- Articolo 228: pneumatici fuori uso (PFU)
- Regime EPR di filiera con contributi ambientali a carico dei produttori
- Raccordo con le discipline speciali (RAEE, ELV, pile, PFU, oli)
- Ruolo dei consorzi obbligatori riconosciuti dal MASE
- Tracciabilita tramite formulari e registri di carico/scarico
- Controlli a campione delle agenzie regionali di protezione ambientale
Testo dell'articoloVigente
Art. 228 Cod. Amb. — pneumatici fuori uso
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale , provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma
1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque .
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma
1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma
1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.
3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. 3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale .
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 228 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili
- Articolo 228 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 228 C.d.S.: Regolamentazione dei diritti dovuti dagli inter
- Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale
- Articolo 228 Codice di Procedura Penale: Attività del perito
Commento
La disposizione disciplina un flusso specifico di rifiuti soggetto a regime EPR di filiera: pneumatici fuori uso (PFU). sistema EPR sui PFU con contributo ambientale a carico del produttore e gestione attraverso consorzi e operatori autorizzati. L'esigenza di una regolazione settoriale nasce dalla peculiarita merceologica, ambientale e logistica di alcune categorie di rifiuti, che impone un'organizzazione gestionale dedicata anche per soddisfare gli obiettivi quantitativi dei corrispondenti atti eurounitari.
Logica della responsabilita estesa del produttore
Il modello EPR settoriale ricalca, con adattamenti, l'architettura degli imballaggi: il produttore (o, in alcuni casi, l'importatore o il distributore) e obbligato all'adesione a un consorzio obbligatorio riconosciuto dal MASE o, in alternativa, alla costituzione di un sistema autonomo. Il contributo ambientale, versato all'immissione sul mercato del prodotto da cui originera il rifiuto, costituisce la provvista per coprire i costi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero. In linea generale, la giurisprudenza ha valorizzato la natura solidaristica del modello, che internalizza nel prezzo del prodotto i costi ambientali della sua fine vita.
Raccordo con le discipline speciali
Diverse fattispecie sono regolate da decreti settoriali che affiancano l'art. 227 e gli articoli vicini: per i RAEE il d.lgs. 49/2014; per i veicoli fuori uso il d.lgs. 209/2003 e il regolamento in corso di approvazione in sede UE (proposta ELVR); per pile e accumulatori il d.lgs. 188/2008 e il regolamento UE 2023/1542 sulle batterie; per i pneumatici (PFU) il d.m. 82/2011; per i rifiuti sanitari il d.P.R. 254/2003. Il coordinamento tra norma generale e discipline speciali avviene secondo il criterio di specialita, fermo restando l'ombrello dei principi del codice.
Tracciabilita, controlli e profili sanzionatori
Il sistema poggia su strumenti di tracciabilita (formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico, MUD annuale e, per i soggetti tenuti, RENTRI). I controlli sono distribuiti tra agenzie regionali di protezione ambientale, organi di polizia giudiziaria e, per i flussi transfrontalieri, dogana e capitanerie di porto. Il regime sanzionatorio combina sanzioni amministrative pecuniarie e fattispecie penali della Parte VI-bis del codice; per le condotte associative gravi rilevano anche le figure dei reati ambientali introdotte dalla l. 68/2015.
Profili operativi per le imprese
L'impresa che immette sul mercato un prodotto soggetto a EPR deve censire i propri obblighi gia in fase di marketing del prodotto, individuare il consorzio o sistema autonomo competente, attivare la posizione contributiva, predisporre etichettatura e schede tecniche informative e sincronizzare la propria reportistica ambientale. Sul piano contrattuale, occorre rivedere clausole di fornitura per definire la titolarita dell'obbligo nelle filiere lunghe e nelle vendite a distanza, tipicamente attribuendolo al primo immettitore sul mercato italiano.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con gli artt. 178 ss. (principi e obblighi generali), 188 (responsabilita della gestione), 193 (formulario), 212 (Albo gestori ambientali), 188-bis e ss. (RENTRI), oltre che con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con il regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Ulteriori raccordi si rinvengono nei piani regionali di gestione dei rifiuti e negli atti programmatori del MASE.
Domande frequenti
L'art. 228 si applica anche al piccolo produttore?
In linea generale si: l'obbligo EPR scatta gia con la prima immissione sul mercato. Esistono pero soglie quantitative e regimi semplificati per micro-imprese previsti dalle discipline speciali, che vanno verificati per il singolo settore (RAEE, pile, PFU, oli).
Come si coordina con le discipline speciali?
Si applica il principio di specialita: la disciplina settoriale prevale sull'art. 227 e sugli articoli vicini per gli aspetti tecnico-gestionali. Il codice resta riferimento per i principi generali (responsabilita, tracciabilita, sanzioni residuali).
Quali strumenti di tracciabilita devo usare?
Tipicamente: registro di carico e scarico, formulario di identificazione del rifiuto e dichiarazione MUD annuale. Per i soggetti obbligati e in corso l'attivazione del RENTRI, sistema telematico unico di tracciabilita gestito dall'albo nazionale dei gestori ambientali.
Vedi anche