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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto reale nei luoghi dove ne è riconosciuta l'opportunità.
  • Dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può renderlo temporaneamente obbligatorio per particolari esigenze.
  • Sia il decreto reale sia il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti geografici della zona entro la quale l'obbligo si applica.
  • Il pilotaggio obbligatorio tutela la sicurezza della navigazione nelle acque più pericolose per la presenza di fondali ridotti, correnti o traffico intenso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 Codice della Navigazione — Pilotaggio obbligatorio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei luoghi dove ne è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto reale. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Commento

Ratio e distinzione tra pilotaggio obbligatorio e facoltativo

L'articolo 87 del Codice della navigazione introduce la distinzione fondamentale tra pilotaggio obbligatorio e pilotaggio facoltativo. Nei porti e nelle acque dove le caratteristiche idrogeografiche, la densità del traffico o altri fattori di rischio lo rendono opportuno, il pilotaggio cessa di essere una scelta rimessa all'armatore o al comandante e diventa un obbligo giuridico imposto dalla legge. La ratio è di ordine pubblico e di sicurezza: nelle acque più pericolose, la conoscenza locale specializzata del pilota è ritenuta indispensabile per prevenire incidenti — collisioni, incagliamenti, investimenti di strutture portuali — che potrebbero causare danni a persone, a cose e all'ambiente marino.

Il decreto reale come fonte dell'obbligo generale

L'obbligo generale di pilotaggio è istituito con decreto reale (oggi provvedimento governativo di pari rango), adottato quando si riconosce la permanente opportunità del pilotaggio obbligatorio in un determinato porto o tratto di acque. Questo provvedimento ha natura normativa o regolamentare e vale erga omnes per tutte le navi che fanno ingresso nella zona determinata, indipendentemente dalla loro bandiera o dalla volontà del comandante. La decisione di rendere il pilotaggio obbligatorio per decreto tiene conto di fattori strutturali — profondità dei fondali, ampiezza dei canali di accesso, presenza di impianti industriali o reti di gasdotti subacquei — che permangono nel tempo e giustificano un presidio permanente.

Il potere temporaneo del direttore marittimo

Accanto alla fonte normativa stabile, l'art. 87 prevede uno strumento di flessibilità operativa: nei luoghi dove il pilotaggio è di regola facoltativo, il direttore marittimo può renderlo temporaneamente obbligatorio «per particolari esigenze». Tali esigenze possono essere di varia natura: condizioni meteorologiche avverse (vento forte, nebbia fitta, ridotta visibilità), lavori in corso nei canali di accesso che ne riducano la sezione navigabile, traffico eccezionale in occasione di eventi particolari, emergenze ambientali o di sicurezza che aumentino il rischio di incidenti. Il potere del direttore marittimo è dunque un potere contingente e temporaneo, destinato a cessare al venir meno delle particolari esigenze che lo giustificano, e si distingue nettamente dal decreto reale che istituisce un obbligo stabile.

La delimitazione geografica della zona di pilotaggio obbligatorio

Sia il decreto reale sia il provvedimento del direttore marittimo devono determinare con precisione i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale delimitazione è funzionale per diversi profili: consente alle navi di sapere da quale punto dell'ingresso in porto devono imbarcare il pilota, definisce il momento in cui l'obbligo nasce e quello in cui cessa, e individua la porzione di acque rispetto alla quale la norma dell'art. 92, secondo comma, impone al pilota di prestare la propria opera fino al completamento del tragitto nella zona o all'ormeggio. La zona di pilotaggio obbligatorio è solitamente pubblicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali e negli avvisi ai naviganti, in modo da essere conoscibile con adeguato anticipo da parte delle navi in arrivo.

Conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo

Il comandante di una nave che entri nella zona di pilotaggio obbligatorio senza imbarcare il pilota viola un obbligo di legge. Le conseguenze pratiche di tale violazione si collocano sul piano amministrativo (sanzioni previste dal regolamento di navigazione), sul piano civile (l'armatore non può invocare l'esonero da responsabilità che l'art. 93 riconosce nei limiti ivi previsti) e, in caso di sinistro, sul piano della valutazione della colpa del comandante. Va tuttavia precisato che, secondo l'impostazione dell'art. 92 cod. nav., il pilota in zona di pilotaggio obbligatorio assiste il comandante ma non ne sostituisce la responsabilità: il comandante mantiene il controllo della nave e risponde del sinistro causato da proprie decisioni errate.

Casi pratici

Caso 1: Ingresso in porto senza pilota in zona obbligatoria

Il comandante della nave da carico di Tizio, non informato della vigenza dell'obbligo nel porto di Venezia, effettua la manovra di ormeggio senza imbarcare il pilota. L'autorità portuale contesta la violazione e avvia il procedimento sanzionatorio; in aggiunta, poiché la nave tocca una bricola durante la manovra, la responsabilità del comandante è valutata senza il beneficio della limitazione prevista dall'art. 93 cod. nav. che presuppone la presenza del pilota.

Caso 2: Pilotaggio temporaneamente obbligatorio per nebbia fitta

Il direttore marittimo di Livorno, a causa di una nebbia che riduce la visibilità a meno di cento metri, emette un provvedimento che rende obbligatorio il pilotaggio nel canale di accesso per le successive dodici ore. Caio, comandante di una petroliera in arrivo, deve attendere fuori dalla zona interdetta che la corporazione dei piloti invii un pilota a bordo prima di poter procedere all'attracco, allungando i tempi di operazione ma rispettando pienamente il provvedimento del direttore marittimo.

Caso 3: Contestazione dell'ampiezza della zona di pilotaggio

Sempronio, armatore di un piccolo cargo, riceve una fattura per servizi di pilotaggio relativi a una tratta che egli ritiene esterna alla zona di pilotaggio obbligatorio definita dal decreto. Presenta istanza all'autorità marittima per la verifica dei confini geografici della zona, ottenendo una rettifica che riduce il percorso addebitabile e, di conseguenza, la tariffa dovuta.

Domande frequenti

Cos'è il pilotaggio obbligatorio?

È l'obbligo imposto dalla legge (decreto reale o provvedimento del direttore marittimo) di avvalersi di un pilota locale per navigare in una zona determinata di porto o di acque ristrette, indipendentemente dalla volontà dell'armatore o del comandante.

Chi può rendere il pilotaggio obbligatorio?

Il provvedimento stabile è adottato con decreto reale (oggi equivalente governativo). In caso di particolari esigenze contingenti, il direttore marittimo può renderlo temporaneamente obbligatorio anche in luoghi dove di norma è facoltativo.

Come si determina la zona di pilotaggio obbligatorio?

Il provvedimento istitutivo (decreto o atto del direttore marittimo) deve fissare con precisione i limiti geografici della zona, pubblicati poi nelle pubblicazioni nautiche ufficiali e negli avvisi ai naviganti.

Cosa rischia il comandante che entra in zona obbligatoria senza pilota?

Rischia sanzioni amministrative e, in caso di sinistro, una valutazione sfavorevole della propria condotta. Non potrà inoltre invocare la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 93 cod. nav. per il pilota.

Il pilota obbligatorio sostituisce il comandante nella responsabilità della nave?

No. Il pilota assiste il comandante nella determinazione della rotta e delle manovre, ma il comandante mantiene il controllo della nave e la responsabilità del sinistro causato da proprie decisioni errate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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