- Articolo 231: veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. 209/2003
- Regime EPR di filiera con contributi ambientali a carico dei produttori
- Raccordo con le discipline speciali (RAEE, ELV, pile, PFU, oli)
- Ruolo dei consorzi obbligatori riconosciuti dal MASE
- Tracciabilita tramite formulari e registri di carico/scarico
- Controlli a campione delle agenzie regionali di protezione ambientale
Testo dell'articoloVigente
Art. 231 Cod. Amb. — veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 , che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e
210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927 , 928 , 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n.
460. 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 . (138a)
5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 , del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’ articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 . In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l’ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all’attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’ articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 . In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all’atto del rinvenimento del veicolo stesso .
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma
5. 8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79 .
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’ articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell’articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L’origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità.
12. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma
11. Fino all’adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all’Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 231 D.Lgs. 209/2005 — Amministrazione straordinaria
- Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito
- Articolo 231 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 231 C.d.S.: Abrogazione di norme precedentemente in vigore
- Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta
- Articolo 231 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del perito
Commento
La disposizione disciplina un flusso specifico di rifiuti soggetto a regime EPR di filiera: veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. 209/2003. perimetro residuale relativo a categorie di veicoli (motocicli pesanti, mezzi industriali) non coperte dalla disciplina ELV armonizzata. L'esigenza di una regolazione settoriale nasce dalla peculiarita merceologica, ambientale e logistica di alcune categorie di rifiuti, che impone un'organizzazione gestionale dedicata anche per soddisfare gli obiettivi quantitativi dei corrispondenti atti eurounitari.
Logica della responsabilita estesa del produttore
Il modello EPR settoriale ricalca, con adattamenti, l'architettura degli imballaggi: il produttore (o, in alcuni casi, l'importatore o il distributore) e obbligato all'adesione a un consorzio obbligatorio riconosciuto dal MASE o, in alternativa, alla costituzione di un sistema autonomo. Il contributo ambientale, versato all'immissione sul mercato del prodotto da cui originera il rifiuto, costituisce la provvista per coprire i costi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero. In linea generale, la giurisprudenza ha valorizzato la natura solidaristica del modello, che internalizza nel prezzo del prodotto i costi ambientali della sua fine vita.
Raccordo con le discipline speciali
Diverse fattispecie sono regolate da decreti settoriali che affiancano l'art. 227 e gli articoli vicini: per i RAEE il d.lgs. 49/2014; per i veicoli fuori uso il d.lgs. 209/2003 e il regolamento in corso di approvazione in sede UE (proposta ELVR); per pile e accumulatori il d.lgs. 188/2008 e il regolamento UE 2023/1542 sulle batterie; per i pneumatici (PFU) il d.m. 82/2011; per i rifiuti sanitari il d.P.R. 254/2003. Il coordinamento tra norma generale e discipline speciali avviene secondo il criterio di specialita, fermo restando l'ombrello dei principi del codice.
Tracciabilita, controlli e profili sanzionatori
Il sistema poggia su strumenti di tracciabilita (formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico, MUD annuale e, per i soggetti tenuti, RENTRI). I controlli sono distribuiti tra agenzie regionali di protezione ambientale, organi di polizia giudiziaria e, per i flussi transfrontalieri, dogana e capitanerie di porto. Il regime sanzionatorio combina sanzioni amministrative pecuniarie e fattispecie penali della Parte VI-bis del codice; per le condotte associative gravi rilevano anche le figure dei reati ambientali introdotte dalla l. 68/2015.
Profili operativi per le imprese
L'impresa che immette sul mercato un prodotto soggetto a EPR deve censire i propri obblighi gia in fase di marketing del prodotto, individuare il consorzio o sistema autonomo competente, attivare la posizione contributiva, predisporre etichettatura e schede tecniche informative e sincronizzare la propria reportistica ambientale. Sul piano contrattuale, occorre rivedere clausole di fornitura per definire la titolarita dell'obbligo nelle filiere lunghe e nelle vendite a distanza, tipicamente attribuendolo al primo immettitore sul mercato italiano.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con gli artt. 178 ss. (principi e obblighi generali), 188 (responsabilita della gestione), 193 (formulario), 212 (Albo gestori ambientali), 188-bis e ss. (RENTRI), oltre che con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con il regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Ulteriori raccordi si rinvengono nei piani regionali di gestione dei rifiuti e negli atti programmatori del MASE.
Domande frequenti
L'art. 231 si applica anche al piccolo produttore?
In linea generale si: l'obbligo EPR scatta gia con la prima immissione sul mercato. Esistono pero soglie quantitative e regimi semplificati per micro-imprese previsti dalle discipline speciali, che vanno verificati per il singolo settore (RAEE, pile, PFU, oli).
Come si coordina con le discipline speciali?
Si applica il principio di specialita: la disciplina settoriale prevale sull'art. 227 e sugli articoli vicini per gli aspetti tecnico-gestionali. Il codice resta riferimento per i principi generali (responsabilita, tracciabilita, sanzioni residuali).
Quali strumenti di tracciabilita devo usare?
Tipicamente: registro di carico e scarico, formulario di identificazione del rifiuto e dichiarazione MUD annuale. Per i soggetti obbligati e in corso l'attivazione del RENTRI, sistema telematico unico di tracciabilita gestito dall'albo nazionale dei gestori ambientali.
Vedi anche