Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 703 LB26: clausola di salvaguardia per il mancato raggiung

    Comma 703 LB26: clausola di salvaguardia per il mancato raggiung

    Comma 703 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attivazione della clausola di salvaguardia presupporrà atti di accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi e potrà richiedere provvedimenti attuativi (decreti ministeriali) per la concreta modulazione delle misure correttive previste dai commi 498 e seguenti della L. 213/2023. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    703. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

  • Comma 702 LB 2026: monitoraggio integrato spesa servizi sociali ATS

    Comma 702 LB 2026: monitoraggio integrato spesa servizi sociali ATS

    Comma 702 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MEF e Autorità delegata affari regionali, previo parere CTFS, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per i sistemi integrati di monitoraggio; entro ulteriori 6 mesi le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    702. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’ articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , e dall’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 699. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

  • Comma 540 LB26: Bonus Valore Cultura, limite di spesa e neutrali

    Comma 540 LB26: Bonus Valore Cultura, limite di spesa e neutrali

    Comma 540 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  • Commi 518-524 LB 2026: libri di testo, paritarie e organico scuola

    Commi 518-524 LB 2026: libri di testo, paritarie e organico scuola

    Commi 518-524 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (i) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con MIM e MEF, ex comma 518 sui criteri di riparto del fondo libri; (ii) decreto MIM-MEF ex comma 519 sugli scaglioni del contributo paritarie; (iii) decreto annuale ex art. 1, c. 335, L. 234/2021 nella versione riformata dai commi 520, 522, 523 per organico autonomia e ATA. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    518. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.

    519. Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

    520. All’ articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 , il comma 64 è sostituito dal seguente: «64. L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’ articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

    521. All’ articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la parola: «triennale» è soppressa.

    522. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ,» e dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»; b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’ articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa».

    523. All’ articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , dopo le parole: «con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell’ambito del decreto di cui all’ articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

    524. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

  • Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza

    Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza

    Comma 231 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attendono criteri e modalità operative del fondo, presumibilmente con DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il MEF. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    231. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione di cui all’ articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 .

  • Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile

    Commi 222-226 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 223: decreto annuale dell’Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con MEF, entro il 30 marzo di ciascun anno, previa intesa Stato-città. Comma 226: decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani di concerto con MEF per criteri attuativi del bonus sport con tetto ISEE 20.000 euro. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

    223. Con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

    224. All’articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 , le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l’anno 2026 e 700.000 euro per l’anno 2027».

    225. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .

    226. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 2026, N. 108 .

  • Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni

    Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni

    Comma 220 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    220. All’articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

  • Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo

    Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo

    Comma 219 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) all’articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; c) all’articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; d) all’articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  • Comma 216 LB 2026: decreto attuativo del comma 215 (180 giorni)

    Comma 216 LB 2026: decreto attuativo del comma 215 (180 giorni)

    Comma 216 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro fine giugno 2026), per l’attuazione delle disposizioni del comma 215. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del comma 215.

  • Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre

    Comma 214 LB26: priorità part-time per genitori con almeno tre

    Comma 214 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

  • Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro

    Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro

    Comma 208 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È previsto l’adeguamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE). Fino all’emanazione del nuovo DPCM la disciplina del comma 208 opera in via transitoria. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa cambia in concreto

    La soglia di 91.500 euro non è un tetto ISEE di accesso alle prestazioni: è l’innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale nel calcolo del patrimonio immobiliare ISEE (art. 5, comma 2, quarto periodo, DPCM 159/2013). La franchigia sale a 120.000 euro nei comuni capoluogo di città metropolitane ed è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo; sono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque). L’effetto pratico è un ISEE più basso a parità di situazione, e quindi importi più alti (o l’accesso a fasce migliori) per assegno unico universale, bonus asilo nido, bonus nuovi nati, Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: le cinque prestazioni richiamate dal comma. Per tutte le altre prestazioni resta l’ISEE ordinario.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    208. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1 , e all’ articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 206 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l’anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l’anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 8; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 14,18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 9; c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l’anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l’anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l’anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l’anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l’anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l’anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l’anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l’anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035; d) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementata di 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti

    Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti

    Comma 122 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.