, superminimi e le altre voci elencate dall’art. 50)
    • Contributo del lavoratore: 1% sulla stessa base, con la possibilità di versare di più a proprio carico
    • TFR: per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993 una quota mensile dell’accantonamento pari all’1% della retribuzione utile al TFR; per quelli di prima occupazione successiva la quota è quella prevista dalla legge (D.Lgs. 252/2005)

    L’adesione è volontaria (art. 50), ma per il TFR la legge è cambiata: per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 il TFR è conferito automaticamente al fondo, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005); negli altri casi il neoassunto ha sei mesi per scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo e, se non sceglie, il TFR va al fondo previsto dai contratti collettivi (conferimento tacito). Il personale tenuto al versamento al FASC segue le proprie regole. Nelle aziende delle centrali cooperative si applica solo il fondo Previdenza Cooperativa; per le confederazioni artigiane, il fondo di quel settore.

    Sanilog: la sanità integrativa (art. 51)

    Sanilog è il fondo sanitario integrativo del settore, ad integrazione del Servizio sanitario nazionale.

    • Chi è coperto: tutti i lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti compresi, una volta superata la prova
    • Quanto costa: 120 euro l’anno per lavoratore dal 1° luglio 2011, saliti a 150 euro dal 1° gennaio 2022 (12,50 euro al mese), pagati solo dall’azienda. Al lavoratore non si trattiene nulla
    • Prestazioni: visite, esami, ricoveri, odontoiatria e prevenzione secondo il piano sanitario in vigore, che fissa anche massimali, percentuali di rimborso e franchigie

    Se l’azienda non versa i contributi, risponde verso il lavoratore delle prestazioni sanitarie perse, oltre al risarcimento del danno (art. 51, comma 5).

    Ebilog: l’ente bilaterale (art. 52)

    Ebilog è l’Ente bilaterale nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, affiancato da enti bilaterali territoriali e regionali. Tra i compiti che gli assegna il contratto:

    • analisi dei fabbisogni formativi, qualificazione e riqualificazione professionale
    • interventi per gli autisti a cui è stata sospesa o ritirata la patente
    • sostegno al reddito nelle crisi aziendali per figure specifiche
    • contributi per asili nido, mensa scolastica, libri e rette universitarie
    • iniziative su salute e sicurezza, anche per ridurre i premi INAIL

    Il contributo, riferito a 12 mensilità per ogni lavoratore in forza non in prova, è di 2 euro al mese a carico dell’azienda e 0,50 euro a carico del lavoratore dal 1° luglio 2011; dal 1° gennaio 2022 la quota aziendale è salita di 1,50 euro, a 3,50 euro. Le imprese che non aderiscono alle associazioni firmatarie del CCNL, non aderiscono alla bilateralità e non versano il contributo devono pagare a ogni lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) di 8 euro al mese per 12 mensilità (art. 52, c. 3).

    Contributi e iscrizione

    • Sanilog: 150 euro l’anno, solo azienda, per i lavoratori a tempo indeterminato dopo la prova
    • Ebilog: 3,50 euro al mese azienda + 0,50 euro lavoratore
    • Priamo (solo se il lavoratore aderisce): 1% azienda + 1% lavoratore, più la quota di TFR

    Le prestazioni concrete (rimborsi, sussidi, corsi) dipendono dai regolamenti degli enti e possono cambiare di anno in anno: vanno verificate sui siti di Sanilog, Ebilog e Priamo.

