Autore: Andrea Marton

  • Art. 227 TUEL – Articolo 227

    Art. 227 TUEL – Articolo 227

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

    2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 95

    2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. 95

    2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’ art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

    4. Ai fini del referto di cui all’ articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

    5. 5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’ art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

    6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

    6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

    6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.

  • Art. 52 D.Lgs. 42/2004 – Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

    Art. 52 D.Lgs. 42/2004 – Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (25)

    1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all' articolo 28, commi 12 , 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevista dall' articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (25)

  • Art. 119 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    Art. 119 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

  • Art. 52 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    Art. 52 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: il testo riporta la novella del 1981 con gli importi originari in lire. La disciplina sanzionatoria del mercato mobiliare del D.L. 95/1974 è stata superata dal TUF (D.Lgs. 58/1998): questi importi hanno valore solo storico.

    L'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".

  • Art. 56 L. 689/1981 – (Detenzione domiciliare sostitutiva)

    Art. 56 L. 689/1981 – (Detenzione domiciliare sostitutiva)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale . Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l' articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .))

  • Art. 79 D.Lgs. 42/2004 – Indennizzo

    Art. 79 D.Lgs. 42/2004 – Indennizzo

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

    2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

    3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

    4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione … .

  • Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del

    Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del

    Art. 249 c.c. – Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

    L’azione è imprescrittibile.

    Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

    Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

    Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

  • Art. 81 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 81 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 68 L. 689/1981 – (Sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive)

    Art. 68 L. 689/1981 – (Sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))

  • Art. 237 quater Cod. Amb. – (Ambito di applicazione ed esclusioni)

    Art. 237 Quater Cod. Amb. – (Ambito di applicazione ed esclusioni)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.

    2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo: a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 1) rifiuti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2); 2) rifiuti radioattivi; 3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime; c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.

  • Art. 261 Cod. Amb. – imballaggi

    Art. 261 Cod. Amb. – imballaggi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

    2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all’articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui alì all’articolo 221, comma

    4. 3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro .

    4. La violazione del disposto di cui all’articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

    4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

    4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e

    226-ter. 4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981 .

  • Art. 62 Codice della Navigazione – Movimento delle navi nel porto

    Art. 62 Codice della Navigazione – Movimento delle navi nel porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.