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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 130 suddivide il personale navigante della navigazione interna in tre categorie graduate per complessità tecnica e tipo di servizio.
  • La prima categoria comprende il personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo.
  • La seconda categoria riguarda il personale addetto ai servizi complementari di bordo (es. ristorazione, assistenza passeggeri).
  • La terza categoria è riservata al personale addetto alla piccola navigazione, per imbarcazioni di minore tonnellaggio o percorsi limitati.
  • Il D.L. 535/1996 (conv. L. 647/1996) ha integrato la norma istituendo il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 Codice della Navigazione — Categorie del personale navigante

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il personale navigante si divide in tre categorie: 1° personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto alla piccola navigazione. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

Commento

Ratio classificatoria e struttura della norma

L'art. 130 realizza, all'interno della macro-categoria del personale navigante delineata dall'art. 129, una articolazione ulteriore in tre categorie funzionali. La tripartizione risponde a una logica di proporzionalità tra la complessità tecnica del servizio prestato e il livello di abilitazione richiesta: più delicate sono le mansioni, più rigorosi sono i requisiti di titolo professionale e di iscrizione. La norma va letta in combinato disposto con l'art. 134, che elenca i singoli titoli professionali corrispondenti a ciascun servizio, e con l'art. 133, che regolamenta i requisiti per l'iscrizione nelle matricole.

Prima categoria: personale di comando e bassa forza

La prima categoria è la più qualificata e comprende due sottoinsiemi: il personale di comando (capitano, capo timoniere, capo barca) e il personale di bassa forza addetto ai medesimi servizi tecnici. Il riferimento ai servizi di coperta, di macchina e «in genere ai servizi tecnici di bordo» rivela l'intenzione del legislatore di costruire una categoria aperta, capace di accogliere i ruoli tecnici che le evoluzioni tecnologiche delle imbarcazioni fluviali possano rendere necessari. Il macchinista e il motorista, previsti dall'art. 134 per i servizi di macchina, rientrano in questa prima categoria. Si tratta del personale che maggiormente incide sulla sicurezza della navigazione e sulla condotta della nave, ragion per cui le relative abilitazioni professionali sono le più vincolanti.

Seconda categoria: servizi complementari di bordo

La seconda categoria abbraccia i soggetti che, pur facendo parte dell'equipaggio e imbarcando stabilmente, non svolgono mansioni di condotta tecnica della nave. Rientrano tipicamente in questa categoria il personale di cucina, di assistenza ai passeggeri e di pulizia a bordo dei battelli di linea o dei traghetti lacustri. Questi lavoratori sono soggetti alle norme sull'arruolamento e devono essere iscritti nelle matricole, ma i requisiti di titolo professionale sono meno stringenti rispetto alla prima categoria. La loro presenza è tipica sulle navi adibite a servizi pubblici di linea sul Lago di Garda, sul Lago Maggiore e sul Lago di Como, nonché sui battelli fluviali adibiti al trasporto passeggeri.

Terza categoria: piccola navigazione

La terza categoria è riservata al personale addetto alla piccola navigazione, espressione con cui il codice intende la navigazione effettuata con imbarcazioni di ridotte dimensioni su percorsi limitati o in acque protette. Il barcaiolo abilitato, menzionato dall'art. 134 tra i titoli professionali per i servizi di coperta, è la figura tipica di questa categoria. I requisiti di abilitazione sono i meno onerosi dell'intera scala, coerentemente con la minore complessità e pericolosità dell'attività svolta.

L'integrazione del D.L. 535/1996

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha integrato l'art. 130 istituendo il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne. Si tratta di un titolo specifico per un segmento di mercato in forte crescita, quello del noleggio di imbarcazioni a fini ricreativi su fiumi e laghi, che presentava caratteristiche non pienamente riconducibili ai titoli tradizionali del codice. L'integrazione ha colmato una lacuna regolamentare significativa, assicurando che anche i conduttori di questo settore fossero soggetti a un regime di abilitazione formale, con effetti positivi sia in termini di sicurezza sia di tutela dei passeggeri-clienti.

Coordinamento con la normativa sopravvenuta

La disciplina delle categorie del personale navigante della navigazione interna è stata progressivamente integrata da normativa regolamentare e da direttive europee relative alla navigazione nelle vie navigabili interne. In particolare, la Direttiva 2017/2397/UE (recepita in Italia con D.Lgs. 212/2021) ha introdotto un sistema armonizzato di qualifiche professionali per la navigazione interna a livello europeo, incidendo sui titoli professionali e sui requisiti di abilitazione. Le categorie dell'art. 130 mantengono la loro valenza sistematica, ma il contenuto delle abilitazioni è oggi in parte definito dalla normativa eurounitaria e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, macchinista su battello lacustre

Tizio è assunto come macchinista su un traghetto di linea del Lago di Garda: rientra nella prima categoria del personale navigante in quanto addetto ai servizi di macchina, con obbligo di possedere il relativo titolo professionale di macchinista ai sensi dell'art. 134 cod. nav. e di essere iscritto nella matricola.

Caso 2: Caio, personale di ristorazione su battello turistico

Caio lavora come cuoco a bordo di un battello turistico sul Lago Maggiore: appartiene alla seconda categoria del personale navigante, quella dei servizi complementari, e deve quindi essere iscritto nelle matricole dell'ufficio di porto, pur non essendo titolare di abilitazioni di coperta o di macchina.

Caso 3: Sempronio, conduttore di imbarcazione da noleggio

Sempronio gestisce un servizio di noleggio di piccole imbarcazioni a motore sul fiume Po: grazie all'integrazione introdotta dal D.L. 535/1996, deve conseguire il titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne, distinto dai titoli tradizionali previsti per le prime tre categorie originarie dell'art. 130.

Domande frequenti

Quante categorie comprende il personale navigante della navigazione interna?

L'art. 130 cod. nav. ne prevede tre: il personale di comando e bassa forza per servizi tecnici, il personale dei servizi complementari di bordo e il personale addetto alla piccola navigazione.

Il cuoco di bordo su un battello lacustre deve essere iscritto nelle matricole?

Sì: il personale addetto ai servizi complementari di bordo, pur non svolgendo mansioni di condotta, fa parte dell'equipaggio ed è soggetto all'obbligo di iscrizione nelle matricole tenute dall'ufficio di porto.

Cosa ha introdotto il D.L. 535/1996 in relazione all'art. 130?

Ha istituito il titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne, colmando una lacuna per il settore del noleggio ricreativo fluviale e lacustre.

La Direttiva UE 2017/2397 ha modificato le categorie dell'art. 130?

No: le categorie dell'art. 130 restano formalmente invariate, ma il contenuto delle qualifiche professionali è oggi integrato dalla normativa europea armonizzata recepita con D.Lgs. 212/2021, che disciplina i requisiti per la navigazione interna a livello UE.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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