Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Art. 909 c.c. – Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

    Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

  • Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo (abrogato)

    Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo (abrogato)

    Art. 910 c.c. – Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario

  • Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Art. 911 c.c. – Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

  • Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Art. 898 c.c. – Comunione di siepi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

    Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

  • Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Art. 899 c.c. – Comunione di alberi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

    Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

    Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

  • Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Art. 900 c.c. – Specie di finestre

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

  • Art. 901 Codice Civile: Luci

    Art. 901 Codice Civile: Luci

    Art. 901 c.c. Luci

    In vigore

    Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

  • Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

    Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

    Art. 902 c.c. – Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’art. 901.

    Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

  • Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Art. 903 c.c. – Luci nel muro proprio o nel muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

    Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

  • Articolo 904 Codice Civile: Diritto di chiudere le luci

    Articolo 904 Codice Civile: Diritto di chiudere le luci

    Art. 904 c.c. – Diritto di chiudere le luci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

    Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

  • Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c. – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

    La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

  • Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Art. 896 c.c. – Recisione di rami protesi e di radici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

    Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

    Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art.

    843.

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