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Art. 232 bis Cod. Amb. — (Rifiuti di prodotti da fumo)

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Art. 232 Bis Cod. Amb. — (Rifiuti di prodotti da fumo)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.