Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 938 Codice Civile: Occupazione di porzione di fondo attiguo

    Articolo 938 Codice Civile: Occupazione di porzione di fondo attiguo

    Art. 938 c.c. Occupazione di porzione di fondo attiguo

    In vigore

    Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

  • Articolo 939 Codice Civile: Unione e commistione

    Articolo 939 Codice Civile: Unione e commistione

    Art. 939 c.c. Unione e commistione

    In vigore

    Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

  • Articolo 940 Codice Civile: Specificazione

    Articolo 940 Codice Civile: Specificazione

    Art. 940 c.c. Specificazione

    In vigore

    Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

  • Art. 941 Codice Civile: Alluvione

    Art. 941 Codice Civile: Alluvione

    Art. 941 c.c. – Alluvione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

  • Articolo 942 Codice Civile: Terreni abbandonati dalle acque correnti

    Articolo 942 Codice Civile: Terreni abbandonati dalle acque correnti

    Art. 942 c.c. Terreni abbandonati dalle acque correnti

    In vigore

    I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

  • Articolo 943 Codice Civile: Laghi e stagni

    Articolo 943 Codice Civile: Laghi e stagni

    Art. 943 c.c. – Laghi e stagni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.

    Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

  • Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 Codice Civile: Avulsione

    Art. 944 c.c. Avulsione

    In vigore

    Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

  • Articolo 945 Codice Civile: Isole e unioni di terra

    Articolo 945 Codice Civile: Isole e unioni di terra

    Art. 945 c.c. – Isole e unioni di terra

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37 .

  • Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 c.c. Tesoro

    In vigore

    Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

    Spiegazione

    Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Appartiene al proprietario del fondo in cui si trova; se però lo trova un terzo per puro caso nel fondo altrui, metà spetta al proprietario del fondo e metà al ritrovatore.

    Come funziona e quando si applica

    La ripartizione a metà vale solo per il ritrovamento fortuito («per solo effetto del caso»): chi cerca abusivamente non ha diritto alla metà. Le cose di interesse storico, artistico o archeologico seguono regole speciali e appartengono allo Stato (Codice dei beni culturali).

    Esempio pratico

    Durante uno scavo in un terreno non mio trovo per caso una cassetta di monete d’oro di cui nessuno è proprietario: metà spetta a me, metà al proprietario del terreno – fatte salve le norme sui beni culturali.

    Domande frequenti

    Se trovo un tesoro nel terreno di un altro è tutto mio?

    No: metà spetta a te (se l’hai trovato per caso) e metà al proprietario del fondo. I beni di interesse culturale appartengono però allo Stato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c. – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

    Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

  • Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Art. 934 c.c. – Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

  • Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c. – Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.

    In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.