Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 922 LB26: assegno sostitutivo accompagnatore militare 1.00

    Comma 922 LB26: assegno sostitutivo accompagnatore militare 1.00

    Comma 922 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    922. L’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 , è sostituito dal seguente: «Art. 1.- (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , la misura dell’assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 2. L’assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 , nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell’assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti. 4. Per gli invalidi che, nell’anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell’assegno di cui al comma 1, avviene d’ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

  • Comma 840 LB26: requisiti di accesso al Fondo lavoratori spettacolo

    Comma 840 LB26: requisiti di accesso al Fondo lavoratori spettacolo

    Comma 840 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    840. All’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), la cifra: «30.000» è sostituita dalla seguente: «35.000»; b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all’ultimo periodo, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

  • Art. 192 Cod. Amb. – divieto di abbandono

    Art. 192 Cod. Amb. – divieto di abbandono

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

    2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

    3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

    4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Nota all’art. 192: – Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ».

  • Articolo 184 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 184 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 184 CCII – Contratto di affitto di azienda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d’azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

    2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 212, comma 6.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Commi 791-793 LB 2026: medici fiscali, concorsi PA, atleti paralimpici

    Commi 791-793 LB 2026: medici fiscali, concorsi PA, atleti paralimpici

    Commi 791-793 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 793: decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per definire modalità e procedure di ricollocamento degli atleti paralimpici nei ruoli civili. Nessun termine espresso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    791. All’ articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all’accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».

    792. All’articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».

    793. All’ articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora non più idonei all’attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione».

  • Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026. Modalità di attuazione rinviate a decreto del Ministro del lavoro, sentito l’INPS.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di attuazione del comma 723 sono rinviate a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS. Il decreto dovrà disciplinare procedura, contraddittorio, esiti dell’accertamento e modalità di convenzionamento con ASL e sanità militare. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    723. L’INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

  • Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione

    Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione

    Commi 373-375 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    373. A decorrere dall’anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all’INPS per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

    374. A decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , sono trasferite all’INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

    375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 .

  • Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 LB26: riorganizzazione del Dipartimento per le politic

    Comma 284 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità da attuare con DPCM ai sensi dell'art. 7, L. 400/1988. Implementazione piattaforma INPS entro settembre 2026, con conseguenti provvedimenti tecnico-operativi dell'Istituto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l’istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’ articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all’articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 . Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all’INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinchè, entro il mese di settembre dell’anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell’anno 2026, 0,33 milioni di euro nell’anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l’anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Comma 209 LB 2026: ISEE precompilata, INPS coopera con Interno e ACI

    Comma 209 LB 2026: ISEE precompilata, INPS coopera con Interno e ACI

    Comma 209 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti INPS, Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali. Definisce le modalità operative e tecniche per la gestione della DSU precompilata via CAF. Nessun termine espresso nel comma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    209. All’ articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno 2026, per le attività di cui al comma 1 l’INPS coopera anche con il Ministero dell’interno e con l’Automobile Club d’Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico»; b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza».

  • Comma 185 LB26: speranza di vita 2027 ridotta a un mese e TFS differito

    Comma 185 LB26: speranza di vita 2027 ridotta a un mese e TFS differito

    Comma 185 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 30/12/2025 (entrata anticipata).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    185. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’ articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’ articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

  • Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA

    Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA

    Commi 176-180 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 per tutti i commi 176-180.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 177: tavolo tecnico da istituire presso il MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; le misure operative di sostegno alle retribuzioni dei lavoratori delle basi USA verranno definite dal tavolo. Comma 180: rinvia per applicazione al decreto direttoriale MEF-Lavoro previsto dall’art. 12, comma 12-bis, D.L. 78/2010 (adeguamento speranza di vita). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    176. All’ articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse; b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un’unica soluzione» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità».

    177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d’America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

    178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

    179. Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e l’importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 , sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

    180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.

  • Comma 164 LB26: 30 mln per indennità lavoratori pesca marittima

    Comma 164 LB26: 30 mln per indennità lavoratori pesca marittima

    Comma 164 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.