Testo dell'articoloVigente
Art. 221 Cod. Amb. – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all’articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall’accordo di programma di cui all’articolo 224, comma 5, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e
6. 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 198, comma
2-bis. PERIODO SOPPRESSO dal D. LGS. 16 GENNAIO 2008, n. 4 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all’articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati. 10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all’assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d’interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all’articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all’articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d’imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l’efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l’obbligo dei sistemi autonomi di cui all’articolo 221-bis di organizzare la loro attività con riferimento all’intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall’articolo 224, comma 5-ter
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione si inserisce nella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, oggi declinata dagli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE del pacchetto economia circolare. Il tema riguarda nello specifico obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi: responsabilita estesa del produttore (EPR) sulla gestione ambientale degli imballaggi immessi sul mercato, con obbligo di adesione al CONAI o a sistemi autonomi riconosciuti. L'asse portante e il principio di responsabilita estesa del produttore (EPR), che individua nel soggetto che immette imballaggi sul mercato il centro di imputazione organizzativa e finanziaria della gestione dei rifiuti che ne derivano.
Architettura del sistema EPR sugli imballaggi
Il modello italiano si fonda sulla coesistenza di tre strumenti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che opera come consorzio di secondo livello a carattere generale; i consorzi obbligatori di filiera distinti per materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, bioplastica); i sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alternativi al CONAI ma assoggettati a stringenti requisiti di rappresentativita e capacita finanziaria. Tipicamente, il produttore che non opta per un sistema autonomo aderisce automaticamente al CONAI, versando il contributo ambientale (CAC) modulato per materiale.
Obblighi sostanziali e contributo ambientale
Sul piano sostanziale, i soggetti obbligati sono tenuti a garantire il raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero e riciclo degli imballaggi, a sostenere il costo del servizio di raccolta differenziata svolto dai Comuni e a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Il contributo ambientale, riscosso al primo trasferimento dell'imballaggio sul territorio nazionale, costituisce lo strumento finanziario del sistema. La giurisprudenza tributaria e amministrativa ha qualificato il CAC come prestazione patrimoniale imposta a carattere parafiscale, soggetta ai principi di determinatezza e di legalita.
Vigilanza, controlli e profili sanzionatori
La vigilanza sull'attuazione della disciplina e in capo al MASE, che si avvale dell'ISPRA per le attivita tecniche e dei catasti regionali rifiuti per la raccolta dei flussi informativi. Le agenzie regionali di protezione ambientale svolgono ispezioni sui produttori e sui consorzi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi e in presenza di condotte fraudolente possono integrarsi anche fattispecie penali ai sensi della Parte VI-bis del codice.
Coordinamento eurounitario e prospettive di riforma
La cornice eurounitaria fornisce il faro interpretativo: la direttiva 2018/852/UE ha elevato i target di riciclo (70% complessivo al 2030) e introdotto criteri rafforzati di EPR; la direttiva (UE) 2019/904 (SUPD) ha esteso il modello ai prodotti monouso in plastica. Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) imporra ulteriori obblighi di riciclabilita progettuale e contenuto minimo di riciclato. Le imprese sono chiamate a un aggiornamento continuo dei processi di immissione in consumo.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con le definizioni dell'art. 218 (imballaggio primario, secondario, terziario, riutilizzabile), con i criteri essenziali dell'allegato F alla Parte IV, con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina antitrust nazionale in materia di concorrenza tra sistemi autonomi e CONAI. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina doganale per i flussi transfrontalieri di rifiuti di imballaggio (regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti).
Casi pratici
Caso 1: Tizio importatore di imballaggi in plastica
Tizio importa in Italia bottiglie vuote in PET destinate a imbottigliatori nazionali. Verificato l'inquadramento, deve aderire al CONAI (consorzio plastica) ovvero costituire un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. Tipicamente versa il contributo ambientale CAC al primo trasferimento sul territorio nazionale e trasmette i dati di immissione secondo il calendario consortile, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie.
Caso 2: Caio distributore di shopper monouso
Caio gestisce un negozio e ha messo in vendita shopper non conformi ai requisiti di biodegradabilita. A seguito di una ispezione dell'agenzia regionale di protezione ambientale viene contestata la violazione del divieto di commercializzazione. Caio deve rimuovere il prodotto, sostituirlo con shopper conformi e valuta l'opportunita di un ricorso amministrativo, considerando la documentazione del fornitore.
Domande frequenti
Chi e il soggetto tenuto agli obblighi previsti dall'art. 221?
In linea generale, l'obbligo grava sul produttore che immette imballaggi sul mercato nazionale e, nei casi previsti, sull'utilizzatore professionale e sul distributore. La qualificazione del soggetto rileva ai fini dell'adesione al CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto dal MASE.
Qual e la differenza tra CONAI e sistema autonomo?
Il CONAI e il consorzio nazionale di secondo livello cui si aderisce di regola, salvo che il produttore opti per un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. I sistemi autonomi devono dimostrare rappresentativita, copertura territoriale, capacita finanziaria e raggiungimento dei target.
Cosa rischia chi non assolve agli obblighi sugli imballaggi?
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi possono integrarsi anche fattispecie penali della Parte VI-bis del codice.