- Articolo 223: consorzi obbligatori di filiera per materiale di imballaggio
- Cornice di responsabilita estesa del produttore (EPR) sugli imballaggi
- Recepimento delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE (pacchetto economia circolare)
- Coordinamento con CONAI, consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti
- Vigilanza del MASE; supporto tecnico di ISPRA e dei catasti regionali rifiuti
- Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi
Testo dell'articoloVigente
Art. 223 Cod. Amb. — consorzi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICMEBRE 2022, N. 213 . Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 . Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 … sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi. 4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all’articolo 237, comma
6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 223 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione
- Articolo 223 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 223 C.d.S.: Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi d
- Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento
- Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito
Commento
La disposizione si inserisce nella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, oggi declinata dagli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE del pacchetto economia circolare. Il tema riguarda nello specifico consorzi obbligatori di filiera per materiale di imballaggio: natura giuridica, governance e funzioni dei consorzi di filiera (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) operanti sotto la cornice CONAI. L'asse portante e il principio di responsabilita estesa del produttore (EPR), che individua nel soggetto che immette imballaggi sul mercato il centro di imputazione organizzativa e finanziaria della gestione dei rifiuti che ne derivano.
Architettura del sistema EPR sugli imballaggi
Il modello italiano si fonda sulla coesistenza di tre strumenti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che opera come consorzio di secondo livello a carattere generale; i consorzi obbligatori di filiera distinti per materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, bioplastica); i sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alternativi al CONAI ma assoggettati a stringenti requisiti di rappresentativita e capacita finanziaria. Tipicamente, il produttore che non opta per un sistema autonomo aderisce automaticamente al CONAI, versando il contributo ambientale (CAC) modulato per materiale.
Obblighi sostanziali e contributo ambientale
Sul piano sostanziale, i soggetti obbligati sono tenuti a garantire il raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero e riciclo degli imballaggi, a sostenere il costo del servizio di raccolta differenziata svolto dai Comuni e a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Il contributo ambientale, riscosso al primo trasferimento dell'imballaggio sul territorio nazionale, costituisce lo strumento finanziario del sistema. La giurisprudenza tributaria e amministrativa ha qualificato il CAC come prestazione patrimoniale imposta a carattere parafiscale, soggetta ai principi di determinatezza e di legalita.
Vigilanza, controlli e profili sanzionatori
La vigilanza sull'attuazione della disciplina e in capo al MASE, che si avvale dell'ISPRA per le attivita tecniche e dei catasti regionali rifiuti per la raccolta dei flussi informativi. Le agenzie regionali di protezione ambientale svolgono ispezioni sui produttori e sui consorzi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi e in presenza di condotte fraudolente possono integrarsi anche fattispecie penali ai sensi della Parte VI-bis del codice.
Coordinamento eurounitario e prospettive di riforma
La cornice eurounitaria fornisce il faro interpretativo: la direttiva 2018/852/UE ha elevato i target di riciclo (70% complessivo al 2030) e introdotto criteri rafforzati di EPR; la direttiva (UE) 2019/904 (SUPD) ha esteso il modello ai prodotti monouso in plastica. Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) imporra ulteriori obblighi di riciclabilita progettuale e contenuto minimo di riciclato. Le imprese sono chiamate a un aggiornamento continuo dei processi di immissione in consumo.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con le definizioni dell'art. 218 (imballaggio primario, secondario, terziario, riutilizzabile), con i criteri essenziali dell'allegato F alla Parte IV, con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina antitrust nazionale in materia di concorrenza tra sistemi autonomi e CONAI. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina doganale per i flussi transfrontalieri di rifiuti di imballaggio (regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti).
Domande frequenti
Chi e il soggetto tenuto agli obblighi previsti dall'art. 223?
In linea generale, l'obbligo grava sul produttore che immette imballaggi sul mercato nazionale e, nei casi previsti, sull'utilizzatore professionale e sul distributore. La qualificazione del soggetto rileva ai fini dell'adesione al CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto dal MASE.
Qual e la differenza tra CONAI e sistema autonomo?
Il CONAI e il consorzio nazionale di secondo livello cui si aderisce di regola, salvo che il produttore opti per un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. I sistemi autonomi devono dimostrare rappresentativita, copertura territoriale, capacita finanziaria e raggiungimento dei target.
Cosa rischia chi non assolve agli obblighi sugli imballaggi?
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi possono integrarsi anche fattispecie penali della Parte VI-bis del codice.
Vedi anche