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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 226-quater: plastiche monouso (SUP)
  • Cornice di responsabilita estesa del produttore (EPR) sugli imballaggi
  • Recepimento delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE (pacchetto economia circolare)
  • Coordinamento con CONAI, consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti
  • Vigilanza del MASE; supporto tecnico di ISPRA e dei catasti regionali rifiuti
  • Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 226 Quater Cod. Amb. — Plastiche monouso

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 196 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 196 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 196 .

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno

2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

Commento

La disposizione si inserisce nella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, oggi declinata dagli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE del pacchetto economia circolare. Il tema riguarda nello specifico plastiche monouso (SUP): recepimento della direttiva UE 2019/904 (SUPD): divieti, requisiti di marcatura, EPR rafforzata per prodotti monouso in plastica. L'asse portante e il principio di responsabilita estesa del produttore (EPR), che individua nel soggetto che immette imballaggi sul mercato il centro di imputazione organizzativa e finanziaria della gestione dei rifiuti che ne derivano.

Architettura del sistema EPR sugli imballaggi

Il modello italiano si fonda sulla coesistenza di tre strumenti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che opera come consorzio di secondo livello a carattere generale; i consorzi obbligatori di filiera distinti per materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, bioplastica); i sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alternativi al CONAI ma assoggettati a stringenti requisiti di rappresentativita e capacita finanziaria. Tipicamente, il produttore che non opta per un sistema autonomo aderisce automaticamente al CONAI, versando il contributo ambientale (CAC) modulato per materiale.

Obblighi sostanziali e contributo ambientale

Sul piano sostanziale, i soggetti obbligati sono tenuti a garantire il raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero e riciclo degli imballaggi, a sostenere il costo del servizio di raccolta differenziata svolto dai Comuni e a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Il contributo ambientale, riscosso al primo trasferimento dell'imballaggio sul territorio nazionale, costituisce lo strumento finanziario del sistema. La giurisprudenza tributaria e amministrativa ha qualificato il CAC come prestazione patrimoniale imposta a carattere parafiscale, soggetta ai principi di determinatezza e di legalita.

Vigilanza, controlli e profili sanzionatori

La vigilanza sull'attuazione della disciplina e in capo al MASE, che si avvale dell'ISPRA per le attivita tecniche e dei catasti regionali rifiuti per la raccolta dei flussi informativi. Le agenzie regionali di protezione ambientale svolgono ispezioni sui produttori e sui consorzi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi e in presenza di condotte fraudolente possono integrarsi anche fattispecie penali ai sensi della Parte VI-bis del codice.

Coordinamento eurounitario e prospettive di riforma

La cornice eurounitaria fornisce il faro interpretativo: la direttiva 2018/852/UE ha elevato i target di riciclo (70% complessivo al 2030) e introdotto criteri rafforzati di EPR; la direttiva (UE) 2019/904 (SUPD) ha esteso il modello ai prodotti monouso in plastica. Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) imporra ulteriori obblighi di riciclabilita progettuale e contenuto minimo di riciclato. Le imprese sono chiamate a un aggiornamento continuo dei processi di immissione in consumo.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con le definizioni dell'art. 218 (imballaggio primario, secondario, terziario, riutilizzabile), con i criteri essenziali dell'allegato F alla Parte IV, con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina antitrust nazionale in materia di concorrenza tra sistemi autonomi e CONAI. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina doganale per i flussi transfrontalieri di rifiuti di imballaggio (regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti).

Domande frequenti

Chi e il soggetto tenuto agli obblighi previsti dall'art. 226-quater?

In linea generale, l'obbligo grava sul produttore che immette imballaggi sul mercato nazionale e, nei casi previsti, sull'utilizzatore professionale e sul distributore. La qualificazione del soggetto rileva ai fini dell'adesione al CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto dal MASE.

Qual e la differenza tra CONAI e sistema autonomo?

Il CONAI e il consorzio nazionale di secondo livello cui si aderisce di regola, salvo che il produttore opti per un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. I sistemi autonomi devono dimostrare rappresentativita, copertura territoriale, capacita finanziaria e raggiungimento dei target.

Cosa rischia chi non assolve agli obblighi sugli imballaggi?

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi possono integrarsi anche fattispecie penali della Parte VI-bis del codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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