Art. 917 c.c. – Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
Spiegazione
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo del ritrovamento (il testo usa l’arcaico «podestà»), indicando le circostanze del ritrovamento.
Come funziona e quando si applica
Il Comune provvede alla pubblicazione del ritrovamento. Trattenere la cosa trovata, invece di restituirla o consegnarla, può integrare il reato di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). Trascorso un anno, scattano gli effetti dell’art. 929.
Esempio pratico
Chi trova un portafogli per strada deve restituirlo al proprietario o consegnarlo al Comune; non può semplicemente tenerlo.
Domande frequenti
Cosa devo fare se trovo un oggetto?
Restituirlo al proprietario o, se ignoto, consegnarlo al Comune (sindaco) del luogo del ritrovamento. Trattenerlo può costituire reato.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.