Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 110 L. Fall. – Procedimento di ripartizione

    Art. 110 L. Fall. – Procedimento di ripartizione

    Art. 110 L. Fall. – Procedimento di ripartizione

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

    Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51.

    Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile , idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione.

    Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 98 .

    Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.

    I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’art. 36.

    Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

    Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione ; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma .

    Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

  • Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate

    Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate

    Commi 82-84 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l’ articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

    83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

    84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

  • Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025, attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 192/2024

    Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025, attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 192/2024

    Comma 45 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 , di attuazione dell’ articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .

  • Art. 148 bis TUEL – Articolo 148-bis

    Art. 148 Bis TUEL – Articolo 148-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’ articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 , per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’ articolo 119, sesto comma, della Costituzione , della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

    2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.

    3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

  • Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato

    Art. 946 c.c. – Alveo abbandonato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .

  • Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c.: Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regola

    Art. 947 c.c. – Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

    La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

    In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico .

  • Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione

    Art. 948 c.c. – Azione di rivendicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

    Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

    L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

    Spiegazione

    L’azione di rivendicazione consente al proprietario di recuperare la cosa da chiunque la possiede o detiene. L’azione può proseguire anche se il convenuto, dopo la domanda, ha cessato di possedere per fatto proprio (in tal caso deve recuperarla per l’attore o risarcirne il valore). L’azione non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione.

    Come funziona e quando si applica

    È l’azione tipica a tutela della proprietà. Chi rivendica deve provare il proprio diritto di proprietà (la cosiddetta probatio diabolica), risalendo a un titolo idoneo o, più spesso, all’usucapione.

    Esempio pratico

    Il proprietario di un terreno occupato senza titolo può agire in giudizio per recuperarlo da chi lo possiede.

    Domande frequenti

    L’azione di rivendicazione si prescrive?

    No, è imprescrittibile; sono però fatti salvi gli effetti dell’usucapione a favore di chi ha posseduto per il tempo previsto dalla legge.

    Cosa deve provare chi rivendica?

    La proprietà del bene, risalendo a un titolo idoneo o all’usucapione (la cosiddetta «probatio diabolica»).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria

    Art. 949 c.c. – Azione negatoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

    Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

  • Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini

    Art. 950 c.c. – Azione di regolamento di confini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

    Ogni mezzo di prova è ammesso.

    In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Spiegazione

    L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Come funziona e quando si applica

    Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.

    Esempio pratico

    Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.

    Domande frequenti

    Quando si usa l’azione di regolamento di confini?

    Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.

    Le mappe catastali sono decisive?

    No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    L’azione di regolamento di confini spetta a ciascun proprietario quando il confine tra due fondi è incerto: si chiede al giudice di stabilirlo. Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

    Come funziona e quando si applica

    Presuppone che entrambi riconoscano la reciproca proprietà ma discutano dove passi la linea di confine (a differenza dell’azione di rivendicazione, che contesta la proprietà stessa). Le mappe catastali hanno valore solo sussidiario, quando mancano prove migliori.

    Esempio pratico

    Due vicini sono d’accordo che ciascuno è proprietario del proprio terreno ma non sanno dove passi esattamente il confine: ognuno può chiedere al giudice di fissarlo.

    Domande frequenti

    Quando si usa l’azione di regolamento di confini?

    Quando il confine tra due fondi è incerto e i proprietari, pur non contestando la reciproca proprietà, ne discutono l’esatta linea.

    Le mappe catastali sono decisive?

    No: il giudice vi ricorre solo in mancanza di altri elementi di prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Art. 951 c.c. – Azione per apposizione di termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

  • Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 c.c. Avulsione

    In vigore

    Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.