    Casi pratici

    Tizio – Sanilog dopo la prova
    Tizio è assunto a tempo indeterminato come magazziniere. Finito il periodo di prova, ha diritto alle prestazioni di Sanilog: l’azienda versa per lui 150 euro l’anno, senza trattenute in busta paga. Per sapere quanto gli sarà rimborsato per una visita deve guardare il piano sanitario in vigore.
    Caia – adesione a Priamo
    Caia, autista con retribuzione mensile utile di 2.000 euro, aderisce a Priamo. Versa l’1% (20 euro al mese), l’azienda aggiunge un altro 1% (20 euro), e al fondo va anche il suo TFR. Se fosse alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 il TFR andrebbe al fondo in automatico (rinuncia possibile entro 60 giorni); negli altri casi, se non avesse aderito né scelto nulla entro sei mesi, il TFR sarebbe andato comunque al fondo per conferimento tacito, ma senza il contributo dell’azienda.
    Sempronio – azienda che non versa a Ebilog
    L’azienda di Sempronio applica il CCNL ma non aderisce alla bilateralità e non versa a Ebilog. In busta paga Sempronio deve trovare l’EAR, 8 euro al mese per 12 mensilità.

    Domande frequenti

    Previlog esiste ancora?
    No. Dal 1° ottobre 2017 Previlog è confluito nel fondo Priamo, che oggi è il fondo pensione di riferimento del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 50).
    Quanto paga l’azienda per Sanilog?
    150 euro l’anno per ogni lavoratore a tempo indeterminato (apprendisti compresi) che ha superato la prova: 120 euro dal 2011 più 30 euro dal 2022. È un contributo solo a carico dell’azienda (art. 51).
    L’iscrizione a Priamo è obbligatoria?
    No, l’adesione è volontaria. Chi aderisce versa l’1% e l’azienda aggiunge l’1%, più la quota di TFR. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 il TFR va al fondo in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni; negli altri casi, se il neoassunto non sceglie nulla entro sei mesi, il TFR va al fondo per conferimento tacito.
    Quanto si versa a Ebilog?
    3,50 euro al mese a carico dell’azienda (2 euro dal 2011 più 1,50 dal 2022) e 0,50 euro a carico del lavoratore, per 12 mensilità (art. 52).
    Cosa succede se l’azienda non versa a Ebilog?
    L’impresa non aderente alle associazioni firmatarie che non aderisce alla bilateralità e non versa il contributo deve pagare a ogni lavoratore l’EAR, elemento aggiuntivo della retribuzione di 8 euro al mese per 12 mensilità (art. 52, c. 3).
    E nelle cooperative?
    Per la previdenza complementare, nelle aziende delle confederazioni cooperative si applica solo il fondo Previdenza Cooperativa, non Priamo.

    Fonti: CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Testo Unico (Legacoop, ottobre 2025), artt. 50-52. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Modifica l’art. 1 c. 491 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 portando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1 c. 495 della stessa legge portando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. Si tratta di un raddoppio del prelievo introdotto a fini di gettito.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    29. All’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

  • Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali

    Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali

    Comma 28 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Aggiunge all’art. 1 c. 24 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) periodi che fissano al 26% (anziché 33% ordinario) l’aliquota sui redditi diversi e altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). Stabilisce inoltre la neutralità fiscale della mera conversione tra euro e e-money token e del rimborso al valore nominale.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    28. All’ articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 . Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».

  • Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 185 CCII – Contratto di locazione di immobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

    2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall’apertura della procedura.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge

    Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge

    Comma 26 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Norma di decorrenza che chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle modifiche al regime degli impatriati introdotte dal comma 25 della stessa Legge di Bilancio 2026. Le nuove regole si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’ articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Comma 25 LB26: regime impatriati alti redditi, art. 24-bis TUIR a 300.000 euro

    Comma 25 LB26: regime impatriati alti redditi, art. 24-bis TUIR a 300.000 euro

    Comma 25 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    25. All’articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»; b) al secondo periodo, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

  • Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus

    Comma 22 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nel l’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al comma 1-septies.1: 2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027»; 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  • Comma 14 LB 2026: buoni pasto elettronici fino a 10 euro

    Comma 14 LB 2026: buoni pasto elettronici fino a 10 euro

    Comma 14 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    14. All’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

  • Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi

    Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi

    Comma 4 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    4. All’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

  • Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%

    Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%

    Comma 3 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    3. All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

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