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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 229 D.Lgs. 152/2006
Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 228 Cod. Amb. – pneumatici fuori uso→Art. 230 Cod. Amb. – rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture→Art. 227 Cod. Amb. – (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)→Art. 231 Cod. Amb. – veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209→Art. 226 quater Cod. Amb. – Plastiche monouso→Art. 226 ter Cod. Amb. – (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero)→Art. 226 bis Cod. Amb. – (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica)→Art. 226 Cod. Amb. – divieti
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.