Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Art. 927 c.c. – Cose ritrovate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

    Spiegazione

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo del ritrovamento (il testo usa l’arcaico «podestà»), indicando le circostanze del ritrovamento.

    Come funziona e quando si applica

    Il Comune provvede alla pubblicazione del ritrovamento. Trattenere la cosa trovata, invece di restituirla o consegnarla, può integrare il reato di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). Trascorso un anno, scattano gli effetti dell’art. 929.

    Esempio pratico

    Chi trova un portafogli per strada deve restituirlo al proprietario o consegnarlo al Comune; non può semplicemente tenerlo.

    Domande frequenti

    Cosa devo fare se trovo un oggetto?

    Restituirlo al proprietario o, se ignoto, consegnarlo al Comune (sindaco) del luogo del ritrovamento. Trattenerlo può costituire reato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi

    Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi

    Art. 912 c.c. – Conciliazione di opposti interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.

    L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

    In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

  • Articolo 913 Codice Civile: Scolo delle acque

    Articolo 913 Codice Civile: Scolo delle acque

    Art. 913 c.c. Scolo delle acque

    In vigore

    Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

  • Art. 914 c.c.: Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Art. 914 c.c.: Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Art. 914 c.c. – Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

    Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921.

  • Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini

    Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini

    Art. 915 c.c. – Riparazione di sponde e argini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d’urgenza.112a Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall’esecuzione delle opere stesse.

  • Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri

    Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri

    Art. 916 c.c. – Rimozione degli ingombri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

  • Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Art. 917 c.c. – Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

    Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.

  • Articolo 918 Codice Civile: Consorzi volontari

    Articolo 918 Codice Civile: Consorzi volontari

    Art. 918 c.c. – Consorzi volontari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

    L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

    Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

  • Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Art. 907 c.c. – Distanza delle costruzioni dalle vedute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.

    Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

    Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

  • Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane

    Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane

    Art. 908 c.c. – Scarico delle acque piovane

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

    Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

  • Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Art. 909 c.c. – Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

    Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

  • Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo (abrogato)

    Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo (abrogato)

    Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario

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