Testo dell'articoloVigente
Art. 237 Duodevicies Cod. Amb. – Condizioni anomale di funzionamento
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. L’autorità competente stabilisce nell’autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finchè sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l’attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell’atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di TOC e CO di cui all’Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all’autorità competente e all’autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione fa parte della Sezione 5 della Parte IV del codice, dedicata agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive). Sul tema specifico, condizioni anomale di funzionamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento: regime giuridico delle anomalie: tempi massimi di operativita in deroga e obblighi di immediato ripristino. L'inquadramento sistematico richiede di tenere insieme tre piani: la disciplina autorizzativa (AIA), le regole tecniche di esercizio e il regime di monitoraggio, controllo e trasparenza verso il pubblico.
Quadro autorizzativo e raccordo con l'AIA
Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono di regola soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice. L'AIA assorbe le valutazioni in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, gestione rifiuti e applica le BAT (Best Available Techniques) individuate dai BREF settoriali e dalle BAT Conclusions adottate con decisione della Commissione europea. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione tecnica dell'impianto, l'elenco dei rifiuti ammessi con codici EER, i sistemi di abbattimento delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo.
Condizioni di esercizio e parametri di processo
Le regole di esercizio impongono il rispetto dei parametri termodinamici fissati dalla direttiva IED: temperatura minima della camera di post-combustione di 850 C (1100 C per rifiuti pericolosi con tenore di sostanze alogenate organiche superiore all'1%), tempo di residenza minimo di due secondi, tenore minimo di ossigeno. Sono regolate le fasi di avviamento e di fermata, durante le quali non puo essere alimentato rifiuto se i parametri di processo non sono stabilizzati. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rigore di questi parametri, censurando deroghe non giustificate.
Emissioni, monitoraggio e controlli
L'allegato 1 alla Parte V del codice fissa i valori limite di emissione (VLE) per i principali inquinanti: polveri totali, composti organici totali (TOC), HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF). Il monitoraggio e in continuo (CEMS) per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i metalli pesanti e per le diossine. I dati sono trasmessi all'autorita competente e all'agenzia regionale di protezione ambientale, che effettua controlli programmati e su segnalazione, anche tramite ispezioni in sito.
Trasparenza e partecipazione
In attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998 e del d.lgs. 195/2005 sull'informazione ambientale, i dati di monitoraggio sono resi disponibili al pubblico nel portale dell'autorita competente. Il rapporto annuale di esercizio (RAE) deve essere pubblicato. I cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni ambientali senza obbligo di dimostrare un interesse qualificato. Le associazioni ambientaliste possono partecipare ai procedimenti autorizzativi e impugnare i provvedimenti.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con la disciplina AIA (artt. 29-bis ss.), con i valori limite della Parte V (emissioni in atmosfera), con la Parte III (scarichi idrici) e con i criteri di classificazione dei rifiuti dell'art. 184 e dell'Allegato D. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina del danno ambientale (Parte VI) e con la responsabilita amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestore di un termovalorizzatore
Tizio gestisce un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e durante un controllo dell'agenzia regionale di protezione ambientale viene rilevato un superamento del valore limite di emissione per gli ossidi di azoto in una giornata. Deve comunicare immediatamente l'evento, attivare le misure correttive previste dal piano di gestione delle anomalie e produrre una relazione tecnica sulle cause e sui rimedi adottati.
Caso 2: Caio impianto di coincenerimento in cementificio
Caio gestisce un cementificio che utilizza CSS (combustibile solido secondario) come parziale sostituto del combustibile fossile. L'impianto opera in regime di coincenerimento, soggetto ad AIA e ai valori limite applicabili. Per modificare la tipologia di rifiuti ammessi deve presentare istanza di modifica, che l'autorita competente qualifica come sostanziale o non sostanziale in base ai criteri tecnici di settore.
Domande frequenti
L'autorizzazione richiamata dall'art. 237-duodevicies coincide con l'AIA?
Di regola si: gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice, che assorbe le valutazioni su emissioni, scarichi, rumore e gestione rifiuti.
Quali sono i principali valori limite di emissione?
L'allegato 1 alla Parte V fissa valori limite per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Il monitoraggio e in continuo per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i micro-inquinanti.
Quale ruolo hanno le agenzie regionali di protezione ambientale?
Effettuano ispezioni programmate e su segnalazione, validano i dati di monitoraggio, partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA ed esprimono pareri tecnici vincolanti su questioni ambientali specialistiche.