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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 235 D.Lgs. 152/2006
Articolo abrogato dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 234 Cod. Amb. – Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene→Art. 236 Cod. Amb. – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati→Art. 233 Cod. Amb. – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti→Art. 237 quindecies Cod. Amb. – (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici)→Art. 237 sexdecies Cod. Amb. – (Residui)→Art. 237 duodevicies Cod. Amb. – Condizioni anomale di funzionamento→Art. 237 undevicies Cod. Amb. – (Incidenti o inconvenienti)→Art. 237 Cod. Amb. – Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.