Art. 938 c.c. Occupazione di porzione di fondo attiguo
In vigore
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Spiegazione
Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Appartiene al proprietario del fondo in cui si trova; se però lo trova un terzo per puro caso nel fondo altrui, metà spetta al proprietario del fondo e metà al ritrovatore.
Come funziona e quando si applica
La ripartizione a metà vale solo per il ritrovamento fortuito («per solo effetto del caso»): chi cerca abusivamente non ha diritto alla metà. Le cose di interesse storico, artistico o archeologico seguono regole speciali e appartengono allo Stato (Codice dei beni culturali).
Esempio pratico
Durante uno scavo in un terreno non mio trovo per caso una cassetta di monete d’oro di cui nessuno è proprietario: metà spetta a me, metà al proprietario del terreno – fatte salve le norme sui beni culturali.
Domande frequenti
Se trovo un tesoro nel terreno di un altro è tutto mio?
No: metà spetta a te (se l’hai trovato per caso) e metà al proprietario del fondo. I beni di interesse culturale appartengono però allo Stato.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.