← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 230: rifiuti derivanti da attivita di manutenzione delle infrastrutture
  • Regime EPR di filiera con contributi ambientali a carico dei produttori
  • Raccordo con le discipline speciali (RAEE, ELV, pile, PFU, oli)
  • Ruolo dei consorzi obbligatori riconosciuti dal MASE
  • Tracciabilita tramite formulari e registri di carico/scarico
  • Controlli a campione delle agenzie regionali di protezione ambientale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 230 Cod. Amb. — rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma

1. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’ articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .

Commento

La disposizione disciplina un flusso specifico di rifiuti soggetto a regime EPR di filiera: rifiuti derivanti da attivita di manutenzione delle infrastrutture. regime semplificato per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti fuori dalla sede operativa nel corso di attivita di manutenzione di reti e infrastrutture. L'esigenza di una regolazione settoriale nasce dalla peculiarita merceologica, ambientale e logistica di alcune categorie di rifiuti, che impone un'organizzazione gestionale dedicata anche per soddisfare gli obiettivi quantitativi dei corrispondenti atti eurounitari.

Logica della responsabilita estesa del produttore

Il modello EPR settoriale ricalca, con adattamenti, l'architettura degli imballaggi: il produttore (o, in alcuni casi, l'importatore o il distributore) e obbligato all'adesione a un consorzio obbligatorio riconosciuto dal MASE o, in alternativa, alla costituzione di un sistema autonomo. Il contributo ambientale, versato all'immissione sul mercato del prodotto da cui originera il rifiuto, costituisce la provvista per coprire i costi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero. In linea generale, la giurisprudenza ha valorizzato la natura solidaristica del modello, che internalizza nel prezzo del prodotto i costi ambientali della sua fine vita.

Raccordo con le discipline speciali

Diverse fattispecie sono regolate da decreti settoriali che affiancano l'art. 227 e gli articoli vicini: per i RAEE il d.lgs. 49/2014; per i veicoli fuori uso il d.lgs. 209/2003 e il regolamento in corso di approvazione in sede UE (proposta ELVR); per pile e accumulatori il d.lgs. 188/2008 e il regolamento UE 2023/1542 sulle batterie; per i pneumatici (PFU) il d.m. 82/2011; per i rifiuti sanitari il d.P.R. 254/2003. Il coordinamento tra norma generale e discipline speciali avviene secondo il criterio di specialita, fermo restando l'ombrello dei principi del codice.

Tracciabilita, controlli e profili sanzionatori

Il sistema poggia su strumenti di tracciabilita (formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico, MUD annuale e, per i soggetti tenuti, RENTRI). I controlli sono distribuiti tra agenzie regionali di protezione ambientale, organi di polizia giudiziaria e, per i flussi transfrontalieri, dogana e capitanerie di porto. Il regime sanzionatorio combina sanzioni amministrative pecuniarie e fattispecie penali della Parte VI-bis del codice; per le condotte associative gravi rilevano anche le figure dei reati ambientali introdotte dalla l. 68/2015.

Profili operativi per le imprese

L'impresa che immette sul mercato un prodotto soggetto a EPR deve censire i propri obblighi gia in fase di marketing del prodotto, individuare il consorzio o sistema autonomo competente, attivare la posizione contributiva, predisporre etichettatura e schede tecniche informative e sincronizzare la propria reportistica ambientale. Sul piano contrattuale, occorre rivedere clausole di fornitura per definire la titolarita dell'obbligo nelle filiere lunghe e nelle vendite a distanza, tipicamente attribuendolo al primo immettitore sul mercato italiano.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con gli artt. 178 ss. (principi e obblighi generali), 188 (responsabilita della gestione), 193 (formulario), 212 (Albo gestori ambientali), 188-bis e ss. (RENTRI), oltre che con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con il regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Ulteriori raccordi si rinvengono nei piani regionali di gestione dei rifiuti e negli atti programmatori del MASE.

Domande frequenti

L'art. 230 si applica anche al piccolo produttore?

In linea generale si: l'obbligo EPR scatta gia con la prima immissione sul mercato. Esistono pero soglie quantitative e regimi semplificati per micro-imprese previsti dalle discipline speciali, che vanno verificati per il singolo settore (RAEE, pile, PFU, oli).

Come si coordina con le discipline speciali?

Si applica il principio di specialita: la disciplina settoriale prevale sull'art. 227 e sugli articoli vicini per gli aspetti tecnico-gestionali. Il codice resta riferimento per i principi generali (responsabilita, tracciabilita, sanzioni residuali).

Quali strumenti di tracciabilita devo usare?

Tipicamente: registro di carico e scarico, formulario di identificazione del rifiuto e dichiarazione MUD annuale. Per i soggetti obbligati e in corso l'attivazione del RENTRI, sistema telematico unico di tracciabilita gestito dall'albo nazionale dei gestori ambientali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.