← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 237-quindecies: controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
  • Attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
  • Procedimento autorizzativo coordinato con l'AIA (artt. 29-bis ss.)
  • Valori limite di emissione, monitoraggio in continuo e best available techniques
  • Trasparenza informativa e diritti di partecipazione del pubblico
  • Vigilanza delle agenzie regionali e ispezioni programmate periodiche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 237 Quindecies Cod. Amb. — (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.

2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto

1. 3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto

2. 4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all’autorità competente in modo da consentirle di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell’autorizzazione, secondo le procedure fissate dall’autorità che ha rilasciato la stessa.

5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l’autorità competente e l’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, fermo restando quanto previsto all’articolo 237-septiesdecies.

6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.

In sintesi

  • Articolo 237-quindecies: controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
  • Attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
  • Procedimento autorizzativo coordinato con l'AIA (artt. 29-bis ss.)
  • Valori limite di emissione, monitoraggio in continuo e best available techniques
  • Trasparenza informativa e diritti di partecipazione del pubblico
  • Vigilanza delle agenzie regionali e ispezioni programmate periodiche
Indice dei contenuti

La disposizione fa parte della Sezione 5 della Parte IV del codice, dedicata agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive). Sul tema specifico, controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici: monitoraggio degli scarichi idrici degli impianti termici, parametri di interesse e regime sanzionatorio in caso di superamenti. L'inquadramento sistematico richiede di tenere insieme tre piani: la disciplina autorizzativa (AIA), le regole tecniche di esercizio e il regime di monitoraggio, controllo e trasparenza verso il pubblico.

Quadro autorizzativo e raccordo con l'AIA

Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono di regola soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice. L'AIA assorbe le valutazioni in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, gestione rifiuti e applica le BAT (Best Available Techniques) individuate dai BREF settoriali e dalle BAT Conclusions adottate con decisione della Commissione europea. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione tecnica dell'impianto, l'elenco dei rifiuti ammessi con codici EER, i sistemi di abbattimento delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo.

Condizioni di esercizio e parametri di processo

Le regole di esercizio impongono il rispetto dei parametri termodinamici fissati dalla direttiva IED: temperatura minima della camera di post-combustione di 850 C (1100 C per rifiuti pericolosi con tenore di sostanze alogenate organiche superiore all'1%), tempo di residenza minimo di due secondi, tenore minimo di ossigeno. Sono regolate le fasi di avviamento e di fermata, durante le quali non puo essere alimentato rifiuto se i parametri di processo non sono stabilizzati. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rigore di questi parametri, censurando deroghe non giustificate.

Emissioni, monitoraggio e controlli

L'allegato 1 alla Parte V del codice fissa i valori limite di emissione (VLE) per i principali inquinanti: polveri totali, composti organici totali (TOC), HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF). Il monitoraggio e in continuo (CEMS) per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i metalli pesanti e per le diossine. I dati sono trasmessi all'autorita competente e all'agenzia regionale di protezione ambientale, che effettua controlli programmati e su segnalazione, anche tramite ispezioni in sito.

Trasparenza e partecipazione

In attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998 e del d.lgs. 195/2005 sull'informazione ambientale, i dati di monitoraggio sono resi disponibili al pubblico nel portale dell'autorita competente. Il rapporto annuale di esercizio (RAE) deve essere pubblicato. I cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni ambientali senza obbligo di dimostrare un interesse qualificato. Le associazioni ambientaliste possono partecipare ai procedimenti autorizzativi e impugnare i provvedimenti.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con la disciplina AIA (artt. 29-bis ss.), con i valori limite della Parte V (emissioni in atmosfera), con la Parte III (scarichi idrici) e con i criteri di classificazione dei rifiuti dell'art. 184 e dell'Allegato D. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina del danno ambientale (Parte VI) e con la responsabilita amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).

Domande frequenti

L'autorizzazione richiamata dall'art. 237-quindecies coincide con l'AIA?

Di regola si: gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice, che assorbe le valutazioni su emissioni, scarichi, rumore e gestione rifiuti.

Quali sono i principali valori limite di emissione?

L'allegato 1 alla Parte V fissa valori limite per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Il monitoraggio e in continuo per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i micro-inquinanti.

Quale ruolo hanno le agenzie regionali di protezione ambientale?

Effettuano ispezioni programmate e su segnalazione, validano i dati di monitoraggio, partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA ed esprimono pareri tecnici vincolanti su questioni ambientali specialistiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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